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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/11/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Lorenzo MASSARELLI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede a Cervignano del Friuli (Udine), Via Costantino Dardi n. 32, in persona della legale rappresentante CP_2
(R.G. P.U. 92-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da Parte_1
con sede a Martina Franca (Taranto), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Antonio Muschio
Schiavone del Foro di Taranto, domiciliatario;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c);
dato atto che l'istanza della creditrice, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41 CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, ai sensi dell'art. 40
comma 7 CCII;
rilevato che la società debitrice non si è costituita e che nell'udienza è comparsa la sola parte ricorrente, che si è richiamata alle conclusioni di cui al ricorso;
rilevato che la ricorrente, alla data del deposito del ricorso, vantava un credito per capitale e interessi di € 20.966,17, portato dalle sei fatture indicate, in relazione alle quali ha prodotto l'estratto autenticato dal notaio del registro IVA vendite, documentazione sulla base della quale avrebbe potuto ottenere un decreto ingiuntivo;
rilevato che il CCII non contempla alcuna previsione innovativa in materia di legittimazione del creditore alla proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale rispetto al previgente art. 6 L.F.;
rilevato che il giudice di legittimità ha costantemente affermato i seguenti principi di diritto:
-“in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il
fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo
accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine
sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la
legittimazione dell'istante…” (in tal senso, Cass., SS.UU. Civ., 23.1.2013, n. 1521 e successive sentenze conformi della prima sezione); -“La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma
delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere
sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario
postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento….” (Cass., sez. I
civ., 25.5.2022, n. 16853; Cass., sez. VI-I civ., ord. 27.10.2020, n. 23494);
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; il bilancio dell'esercizio 2023 depositato dalla debitrice evidenzia l'ampio superamento dei limiti dimensionali di cui alla norma citata, per attivo e ricavi;
ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII, in quanto le informazioni acquisite d'ufficio hanno acclarato che l'agente della riscossione ha iscritto a ruolo a carico della debitrice crediti per contributi previdenziali e imposte non versati per € 155.250,00, mentre sussistono ulteriori crediti dell' non ancora iscritti a ruolo per € 15.602,92; CP_3
rilevato che le informazioni acquisite d'ufficio hanno consentito di accertare che la società
debitrice non ha depositato il bilancio dell'esercizio 2024, mentre quello dell'esercizio 2023
evidenzia un'anomala composizione dell'attivo complessivo di € 2.081.961,00, costituito per ben €
2.043.375,00 da disponibilità liquide, a fronte di € 1.011,00 di immobilizzazioni immateriali, € 125,00
di immobilizzazioni materiali, € 27.738,00 di crediti;
i debiti sono stati indicati in € 1.777.870,00;
ritenuto che lo stato d'insolvenza sia reso evidente dalla gravità e dalla reiterazione degli inadempimenti nei confronti della creditrice ricorrente, dell'erario e degli istituti previdenziali e dal mancato deposito del bilancio dell'ultimo esercizio;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII,
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede a Cervignano del Friuli (Udine), Via Costantino Dardi n. 32; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la dott.ssa (C.F. , con studio a Persona_1 C.F._1
Udine, in Via Sant'Osvaldo n. 30;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 9.3.2026, ore 12.15, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, alla creditrice ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 13 novembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Lorenzo MASSARELLI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede a Cervignano del Friuli (Udine), Via Costantino Dardi n. 32, in persona della legale rappresentante CP_2
(R.G. P.U. 92-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da Parte_1
con sede a Martina Franca (Taranto), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Antonio Muschio
Schiavone del Foro di Taranto, domiciliatario;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c);
dato atto che l'istanza della creditrice, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41 CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, ai sensi dell'art. 40
comma 7 CCII;
rilevato che la società debitrice non si è costituita e che nell'udienza è comparsa la sola parte ricorrente, che si è richiamata alle conclusioni di cui al ricorso;
rilevato che la ricorrente, alla data del deposito del ricorso, vantava un credito per capitale e interessi di € 20.966,17, portato dalle sei fatture indicate, in relazione alle quali ha prodotto l'estratto autenticato dal notaio del registro IVA vendite, documentazione sulla base della quale avrebbe potuto ottenere un decreto ingiuntivo;
rilevato che il CCII non contempla alcuna previsione innovativa in materia di legittimazione del creditore alla proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale rispetto al previgente art. 6 L.F.;
rilevato che il giudice di legittimità ha costantemente affermato i seguenti principi di diritto:
-“in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il
fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo
accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine
sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la
legittimazione dell'istante…” (in tal senso, Cass., SS.UU. Civ., 23.1.2013, n. 1521 e successive sentenze conformi della prima sezione); -“La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma
delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere
sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario
postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento….” (Cass., sez. I
civ., 25.5.2022, n. 16853; Cass., sez. VI-I civ., ord. 27.10.2020, n. 23494);
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; il bilancio dell'esercizio 2023 depositato dalla debitrice evidenzia l'ampio superamento dei limiti dimensionali di cui alla norma citata, per attivo e ricavi;
ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII, in quanto le informazioni acquisite d'ufficio hanno acclarato che l'agente della riscossione ha iscritto a ruolo a carico della debitrice crediti per contributi previdenziali e imposte non versati per € 155.250,00, mentre sussistono ulteriori crediti dell' non ancora iscritti a ruolo per € 15.602,92; CP_3
rilevato che le informazioni acquisite d'ufficio hanno consentito di accertare che la società
debitrice non ha depositato il bilancio dell'esercizio 2024, mentre quello dell'esercizio 2023
evidenzia un'anomala composizione dell'attivo complessivo di € 2.081.961,00, costituito per ben €
2.043.375,00 da disponibilità liquide, a fronte di € 1.011,00 di immobilizzazioni immateriali, € 125,00
di immobilizzazioni materiali, € 27.738,00 di crediti;
i debiti sono stati indicati in € 1.777.870,00;
ritenuto che lo stato d'insolvenza sia reso evidente dalla gravità e dalla reiterazione degli inadempimenti nei confronti della creditrice ricorrente, dell'erario e degli istituti previdenziali e dal mancato deposito del bilancio dell'ultimo esercizio;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII,
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede a Cervignano del Friuli (Udine), Via Costantino Dardi n. 32; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la dott.ssa (C.F. , con studio a Persona_1 C.F._1
Udine, in Via Sant'Osvaldo n. 30;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 9.3.2026, ore 12.15, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, alla creditrice ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 13 novembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan