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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 09/02/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 445/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 585/2021 depositato il 26/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 143/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 17/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A200230 2020 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti in atti e chiedono l'accoglimento dei motivi in essi contenuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del 24.02.2021, iscritto al n. 585/21 r.g.a., la società Ricorrente_1
, in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 143/01/21, con la quale è stato rigettato, con condanna alle spese, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TVH03A200230/2020, notificato in data
09/07/2020, con il quale, sulla base del p.v.c. della Guardia di Finanza di Ostuni, le veniva contestato l'utilizzo di fatture derivanti da operazioni “soggettivamente inesistenti” intercorse con alcune società “cartiere” e, di conseguenza, venivano accertate, per l'anno d'imposta 2015, l'indebita detrazione Iva e la infedele dichiarazione Iva.
Eccepisce l'illegittimità della sentenza sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
A) Illegittimità della sentenza in mancanza di elementi certi volti a dimostrare che la Ricorrente_1
in liquidazione, sapesse che le cessioni si iscrivevano in un'evasione dell'IVA.
B) Omessa valutazione della circostanza provata di acquisti effettuati dalla Ricorrente_1 in liquidazione direttamente dai fornitori nazionali ritenuti “cartiere”.
C) Illegittimità della sentenza in merito alla condanna alle spese processuali.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato nullo l'avviso di accertamento impugnato, Con vittoria di spese, con distrazione.
Resiste l'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Brindisi e, deducendo l'infondatezza delle tesi di parte appellante, contesta, punto per punto, le censure formulate dalla società appellante all'operato dei primi giudici. Conclude per la conferma della sentenza di primo grado e, quindi, dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Con istanza del 14.12.2024 uno dei difensori della società ha chiesto l'interruzione del processo, in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 06.04.2023.
La Corte, all'udienza del 26.03.2025, ha disposto l'interruzione del giudizio.
Il giudizio è stato riassunto dai soci Rappresentante_1 e Nominativo_1 giusta istanza del 15.04.2025.
Le parti in causa hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso di accertamento TVH03A200230/2020, notificato in data 09.07.2020, l'Agenzia delle entrate di
Brindisi, a seguito di attività investigativa svolta dalla G.d.F. di Ostuni in relazione a fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, contestava alla società “Ricorrente_1” l'utilizzo, nell'anno 2015, di fatture derivanti da operazioni “soggettivamente inesistenti” intercorse con varie società
“cartiere” ed accertava un maggior reddito d'impresa pari a € 22.574,21 riconducibile a componenti negativi non deducibili, un maggior valore della produzione di pari importo ed una indebita detrazione IVA di
€ 207.608,73. Irrogava la sanzione pari ad € 433.594,50, che, tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti, pari a € 219.192,00, veniva ridotta a € 214.402,50.
Con tempestivo ricorso la parte impugnava l'atto impositivo notificato adducendo i seguenti motivi:
1) Mancanza di prova (fatture emesse dai fornitori comunitari alle c.d. “cartiere”) per dimostrare la vendita sottocosto dalle c.d. “cartiere” alla Ricorrente_1
2) La contestazione relativa alle fatture “per operazioni soggettivamente inesistenti “. Illegittimità dell'avviso di accertamento stante il diritto alla detraibilità dell'IVA pagata sugli acquisti e la deducibilità dei costi.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Brindisi chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 143/01/21 la CTP di Brindisi rigettava il ricorso presentato dalla società e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Con atto del 24.02.2021 la società “Ricorrente_1” Entrate ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, eccependone l'illegittimità, sulla base dei motivi di gravame sopra indicati.
L'Agenzia delle entrate resistente ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendo la sentenza gravata immune da censure e meritevole di conferma.
Con il primo motivo di gravame la società censura la sentenza di primo grado ed insiste sull'assenza di prova, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della consapevolezza della frode.
Ribadisce quanto già dedotto nel giudizio di primo grado e cioè che le transazioni contestate sono effettivamente avvenute tra i soggetti comunitari e le società cartiere, che hanno acquistato i prodotti e corrisposto il relativo prezzo, nonchè tra le società 'cartiere' e la Ricorrente_1 in liquidazione che, a sua volta, ha acquistato e pagato il relativo prezzo oltre l'IVA alle ditte fornitrici italiane, c.d. 'cartiere' ”.
