CASS
Sentenza 16 aprile 2021
Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 14399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14399 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di: RI PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso del PM. E presente l'avvocato DE LISI TOMMASO del foro di PALERMO in difesa di RI PP che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del PM. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14399 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 16/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo accoglieva l'appello proposto nell'interesse di CR PP avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare, ordinando l'immediata liberazione dell'indagato. PP CR è indagato per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 379 e 416 bis.1 cod. pen. per avere aiutato esponenti di vertice della famiglia mafiosa dell'Acquasanta ad assicurarsi i proventi del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa;
in particolare, quale presidente di una cooperativa, si sarebbe messo a disposizione della famiglia FO per l'esecuzione congiunta di lavori mediante la sottoscrizione di contratti di subappalto, agevolandone l'infiltrazione in tali contesti imprenditoriali. Nell'ambito di tale rapporto egli, in violazione degli artt. 110 e 648 bis cod. pen., aveva posto in essere operazioni finanziarie volte ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme, emettendo assegni bancari dal conto corrente della cooperativa di cui era presidente a beneficio di quella controllata dai FO, così trasferendole una cifra superiore a 350.000 euro in due anni;
mediante il medesimo meccanismo aveva destinato a RA NN l'importo di 15.000 euro. L'ordinanza cautelare aveva individuato le figure di NN RA e di BE FR come soggetti affidabili tramite i quali la famiglia FO gestiva gli affari illeciti di Cosa Nostra;
il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che, attraverso FR, AR NO e CR, la famiglia mafiosa dell'Acquasanta esercitasse il controllo degli affari presso il cantiere navale di Palermo. La difesa dell'indagato non aveva impugnato l'ordinanza cautelare con la richiesta di riesame, ma aveva avanzato richiesta di revoca della misura, richiamando il contenuto dell'interrogatorio di PP CR: la Cooperativa IT PI, di cui l'indagato era legale rappresentante, aveva stipulato un'associazione temporanea di imprese con la Cooperativa di sabbiatori SA, di cui era legale rappresentante FR;
i pagamenti fatti erano giustificati da questo rapporto e non costituivano affatto una forma di riciclaggio. Secondo il Tribunale, da una parte le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vito TO, secondo cui CR era "protetto" dalla famiglia mafiosa, costituivano un'indicazione "fumosa" e, comunque, non indicavano affatto una attività di favoreggiamento del sodalizio;
dall'altra, non sussisteva il riciclaggio se i pagamenti effettuati da una cooperativa all'altra, che aveva emesso regolari fatture, costituivano la contropartita delle prestazioni lavorative eseguite dalla seconda;
in effetti, nessuno aveva messo in dubbio che i lavori affidati dalla ER alla Cooperativa IT PI fossero stati eseguiti, così come quelli affidati alla Cooperativa SA. Il fatto che FO controllasse FR e che questi avesse consentito l'infiltrazione del gruppo mafioso nella cooperativa da lui amministrata non dimostrava affatto che altrettanto avesse fatto CR;
né integrava il favoreggiamento la stipulazione dell'Associazione Temporanee di Imprese. Non solo: dalle indagini si ricavava che la famiglia FO utilizzava i cantieri navali per attingere denaro lecito mediante estorsioni, anziché per ripulire quello illecito. Era verosimile - e ve ne era qualche traccia nell'ordinanza genetica - che anche la Cooperativa IT PI fosse vittima di tali estorsioni. Ad abundantiam, il Tribunale rimarcava l'insussistenza assoluta di esigenze cautelari. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, DDA, deducendo vizio della motivazione. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia non erano affatto fumose ed erano confermate dalle intercettazioni, che dimostravano che CR faceva lavorare le ditte del clan, sia attraverso la costituzione dell'ATI con la SA, sia facendo gestire la PI dallo stesso FR, come evidenziato da diverse circostanze. Inoltre, il presupposto secondo cui le somme versate da CR alla SA corrispondevano a prestazioni effettivamente eseguite era smentito da un'intercettazione telefonica, nella quale FR rivendicava piena libertà nel determinare l'importo dell'assegno che CR avrebbe dovuto consegnargli. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: il reato di riciclaggio a favore di un'associazione mafiosa sussiste anche quando la stessa trae vantaggi o profitti da attività economiche di per sé lecite, quando il risultato sia perseguito avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dalla forza di intimidazione del vincolo associativo. Se l'attività dell'associazione mafiosa genera profitti, essi devono essere rimessi in circolazione come capitali leciti: quindi, la costituzione dell'ATI costituiva uno dei modus operandi di CR per far giungere capitali ai FO, fornendo una giustificazione a tali versamenti. Il Pubblico ministero ricorrente, infine, argomenta sulla gravità delle esigenze cautelari, che non possono essere annullate dall'età avanzata dell'indagato. 