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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9939 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24355/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26.06.2025, promossa:
da 1) Parte_1
Nato a Milano il 29.10.1982 Cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. MARZIA COPPOLA presso il cui studio, sito in Milano, via Kramer n. 22, è elettivamente domiciliato
nei confronti di
Controparte_1
Nata in Milano il 23.05.1987 Cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. BARBARA ROTA presso il cui studio, sito in Cassano d'Adda (MI), via Milano n. 12/a, è elettivamente domiciliata i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a IO IS (VA) – Fraz. Caldana il 06.07.2013 (atto n. 2, parte 2, serie A)
pagina 1 di 3 Separati consensualmente con verbale del Tribunale di Milano del 17.08.2019, omologato con decreto del 25.10.2019
Divorziati con sentenza n. 589/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 19.01.2022 e pubblicata il 26.01.2022
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
FATTO Con ricorso depositato in data 26.06.2025 ha chiesto a questo Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 589/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 19.01.2022 e pubblicata il 26.01.2022, chiedendo in particolare di diversamente regolamentare le frequentazioni padre-figlio e di ridurre il contributo paterno nel mantenimento del figlio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.12.2025 si è costituita in giudizio e, contestando tutto quanto asserito da parte attrice, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni di divorzio vigenti. All'udienza del 10.12.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti, assistite dai loro procuratori, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
- conferma dell'affidamento condiviso e collocamento presso la madre;
- disporre che trascorrerà con il padre, a settimane alternate, dal giovedì (dall'uscita da Per_1 scuola) alla domenica alle ore 18.00, oltre al martedì fino al mercoledì (dall'uscita da scuola il mercoledì e con riaccompagnamento il giorno successivo) nelle settimane con il weekend di spettanza materna. Confermare, inoltre, che il padre accompagni a scuola ogni giorno;
Per_1
- vacanze natalizie nel rispetto del principio dell'alternanza di anno in anno, saranno suddivisi il giorno del 24 e il giorno del 25 dicembre, un genitore terrà con sé dalle ore 10,00 del 24 Per_1 dicembre alle ore 10.00 del 25 dicembre, e l'altro dalle ore 10.0 del 25 dicembre al 30 dicembre alle ore 18.00; l'altro genitore dalle ore 18.00 del 30 dicembre alle ore 18,00 del 5 gennaio, il giorno dell'Epifania il minore starà con il genitore con il quale non è stato il Capodanno;
- si confermano le statuizioni su Pasqua, compleanno, festività ed estive;
- disporre che il minore trascorra con la madre o con il padre, ad anni alterni, il giorno del suo compleanno, nonché con la madre il giorno del compleanno materno e della Festa della Mamma e con il padre il giorno del compleanno paterno e della Festa del Papà. Disporre, inoltre, che possa trascorrere con il fratello il giorno del suo compleanno e con Per_1 Per_2 il fratello il giorno del suo compleanno;
Per_3
- disporre che il padre versi alla madre, a titolo di assegno di mantenimento del minore , Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese euro 400,00, oltre rivalutazione ISTAT di anno in anno come per legge, oltre al 50% delle spesse straordinarie come disciplinate dal nuovo protocollo del Tribunale di Milano in vigora dal giugno 2025 pagina 2 di 3 - disporre che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100% dalla madre.
Le parti hanno quindi chiesto procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c., al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza avanti al GOT hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., riservando di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 589/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 19.01.2022 e pubblicata il 26.01.2022, così provvede:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26.06.2025, promossa:
da 1) Parte_1
Nato a Milano il 29.10.1982 Cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. MARZIA COPPOLA presso il cui studio, sito in Milano, via Kramer n. 22, è elettivamente domiciliato
nei confronti di
Controparte_1
Nata in Milano il 23.05.1987 Cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. BARBARA ROTA presso il cui studio, sito in Cassano d'Adda (MI), via Milano n. 12/a, è elettivamente domiciliata i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a IO IS (VA) – Fraz. Caldana il 06.07.2013 (atto n. 2, parte 2, serie A)
pagina 1 di 3 Separati consensualmente con verbale del Tribunale di Milano del 17.08.2019, omologato con decreto del 25.10.2019
Divorziati con sentenza n. 589/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 19.01.2022 e pubblicata il 26.01.2022
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
FATTO Con ricorso depositato in data 26.06.2025 ha chiesto a questo Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 589/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 19.01.2022 e pubblicata il 26.01.2022, chiedendo in particolare di diversamente regolamentare le frequentazioni padre-figlio e di ridurre il contributo paterno nel mantenimento del figlio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.12.2025 si è costituita in giudizio e, contestando tutto quanto asserito da parte attrice, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni di divorzio vigenti. All'udienza del 10.12.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti, assistite dai loro procuratori, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
- conferma dell'affidamento condiviso e collocamento presso la madre;
- disporre che trascorrerà con il padre, a settimane alternate, dal giovedì (dall'uscita da Per_1 scuola) alla domenica alle ore 18.00, oltre al martedì fino al mercoledì (dall'uscita da scuola il mercoledì e con riaccompagnamento il giorno successivo) nelle settimane con il weekend di spettanza materna. Confermare, inoltre, che il padre accompagni a scuola ogni giorno;
Per_1
- vacanze natalizie nel rispetto del principio dell'alternanza di anno in anno, saranno suddivisi il giorno del 24 e il giorno del 25 dicembre, un genitore terrà con sé dalle ore 10,00 del 24 Per_1 dicembre alle ore 10.00 del 25 dicembre, e l'altro dalle ore 10.0 del 25 dicembre al 30 dicembre alle ore 18.00; l'altro genitore dalle ore 18.00 del 30 dicembre alle ore 18,00 del 5 gennaio, il giorno dell'Epifania il minore starà con il genitore con il quale non è stato il Capodanno;
- si confermano le statuizioni su Pasqua, compleanno, festività ed estive;
- disporre che il minore trascorra con la madre o con il padre, ad anni alterni, il giorno del suo compleanno, nonché con la madre il giorno del compleanno materno e della Festa della Mamma e con il padre il giorno del compleanno paterno e della Festa del Papà. Disporre, inoltre, che possa trascorrere con il fratello il giorno del suo compleanno e con Per_1 Per_2 il fratello il giorno del suo compleanno;
Per_3
- disporre che il padre versi alla madre, a titolo di assegno di mantenimento del minore , Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese euro 400,00, oltre rivalutazione ISTAT di anno in anno come per legge, oltre al 50% delle spesse straordinarie come disciplinate dal nuovo protocollo del Tribunale di Milano in vigora dal giugno 2025 pagina 2 di 3 - disporre che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100% dalla madre.
Le parti hanno quindi chiesto procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c., al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza avanti al GOT hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., riservando di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 589/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 19.01.2022 e pubblicata il 26.01.2022, così provvede:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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