La doglianza non coglie nel segno.
Non vi è dubbio che le transazioni in questione siano effettivamente avvenute e che sia stato pagato il relativo prezzo nei vari passaggi. Infatti non viene contestata dall'Agenzia delle entrate l'inesistenza “oggettiva” delle operazioni, bensì l'inesistenza “soggettiva” delle operazioni.
Le fatture soggettivamente inesistenti riguardano operazioni realmente avvenute ma documentate da una fattura emessa da un soggetto diverso da quello che ha fornito il bene o servizio;
tanto al fine di frodare il fisco (cd. “frode carosello” o “missing trade”).
E' pacifico che gli adempimenti contabili posti in essere dalla società ricorrente siano stati corretti ed immuni da censure e che l'acquisto della merce in questione sia stato ad un prezzo congruo, assolutamente non inferiore ai prezzi di mercato. Infatti non è stata contestata la non congruità del prezzo di acquisto. Tuttavia le emergenze processuali rivelano, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, elementi che, ciascuno di per sé e tutti insieme complessivamente, inducono a confermare le contestazioni formulate dalla
Amministrazione Finanziaria. Ed invero, l'accertamento trova scaturigine nelle risultanze del pvc redatto dalla GdF di Ostuni, la cui attività ispettiva era stata avviata nell'ambito del procedimento penale n. 5209/2018
r.g.n.r. instaurato presso la Procura della Repubblica di Brindisi, il quale, a sua volta, traeva origine dalle risultanze delle indagini, esperite da altri reparti della Guardia di Finanza, concernenti le cd. frodi IVA carosello incentrate sull'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.
Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione finanziaria i giudici di primo grado hanno ritenuto dimostrata la piena consapevolezza della frode da parte della società ricorrente che è risultata essere: “la reale artefice di tutte le operazioni poste in essere per frodare il fisco ed evadere l'IVA”.
Infatti, in sede di accesso domiciliare, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Brindisi, i militari verificatori rinvenivano due personal computer, la cui ispezione aveva permesso di constatare che sugli stessi risultavano precaricate le credenziali di accesso di 15 account di posta elettronica utilizzati per l'esercizio dell'attività commerciale.
Si trattava di account riferibili a varie ditte, molte delle quali constatate dagli altri reparti della G.d.F come imprese cartiere, in quanto erano risultate prive di una struttura operativa, evasori totali per non avere mai effettuato alcun versamento d'imposta e sfornite di ogni tipo di scrittura contabile (cfr. pag. 18 del pvc.).
A ciò si aggiunga che, nel corso delle indagini, venivano sentiti i sig.ri Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4, i quali dichiaravano la loro estraneità nella gestione delle imprese costituite a loro nome e riferivano di come erano stati reclutati.
In effetti, presso l'abitazione del Nominativo_2, sede della sua impresa, venivano trovati solo due D.D.T., oltre ai documenti di apertura del conto corrente, mentre la ES non era in possesso di alcuna documentazione.
Inoltre da un file formato excel, acquisito nel corso delle indagini, risultava che gli organizzatori della frode, per ogni transazione trattenevano, a titolo di ricavo a loro favore, una maggiorazione oscillante tra il 2 e 6%.
Attraverso tale file era possibile calcolare in via anticipata, tenendo conto del prezzo applicato dal fornitore comunitario:
- la suddivisione del prezzo tra imponibile ed IVA;
- la percentuale di guadagno degli organizzatori della frode;
- il prezzo che le imprese cartiere dovevano applicare ai clienti.
La società verificata è risultata in possesso degli ordini da parte dei fornitori comunitari e delle fatture dei fornitori nazionali;
tale circostanza consente di imputare la regia delle operazioni alla predetta società. Era proprio quest'ultima che comunicava tali dati al missing trader per fargli emettere le relative fatture. Peraltro, il numero di telefono di riferimento presente in tutti gli ordini è risultato sempre quello intestato a Rappresentante_1, legale rappresentante della società interponente verificata nonché attuale ricorrente, salvi alcuni casi in cui è stato indicato un numero di utenza intestato a tal Nominativo_5, dipendente della società verificata, a prescindere dalle ditte formalmente importatrici.
