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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3885/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003290069000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160021890951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5482/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Parte resistente non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente non ha fornito prova della data di notifica del provvedimento impugnato, che non risulta da alcuno dei documenti allegati al ricorso. Neppure ha prodotto visura postale dalla quale risulti la data di consegna del provvedimento de quo. Parte resistente non si è costituita in giudizio, quindi, neppure dal contegno processuale di quest'ultima è possibile trarre elementi in merito alla data di effettiva notifica del provvedimento.
In mancanza non è possibile accertare la tempestività del ricorso.
Per quanto innanzi, il ricorso è inammissibile.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - dichiara il ricorso inammissibile;
- nulla sulle spese. Caserta, 15/12/2025 Il
Giudice dott. Aldo De Luca
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3885/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003290069000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160021890951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5482/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Parte resistente non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente non ha fornito prova della data di notifica del provvedimento impugnato, che non risulta da alcuno dei documenti allegati al ricorso. Neppure ha prodotto visura postale dalla quale risulti la data di consegna del provvedimento de quo. Parte resistente non si è costituita in giudizio, quindi, neppure dal contegno processuale di quest'ultima è possibile trarre elementi in merito alla data di effettiva notifica del provvedimento.
In mancanza non è possibile accertare la tempestività del ricorso.
Per quanto innanzi, il ricorso è inammissibile.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - dichiara il ricorso inammissibile;
- nulla sulle spese. Caserta, 15/12/2025 Il
Giudice dott. Aldo De Luca