Art. 3.
All'atto dell'ammissione a pagamento della nuova pensione sara' provveduto al conguaglio tra i miglioramenti definitivamente spettanti e le somme corrisposte a titolo di acconto in base alla presente legge.
All'atto dell'ammissione a pagamento della nuova pensione sara' provveduto al conguaglio tra i miglioramenti definitivamente spettanti e le somme corrisposte a titolo di acconto in base alla presente legge.