Tali elementi sono la prova ineluttabile che l'odierna appellante era la cabina di regia della frode, in quanto era in grado di controllare l'intera procedura di acquisizione della merce e cioè dagli ordini alla emissione delle fatture fino all'effettuazione dei versamenti.
L'Amministrazione finanziaria ha, quindi, assolto all'onere probatorio posto a suo a carico.
A fronte di tali elementi oggettivi, la società ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova teso ad escludere la sua partecipazione consapevole alla frode contestata.
Con il secondo motivo di gravame la società appellante ribadisce la effettività delle operazioni, confermando che gli ordini venivano effettuati realmente dalle società “cartiere”, nonché la effettività delle fatture emesse da queste e dei pagamenti effettuati nei loro confronti a mezzo bonifici.
Sostiene che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare che i pagamenti erano avvenuti tra gli operatori presunti reali, cioè tra Ricorrente_1 ed i fornitori comunitari. Ribadisce che i rapporti economici tra i fornitori comunitari e le c.d. 'cartiere' erano effettive e che non vi era prova della retrocessione del prezzo dal fornitore nazionale (c.d. “cartiera”) a Ricorrente_1
Trattasi di doglianze pretestuose, atteso che, come già detto sopra, l'Ufficio ha dimostrato che le ditte cartiere
(soggetti interposti) acquistavano fittiziamente dal fornitore comunitario e rivendevano all'attuale appellante, reale compratore, assumendosi il debito d'imposta (corrispondente all'IVA in detrazione per l'interponente).
Ha dimostrato che le fatture, per quanto false, sottendevano ad uno scambio reale di merci, provenienti direttamente dal fornitore comunitario così da poter essere considerate “soggettivamente inesistenti” in quanto riportanti un fornitore (la cartiera) non effettivamente parte contraente.
Come hanno statuito i primi giudici, sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'avvenuta consegna della merce e l'avvenuto pagamento del prezzo rappresentano circostanze non concludenti, essendo inidonee a dimostrare l'estraneità alla frode.
L'Amministrazione finanziaria ha, invece, dato prova che gli ordini venivano effettuati direttamente dalla società, attuale appellante, e che successivamente la stessa inviava al fornitore nazionale, società cartiera, un foglio di calcolo (in formato excel) contenente il totale degli ordini riferiti ad un certo periodo, così come si può evincere dalle pagg. 20 e seguenti del pvc.
I primi giudici nella sentenza impugnata hanno dato conto delle ragioni poste alla base dell'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia delle entrate, sia in ordine alla frode, risultando le società coinvolte delle mere "cartiere", sia in relazione alla consapevole partecipazione da parte della società ricorrente alla luce di quanto emerso e provato.
Con il terzo motivo di gravame la società appellante si duole della condanna alle spese ed eccepisce l'illegittimità della sentenza per averla condannata all'importo di € 3.500,00 malgrado la difesa in giudizio dell'Ufficio sia stata affidata a propri funzionari e non all'esterno.
Anche tale doglianza è pretestuosa e dilatoria.
Il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., per il quale chi ha dato causa ad un giudizio con il proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto a rifondere le spese anticipate dalla controparte, è stato integralmente recepito nel processo tributario.
La Corte di Cassazione ha costantemente statuito che l'A.F. ha diritto al rimborso delle spese processuali in caso di vittoria, anche se assistita da propri funzionari. Tali spese, liquidate in favore dell'ente, si calcolano secondo i parametri forensi, ridotte del 20%, come previsto dall'art. 15 del d. lgs. 546/92.
La compensazione è ammessa solo in casi eccezionali, come la reciproca soccombenza, la novità della questione o il mutamento giurisprudenziale. Nel caso di specie non sussistevano le condizioni per la declaratoria di compensazione delle spese di lite.
L'appello è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna gli appellanti
Rappresentante_1 e Nominativo_1 al pagamento solidale delle spese processuali, che si liquidano in € 3.300,00 per onorario, oltre accessori di legge se dovuti.
