Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01188/2026REG.PROV.COLL.
N. 04717/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4717 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Zeppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00495/2023, resa tra le parti, del provvedimento di diniego reso dal Sig. Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi del 13.02.2023 prot. n. 0015868/2023 sulla partica edilizia n.47347 del 14.05.2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. ID ON e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia decisa dalla sentenza appellata ha ad oggetto il provvedimento del 13 febbraio 2023, prot. n. 0015868/2023, adottato dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Brindisi, con cui è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, relativa alla realizzazione di un fabbricato per abitazione, con annesso piazzale in c.a., recinzione in tufo e impianto di depurazione Imhoff, sito in -OMISSIS-.
2. Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso innanzi al TAR Puglia – Lecce, deducendo un unico motivo di gravame, incentrato sulla violazione dell’art. 20, commi 3, 6 e 8 del d.P.R. 380/2001, nonché su profili di eccesso di potere e violazione dell’affidamento, sostenendo che il Comune fosse rimasto totalmente inerte dal 13 maggio 2019 sino alla diffida del 1° febbraio 2023 e che, pertanto, si fosse formato il silenzio assenso sull’istanza edilizia. Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato che il procedimento si era protratto per quasi quattro anni senza alcuna attività istruttoria, né richiesta documentale, in violazione dei termini procedimentali e delle norme sulla ragionevole durata del procedimento amministrativo.
3. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 495/2023 del 5 aprile 2023, resa ai sensi. dell’art. 60 c.p.a, ha respinto il ricorso, ritenendo che le doglianze dell’interessato non fossero pertinenti al caso di specie, poiché riferite al procedimento ordinario di rilascio del permesso di costruire disciplinato dall’art. 20 del T.U. Edilizia, mentre l’istanza in esame era qualificabile come accertamento di conformità ex art. 36, per il quale l’inerzia dell’amministrazione assume valore di rigetto tacito, non già di silenzio assenso. Ha, inoltre, affermato che il provvedimento espresso impugnato avesse natura confermativa del silenzio-rigetto già perfezionatosi ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001. In considerazione della mancata costituzione del Comune, il TAR ha disposto nulla sulle spese.
4. Con l’atto di appello il sig. -OMISSIS- ha censurato la sentenza di primo grado con un unico vizio con cui ha riproposto “tutte le censure esposte nel ricorso di primo grado che qui devono integralmente ritenersi richiamati e riproposti ai sensi e per gli effetti dell’art.346 c.p.c”.
5. Il Comune appellato non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
7. Preliminarmente, la presenza dell’avvocato in udienza rende superfluo l’esame dell’istanza di rinvio, in origine richiesto per altro impegno.
8. Sempre in via preliminare va rilevata l’inammissibilità della mera riproposizione dei motivi di prime cure, senza una specifica deduzione di motivi di appello contenenti critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata.
8.1 In linea di diritto, costituisce principio ormai consolidato quello a mente del quale nel processo amministrativo di appello, innanzi al Consiglio di Stato, è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo dell'appello non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr. ex multis Consiglio di Stato , sez. IV , 23/02/2022 , n. 1287). In termini applicativi, va altresì ribadito che nel processo amministrativo d'appello la mancata critica anche di una sola delle plurime rationes decidendi poste a base dello specifico capo della sentenza di primo grado fatto oggetto d'impugnazione vale a rendere inammissibile per carenza d'interesse la censura delle restanti rationes se ed in quanto le prime siano di per sé idonee a sorreggere la pronuncia sul punto.
9. Peraltro l’appello è infondato nel merito.
10. In materia, va ribadito che il silenzio dell'amministrazione pubblica riguardo alla richiesta di concessione in sanatoria e all'istanza di accertamento di conformità, di cui all' articolo 36 t.u. edilizia, ha un valore legale inequivocabile di rigetto. A tale silenzio devono essere quindi attribuiti gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VII, 29/01/2025, n. 688).
11. Pertanto, erronea appare la deduzione di parte appellante ne senso che “il Comune di Brindisi, adottando il provvedimento impugnato, ha scelto di non avvalersi del silenzio-rigetto così impedendone la sua formazione”; infatti, se da un canto la p.a. non può scegliere di non avvalersi di un effetto legale peraltro già verificatosi, da un altro canto non può averne impedito la formazione, avvenuta ben prima dell’adozione del successivo atto impugnato.
12. L’effetto predetto elide pertanto anche le censure procedimentali, concernenti la violazione dell’art. 10 bis l. 241 del 1990, incompatibili con il predetto consolidato effetto legale.
11. Nulla va disposto in tema di spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU SS, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
ID ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID ON | AU SS |
IL SEGRETARIO