Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 09/02/2026, n. 445
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza in mancanza di elementi certi volti a dimostrare che la Ricorrente_1 in liquidazione, sapesse che le cessioni si iscrivevano in un'evasione dell'IVA.

    La Corte ha ritenuto che le emergenze processuali, inclusi elementi oggettivi come il possesso di credenziali di accesso a numerosi account email di società cartiere, ordini diretti da fornitori comunitari e l'invio di file di calcolo ai missing trader, dimostrino la consapevolezza e il ruolo di "cabina di regia" della società nella frode. L'Agenzia delle Entrate ha assolto all'onere probatorio.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della circostanza provata di acquisti effettuati dalla Ricorrente_1 in liquidazione direttamente dai fornitori nazionali ritenuti “cartiere”.

    La Corte ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate non contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni, ma la loro inesistenza soggettiva. Ha ribadito che la mera consegna della merce e il pagamento del prezzo non sono circostanze sufficienti a dimostrare l'estraneità alla frode, soprattutto quando emergono prove del ruolo centrale dell'appellante nell'organizzazione della frode.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza in merito alla condanna alle spese processuali.

    La Corte ha confermato che il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. si applica anche al processo tributario e che l'Amministrazione finanziaria ha diritto al rimborso delle spese anche se assistita da propri funzionari, liquidate secondo i parametri forensi ridotti del 20%. La compensazione è ammessa solo in casi eccezionali non sussistenti nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 09/02/2026, n. 445
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 445
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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