Lecce, 16 luglio 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 585/2021 depositato il 26/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 143/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 17/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A200230 2020 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti in atti e chiedono l'accoglimento dei motivi in essi contenuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del 24.02.2021, iscritto al n. 585/21 r.g.a., la società Ricorrente_1
, in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 143/01/21, con la quale è stato rigettato, con condanna alle spese, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TVH03A200230/2020, notificato in data
09/07/2020, con il quale, sulla base del p.v.c. della Guardia di Finanza di Ostuni, le veniva contestato l'utilizzo di fatture derivanti da operazioni “soggettivamente inesistenti” intercorse con alcune società “cartiere” e, di conseguenza, venivano accertate, per l'anno d'imposta 2015, l'indebita detrazione Iva e la infedele dichiarazione Iva.
Eccepisce l'illegittimità della sentenza sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
A) Illegittimità della sentenza in mancanza di elementi certi volti a dimostrare che la Ricorrente_1
in liquidazione, sapesse che le cessioni si iscrivevano in un'evasione dell'IVA.
B) Omessa valutazione della circostanza provata di acquisti effettuati dalla Ricorrente_1 in liquidazione direttamente dai fornitori nazionali ritenuti “cartiere”.
C) Illegittimità della sentenza in merito alla condanna alle spese processuali.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato nullo l'avviso di accertamento impugnato, Con vittoria di spese, con distrazione.
Resiste l'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Brindisi e, deducendo l'infondatezza delle tesi di parte appellante, contesta, punto per punto, le censure formulate dalla società appellante all'operato dei primi giudici. Conclude per la conferma della sentenza di primo grado e, quindi, dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Con istanza del 14.12.2024 uno dei difensori della società ha chiesto l'interruzione del processo, in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 06.04.2023.
La Corte, all'udienza del 26.03.2025, ha disposto l'interruzione del giudizio.
Il giudizio è stato riassunto dai soci Rappresentante_1 e Nominativo_1 giusta istanza del 15.04.2025.
Le parti in causa hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso di accertamento TVH03A200230/2020, notificato in data 09.07.2020, l'Agenzia delle entrate di
Brindisi, a seguito di attività investigativa svolta dalla G.d.F. di Ostuni in relazione a fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, contestava alla società “Ricorrente_1” l'utilizzo, nell'anno 2015, di fatture derivanti da operazioni “soggettivamente inesistenti” intercorse con varie società
“cartiere” ed accertava un maggior reddito d'impresa pari a € 22.574,21 riconducibile a componenti negativi non deducibili, un maggior valore della produzione di pari importo ed una indebita detrazione IVA di
€ 207.608,73. Irrogava la sanzione pari ad € 433.594,50, che, tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti, pari a € 219.192,00, veniva ridotta a € 214.402,50.
Con tempestivo ricorso la parte impugnava l'atto impositivo notificato adducendo i seguenti motivi:
1) Mancanza di prova (fatture emesse dai fornitori comunitari alle c.d. “cartiere”) per dimostrare la vendita sottocosto dalle c.d. “cartiere” alla Ricorrente_1
2) La contestazione relativa alle fatture “per operazioni soggettivamente inesistenti “. Illegittimità dell'avviso di accertamento stante il diritto alla detraibilità dell'IVA pagata sugli acquisti e la deducibilità dei costi.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Brindisi chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 143/01/21 la CTP di Brindisi rigettava il ricorso presentato dalla società e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Con atto del 24.02.2021 la società “Ricorrente_1” Entrate ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, eccependone l'illegittimità, sulla base dei motivi di gravame sopra indicati.
L'Agenzia delle entrate resistente ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendo la sentenza gravata immune da censure e meritevole di conferma.
Con il primo motivo di gravame la società censura la sentenza di primo grado ed insiste sull'assenza di prova, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della consapevolezza della frode.
Ribadisce quanto già dedotto nel giudizio di primo grado e cioè che le transazioni contestate sono effettivamente avvenute tra i soggetti comunitari e le società cartiere, che hanno acquistato i prodotti e corrisposto il relativo prezzo, nonchè tra le società 'cartiere' e la Ricorrente_1 in liquidazione che, a sua volta, ha acquistato e pagato il relativo prezzo oltre l'IVA alle ditte fornitrici italiane, c.d. 'cartiere' ”.
