CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2023, n. 31563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31563 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Lo US CA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generate IN Senatore, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31563 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da CA Lo US avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). L'ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell'omonimo gruppo criminale di stampo camorristico, piena operatività del sodalizio in nuove e derivate forme organizzative e intatta loro attitudine al controllo del territorio, inalterata capacità del detenuto di interagire con gli esponenti del clan attualmente in libertà - e li giudicava adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione, tanto più alla luce dell'atteggiamento dal reclamante mantenuto in corso di detenzione, ostile ed oppositivo. 2. Lo US, con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. In esso il ricorrente denuncia la violazione del citato art. 41-bis e la mancanza di motivazione. L'ordinanza impugnata è in ricorso censurata, perché essa avrebbe indebitamente svilito le deduzioni difensive, tese ad evidenziare l'assenza di elementi nuovi ed ulteriori in merito ad un concreto e attuale pericolo di collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale di appartenenza, in realtà decapitata e ormai in declino. Sarebbe errata l'attribuzione al ricorrente di un passato ruolo di spicco nell'organizzazione, come pure sarebbe inveritiera la circostanza che egli abbia tentato di comunicare all'esterno sfruttando i colloqui in carcere con la moglie. Il giudizio sulla condotta penitenziaria sarebbe assertivo. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dunque avallato un provvedimento ministeriale stereotipato, che sarebbe stato invece da annullare in assenza di specifiche evidenze sopravvenute, giustificative della persistente necessità della misura di rigore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono. 2 2. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136-01), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01). 3. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in 3 ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto;
mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713- 01); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, cioè in grado di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628- 01). 4. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e dunque non ulteriormente qui sindacabile, nel dare contezza delle ragioni della decisione illustra la posizione apicale assunta dal ricorrente nel clan camorristico di riferimento, secondo quanto già giudizialmente accertato;
evidenzia, poi, come il clan medesimo risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di pertinenza, attraverso nuovi gruppi emergenti quali articolazioni del sodalizio storico;
e rimarca la significatività dei 4 passati legami del ricorrente con il contesto criminale di riferimento, riflessi anche dalla pregressa latitanza, nonché la necessità di prevenirne il mantenimento. Quanto agli esiti del trattamento, l'ordinanza impugnata non trascura di apprezzare le relative risultanze, che smentiscono la pretesa successiva evoluzione favorevole di personalità, se è vero che il provvedimento menziona la sanzione disciplinare di recente irrogata, e le segnalazioni effettuate, per inosservanza delle regole che limitano le comunicazioni del detenuto, all'interno dell'istituto di pena e verso l'esterno, senza essere sul punto validamente contraddetto. 5. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla, né risultano intrinsecamente illusori o fittizi. Non risulta alcuna «violazione di legge» ad altro titolo. Il ricorso è per l'effetto respinto. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generate IN Senatore, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31563 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da CA Lo US avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). L'ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell'omonimo gruppo criminale di stampo camorristico, piena operatività del sodalizio in nuove e derivate forme organizzative e intatta loro attitudine al controllo del territorio, inalterata capacità del detenuto di interagire con gli esponenti del clan attualmente in libertà - e li giudicava adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione, tanto più alla luce dell'atteggiamento dal reclamante mantenuto in corso di detenzione, ostile ed oppositivo. 2. Lo US, con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. In esso il ricorrente denuncia la violazione del citato art. 41-bis e la mancanza di motivazione. L'ordinanza impugnata è in ricorso censurata, perché essa avrebbe indebitamente svilito le deduzioni difensive, tese ad evidenziare l'assenza di elementi nuovi ed ulteriori in merito ad un concreto e attuale pericolo di collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale di appartenenza, in realtà decapitata e ormai in declino. Sarebbe errata l'attribuzione al ricorrente di un passato ruolo di spicco nell'organizzazione, come pure sarebbe inveritiera la circostanza che egli abbia tentato di comunicare all'esterno sfruttando i colloqui in carcere con la moglie. Il giudizio sulla condotta penitenziaria sarebbe assertivo. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dunque avallato un provvedimento ministeriale stereotipato, che sarebbe stato invece da annullare in assenza di specifiche evidenze sopravvenute, giustificative della persistente necessità della misura di rigore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono. 2 2. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136-01), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01). 3. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in 3 ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto;
mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713- 01); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, cioè in grado di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628- 01). 4. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e dunque non ulteriormente qui sindacabile, nel dare contezza delle ragioni della decisione illustra la posizione apicale assunta dal ricorrente nel clan camorristico di riferimento, secondo quanto già giudizialmente accertato;
evidenzia, poi, come il clan medesimo risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di pertinenza, attraverso nuovi gruppi emergenti quali articolazioni del sodalizio storico;
e rimarca la significatività dei 4 passati legami del ricorrente con il contesto criminale di riferimento, riflessi anche dalla pregressa latitanza, nonché la necessità di prevenirne il mantenimento. Quanto agli esiti del trattamento, l'ordinanza impugnata non trascura di apprezzare le relative risultanze, che smentiscono la pretesa successiva evoluzione favorevole di personalità, se è vero che il provvedimento menziona la sanzione disciplinare di recente irrogata, e le segnalazioni effettuate, per inosservanza delle regole che limitano le comunicazioni del detenuto, all'interno dell'istituto di pena e verso l'esterno, senza essere sul punto validamente contraddetto. 5. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla, né risultano intrinsecamente illusori o fittizi. Non risulta alcuna «violazione di legge» ad altro titolo. Il ricorso è per l'effetto respinto. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/05/2023