Art. 47. Apertura del procedimento disciplinare
Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.
Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, puo' essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.
Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato e' facoltativa.
Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.
Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, puo' essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.
Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato e' facoltativa.