La doglianza non coglie nel segno.
Non vi è dubbio che le transazioni in questione siano effettivamente avvenute e che sia stato pagato il relativo prezzo nei vari passaggi. Infatti non viene contestata dall'Agenzia delle entrate l'inesistenza “oggettiva” delle operazioni, bensì l'inesistenza “soggettiva” delle operazioni.
Le fatture soggettivamente inesistenti riguardano operazioni realmente avvenute ma documentate da una fattura emessa da un soggetto diverso da quello che ha fornito il bene o servizio;
tanto al fine di frodare il fisco (cd. “frode carosello” o “missing trade”).
E' pacifico che gli adempimenti contabili posti in essere dalla società ricorrente siano stati corretti ed immuni da censure e che l'acquisto della merce in questione sia stato ad un prezzo congruo, assolutamente non inferiore ai prezzi di mercato. Infatti non è stata contestata la non congruità del prezzo di acquisto. Tuttavia le emergenze processuali rivelano, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, elementi che, ciascuno di per sé e tutti insieme complessivamente, inducono a confermare le contestazioni formulate dalla
Amministrazione Finanziaria. Ed invero, l'accertamento trova scaturigine nelle risultanze del pvc redatto dalla GdF di Ostuni, la cui attività ispettiva era stata avviata nell'ambito del procedimento penale n. 5209/2018
r.g.n.r. instaurato presso la Procura della Repubblica di Brindisi, il quale, a sua volta, traeva origine dalle risultanze delle indagini, esperite da altri reparti della Guardia di Finanza, concernenti le cd. frodi IVA carosello incentrate sull'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.
Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione finanziaria i giudici di primo grado hanno ritenuto dimostrata la piena consapevolezza della frode da parte della società ricorrente che è risultata essere: “la reale artefice di tutte le operazioni poste in essere per frodare il fisco ed evadere l'IVA”.
Infatti, in sede di accesso domiciliare, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Brindisi, i militari verificatori rinvenivano due personal computer, la cui ispezione aveva permesso di constatare che sugli stessi risultavano precaricate le credenziali di accesso di 15 account di posta elettronica utilizzati per l'esercizio dell'attività commerciale.
Si trattava di account riferibili a varie ditte, molte delle quali constatate dagli altri reparti della G.d.F come imprese cartiere, in quanto erano risultate prive di una struttura operativa, evasori totali per non avere mai effettuato alcun versamento d'imposta e sfornite di ogni tipo di scrittura contabile (cfr. pag. 18 del pvc.).
A ciò si aggiunga che, nel corso delle indagini, venivano sentiti i sig.ri Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4, i quali dichiaravano la loro estraneità nella gestione delle imprese costituite a loro nome e riferivano di come erano stati reclutati.
In effetti, presso l'abitazione del Nominativo_2, sede della sua impresa, venivano trovati solo due D.D.T., oltre ai documenti di apertura del conto corrente, mentre la ES non era in possesso di alcuna documentazione.
Inoltre da un file formato excel, acquisito nel corso delle indagini, risultava che gli organizzatori della frode, per ogni transazione trattenevano, a titolo di ricavo a loro favore, una maggiorazione oscillante tra il 2 e 6%.
Attraverso tale file era possibile calcolare in via anticipata, tenendo conto del prezzo applicato dal fornitore comunitario:
- la suddivisione del prezzo tra imponibile ed IVA;
- la percentuale di guadagno degli organizzatori della frode;
- il prezzo che le imprese cartiere dovevano applicare ai clienti.
La società verificata è risultata in possesso degli ordini da parte dei fornitori comunitari e delle fatture dei fornitori nazionali;
tale circostanza consente di imputare la regia delle operazioni alla predetta società. Era proprio quest'ultima che comunicava tali dati al missing trader per fargli emettere le relative fatture. Peraltro, il numero di telefono di riferimento presente in tutti gli ordini è risultato sempre quello intestato a Rappresentante_1, legale rappresentante della società interponente verificata nonché attuale ricorrente, salvi alcuni casi in cui è stato indicato un numero di utenza intestato a tal Nominativo_5, dipendente della società verificata, a prescindere dalle ditte formalmente importatrici.
