CASS
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2024, n. 46221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46221 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 195.4 RA GI LD, nato a [...] il [...]1- avverso la sentenza del 14/03/2024della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la assoluzione, per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., decisa dal Tribunale di Palermo dal reato ex art. 328 cod. pen. ascritto a GI LD RA per avere, quale responsabile della competente area del Comune di Terrasini, omesso di consentire all'ingegnere Alessio Mellis, nominato perito di curatela fallimentare, il richiesto accesso a atti, nonostante le diffide a adempiere rinvoltagli, come descritto nel capo di imputazione. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 46221 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 22/10/2024 Ha anche confermato la condanna di RA al risarcimento del danno e alal rifusione delle spese processuali nei confronti del Comune di Terrasini, costituitosi parte civile. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di RA si chiede l'annullamento della sentenza e il proscioglimento del ricorrente con la formula «il fatto non sussiste» o «il fatto non costituisce reato». Si argomenta che nella sentenza è stato precisato che i solleciti evasi tardivamente dall'imputato sono solo due (non cinque, come indicato nella imputazione) e che egli provvide tempestivamente non appena rientrato dalla sospensione dal servizio (peraltro dichiarata illegittima con sentenza definitiva). Si aggiunge che RA, verificata l'esistenza (confermata dagli stessi testimoni incaricati dal Pubblico ministero) dei dati catastali presso il Comune, neanche disponeva degli strumenti per collegarsi telematicamente al catasto, mentre l'ingegner LI ben poteva secondo legge, sicché non aveva interesse a chiedere al Comune l'accesso gli atti. Si osserva, per altro verso, che il danno non patrimoniale, riconosciuto al Comune, può essere risarcito solo nei casi predeterminati dalla legge;
che RA non ha percepito illecitamente alcunché e il Comune non ha provato la sussistenza del danno come, invece, richiesto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso reitera, peraltro in termini generici, argomentazioni già vagliate dalla Corte di appello senza incorrere in manifeste illogicità. La Corte ha considerato che soltanto due delle istanze inevase hanno riguardato il periodo in cui il ricorrente aveva la responsabilità di rispondere (le altre erano precedenti al suo insediamento nell'ufficio), ma che egli, nonostante le rituali diffide a adempiere, pur essendosi attivato per fornire le informazioni richieste (incaricando a questo scopo i suoi sottoposti) non ha risposto, nei termini di legge, neanche con una missiva interlocutoria, prima della sua sospensione dal servizio. Circa l'interesse dell' ingegner LI, ha osservato che l'inesistenza presso gli uffici comunali degli atti richiesti risultò all'esito delle ricerche effettuate, sicché comunque RA avrebbe dovuto fornire una risposta tempestiva, seppure interlocutoria, a LI. 2 Circa il risarcimento del danno, derivante da delitto contro la pubblica amministrazione, liquidato equitativamente, la Corte ha correttamente osservato che esso concerne il danno all'immagine dell'ente pubblico e che è previsto dal combinato disposto degli artt. 17, comma 30-ter d.l. n. 78 del 2009 e 7 legge 27 marzo 2001 n. 97. Al riguardo, ha correttamente escluso che il clamor fori costituisca un elemento essenziale del danno, ravvisandovi, invece, un elemento accessorio aggravante ai fini della sua liquidazione, rilevando, per altro verso, che tale liquidazione non esclude la responsabilità contabile del pubblico amministratore. 2. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile e dalla dichiarazione della inammissibilità deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la assoluzione, per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., decisa dal Tribunale di Palermo dal reato ex art. 328 cod. pen. ascritto a GI LD RA per avere, quale responsabile della competente area del Comune di Terrasini, omesso di consentire all'ingegnere Alessio Mellis, nominato perito di curatela fallimentare, il richiesto accesso a atti, nonostante le diffide a adempiere rinvoltagli, come descritto nel capo di imputazione. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 46221 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 22/10/2024 Ha anche confermato la condanna di RA al risarcimento del danno e alal rifusione delle spese processuali nei confronti del Comune di Terrasini, costituitosi parte civile. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di RA si chiede l'annullamento della sentenza e il proscioglimento del ricorrente con la formula «il fatto non sussiste» o «il fatto non costituisce reato». Si argomenta che nella sentenza è stato precisato che i solleciti evasi tardivamente dall'imputato sono solo due (non cinque, come indicato nella imputazione) e che egli provvide tempestivamente non appena rientrato dalla sospensione dal servizio (peraltro dichiarata illegittima con sentenza definitiva). Si aggiunge che RA, verificata l'esistenza (confermata dagli stessi testimoni incaricati dal Pubblico ministero) dei dati catastali presso il Comune, neanche disponeva degli strumenti per collegarsi telematicamente al catasto, mentre l'ingegner LI ben poteva secondo legge, sicché non aveva interesse a chiedere al Comune l'accesso gli atti. Si osserva, per altro verso, che il danno non patrimoniale, riconosciuto al Comune, può essere risarcito solo nei casi predeterminati dalla legge;
che RA non ha percepito illecitamente alcunché e il Comune non ha provato la sussistenza del danno come, invece, richiesto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso reitera, peraltro in termini generici, argomentazioni già vagliate dalla Corte di appello senza incorrere in manifeste illogicità. La Corte ha considerato che soltanto due delle istanze inevase hanno riguardato il periodo in cui il ricorrente aveva la responsabilità di rispondere (le altre erano precedenti al suo insediamento nell'ufficio), ma che egli, nonostante le rituali diffide a adempiere, pur essendosi attivato per fornire le informazioni richieste (incaricando a questo scopo i suoi sottoposti) non ha risposto, nei termini di legge, neanche con una missiva interlocutoria, prima della sua sospensione dal servizio. Circa l'interesse dell' ingegner LI, ha osservato che l'inesistenza presso gli uffici comunali degli atti richiesti risultò all'esito delle ricerche effettuate, sicché comunque RA avrebbe dovuto fornire una risposta tempestiva, seppure interlocutoria, a LI. 2 Circa il risarcimento del danno, derivante da delitto contro la pubblica amministrazione, liquidato equitativamente, la Corte ha correttamente osservato che esso concerne il danno all'immagine dell'ente pubblico e che è previsto dal combinato disposto degli artt. 17, comma 30-ter d.l. n. 78 del 2009 e 7 legge 27 marzo 2001 n. 97. Al riguardo, ha correttamente escluso che il clamor fori costituisca un elemento essenziale del danno, ravvisandovi, invece, un elemento accessorio aggravante ai fini della sua liquidazione, rilevando, per altro verso, che tale liquidazione non esclude la responsabilità contabile del pubblico amministratore. 2. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile e dalla dichiarazione della inammissibilità deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2024