Articolo 26 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 25Articolo 27
Versione
25 giugno 1961
Art. 26. Agevolazioni per l'esecuzione delle opere

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di piu' fondi, da eseguire nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 e in casi eccezionali a provvedere nello stesso quinquennio direttamente od in concessione a studi, progettazioni e ricerche anche sperimentali di interesse generale. Le somme anticipate per gli elaborati che fanno parte integrante dei progetti esecutivi per le quote di spesa che vanno a carico della proprieta' privata ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , sono recuperabili sullo stato finale dei lavori.
Su richiesta dei proprietari interessati, i consorzi di bonifica possono assumere la esecuzione, oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dello articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , anche di opere di miglioramento fondiario.
Il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di cui al precedente comma e di quelle di cui all' articolo 2 della, legge 30 luglio 1957, n. 667 , siano esse comuni a piu' fondi o particolari ad un dato fondo, e' equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961