Tali elementi sono la prova ineluttabile che l'odierna appellante era la cabina di regia della frode, in quanto era in grado di controllare l'intera procedura di acquisizione della merce e cioè dagli ordini alla emissione delle fatture fino all'effettuazione dei versamenti.
L'Amministrazione finanziaria ha, quindi, assolto all'onere probatorio posto a suo a carico.
A fronte di tali elementi oggettivi, la società ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova teso ad escludere la sua partecipazione consapevole alla frode contestata.
Con il secondo motivo di gravame la società appellante ribadisce la effettività delle operazioni, confermando che gli ordini venivano effettuati realmente dalle società “cartiere”, nonché la effettività delle fatture emesse da queste e dei pagamenti effettuati nei loro confronti a mezzo bonifici.
Sostiene che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare che i pagamenti erano avvenuti tra gli operatori presunti reali, cioè tra Ricorrente_1 ed i fornitori comunitari. Ribadisce che i rapporti economici tra i fornitori comunitari e le c.d. 'cartiere' erano effettive e che non vi era prova della retrocessione del prezzo dal fornitore nazionale (c.d. “cartiera”) a Ricorrente_1
Trattasi di doglianze pretestuose, atteso che, come già detto sopra, l'Ufficio ha dimostrato che le ditte cartiere
(soggetti interposti) acquistavano fittiziamente dal fornitore comunitario e rivendevano all'attuale appellante, reale compratore, assumendosi il debito d'imposta (corrispondente all'IVA in detrazione per l'interponente).
Ha dimostrato che le fatture, per quanto false, sottendevano ad uno scambio reale di merci, provenienti direttamente dal fornitore comunitario così da poter essere considerate “soggettivamente inesistenti” in quanto riportanti un fornitore (la cartiera) non effettivamente parte contraente.
Come hanno statuito i primi giudici, sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'avvenuta consegna della merce e l'avvenuto pagamento del prezzo rappresentano circostanze non concludenti, essendo inidonee a dimostrare l'estraneità alla frode.
L'Amministrazione finanziaria ha, invece, dato prova che gli ordini venivano effettuati direttamente dalla società, attuale appellante, e che successivamente la stessa inviava al fornitore nazionale, società cartiera, un foglio di calcolo (in formato excel) contenente il totale degli ordini riferiti ad un certo periodo, così come si può evincere dalle pagg. 20 e seguenti del pvc.
I primi giudici nella sentenza impugnata hanno dato conto delle ragioni poste alla base dell'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia delle entrate, sia in ordine alla frode, risultando le società coinvolte delle mere "cartiere", sia in relazione alla consapevole partecipazione da parte della società ricorrente alla luce di quanto emerso e provato.
Con il terzo motivo di gravame la società appellante si duole della condanna alle spese ed eccepisce l'illegittimità della sentenza per averla condannata all'importo di € 3.500,00 malgrado la difesa in giudizio dell'Ufficio sia stata affidata a propri funzionari e non all'esterno.
Anche tale doglianza è pretestuosa e dilatoria.
Il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., per il quale chi ha dato causa ad un giudizio con il proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto a rifondere le spese anticipate dalla controparte, è stato integralmente recepito nel processo tributario.
La Corte di Cassazione ha costantemente statuito che l'A.F. ha diritto al rimborso delle spese processuali in caso di vittoria, anche se assistita da propri funzionari. Tali spese, liquidate in favore dell'ente, si calcolano secondo i parametri forensi, ridotte del 20%, come previsto dall'art. 15 del d. lgs. 546/92.
La compensazione è ammessa solo in casi eccezionali, come la reciproca soccombenza, la novità della questione o il mutamento giurisprudenziale. Nel caso di specie non sussistevano le condizioni per la declaratoria di compensazione delle spese di lite.
L'appello è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna gli appellanti
Rappresentante_1 e Nominativo_1 al pagamento solidale delle spese processuali, che si liquidano in € 3.300,00 per onorario, oltre accessori di legge se dovuti.
Lecce, 16 luglio 2025