3. Il difensore di CR PP ha depositato note difensive. 2 I Secondo il difensore, il primo motivo di ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile e, comunque, infondato. Le dichiarazioni del collaboratore TO erano effettivamente fumose, essendo riferite sia a CR PP che a CR ED e non chiarendo in che termini la compiacenza dell'indagato nei confronti della famiglia mafiosa si fosse manifestata. Il Tribunale aveva valutato l'attendibilità delle dichiarazioni nonché il complessivo compendio indiziario a carico di CR, offrendone una chiave di lettura alternativa a quella adottata dal Giudice per le indagini preliminari: in sostanza, pagamenti cui corrispondevano effettive prestazioni da parte della Cooperativa SA ed estorsioni da parte della famiglia mafiosa a carico di entrambe le cooperative. Secondo il difensore, l'inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica discende dal tentativo di fornire a sua volta una diversa lettura delle vicende valutate dal Tribunale oltre che dalla mancanza di autosufficienza. Anche il secondo motivo di ricorso, secondo il difensore, è inammissibile e infondato. Il Tribunale aveva correttamente osservato che CR non aveva assicurato iI prodotto o il profitto proveniente dal reato associativo, in quanto aveva effettuato pagamenti in contropartita delle prestazioni lavorative eseguite dalla SA. Se era la SA ad essere stata infiltrata dalla famiglia mafiosa, si sarebbe potuto ipotizzare il riciclaggio se tale cooperativa avesse emesso gli assegni, non nel caso opposto nel quale la cooperativa presieduta da CR non poteva in alcun modo "depurare" un capitale illecito ricevuto e reimmetterlo nel circuito economico. Il Pubblico Ministero sosteneva che anche la costituzione dell'A.T.I. integrava il reato contestato, senza avvedersi che il capo di imputazione faceva esclusivo riferimento all'emissione degli assegni bancari. Ribadita la legittimità del riferimento alle esigenze cautelari, il difensore rimarca, infine, che la Pubblica Accusa non si era posta il quesito giuridico sulla possibilità di contestare all'indagato sia il delitto di favoreggiamento reale che quello di riciclaggio, nonostante la clausola di sussidiarietà presente nell'art. 379 cod. pen. con riferimento all'art. 648 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Come correttamente sottolineato dalla difesa dell'indagato, in primo luogo il ricorso è del tutto privo di autosufficienza su passaggi fondamentali 3 ( dell'argomentazione del ricorrente: sul fatto che "dalle captazioni risulta palese che lo CR ... facesse lavorare le ditte del clan", così come sul fatto che CR facesse "gestire la PI dallo stesso BE FR"; e, ancora, sulle circostanze specifiche elencate al paragrafo 2 del ricorso: non solo non vengono prodotti atti a conferma di tali circostanze, ma non sono nemmeno indicate, per alcune di esse, le conversazioni intercettate che le dimostrerebbero. 2. Il ricorso, inoltre, è manifestamente infondato. Il Procuratore ricorrente sostiene che l'argomentazione dell'ordinanza secondo cui i soldi versati da CR, quale legale rappresentante della PI, alla Cooperativa SA erano la contropartita di prestazioni realmente effettuate sarebbe contraddittoria (vizio, in realtà, non meglio specificato) rispetto al contenuto di un'intercettazione (non allegata e riportata solo in parte) nella quale FR affermava di essere libero di determinare le somme che CR gli aveva versato con un assegno (l'assegno era pari a 13.000 euro, ma FR affermava che, se glielo avesse chiesto, CR gli avrebbe fatto un assegno di euro 15.000). Si tratta di deduzione manifestamente infondata: non solo FR faceva riferimento ad una differenza di 2.000 euro, quindi ad un importo minimo (il capo di imputazione provvisorio fa riferimento a versamenti per una somma superiore ad euro 350.000 in due anni da una cooperativa all'altra), ma la frase non dimostrava affatto che la prestazione lavorativa della SA, per la quale CR aveva emesso un assegno nella sua qualità, non fosse stata adempiuta. Di fatto, il P.M. non contrasta la considerazione del Tribunale secondo cui le fatture emesse dalla SA corrispondevano a prestazioni effettivamente eseguite nell'ambito dei rapporti tra le due cooperative per l'esecuzione dei lavori commissionati (e pagati) dalla ER. Si deve ricordare che, nell'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. (allegato alla memoria difensiva), la difesa di CR aveva quantificato in oltre euro 743.000 l'importo delle fatture emesse dalla SA per lavori effettuati, rimarcando che la PI era in debito e non sempre riusciva ad effettuare i pagamenti corrispondenti, anche alla luce dei pagamenti a sua volta ricevuti dalla ER. Nello stesso atto di appello, fra l'altro, si sottolineava che nessun assegno di euro 13.000 emesso dalla PI a favore della SA o di RA o FR risultasse dalla contabilità: tema che il P.M. ricorrente non ha inteso affrontare. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il P.M. ricorrente elude l'argomentazione dell'ordinanza secondo cui nella 4 condotta di CR di versare le ingenti somme alla SA, nella sua qualità di legale rappresentante della PI, non poteva ravvisarsi una condotta di riciclaggio, perché il denaro era di provenienza lecita e, soprattutto, era parte dei compensi corrisposti da ER, sostenendo che tali versamenti permettevano alla SA di continuare a lavorare in un settore "gestito" dai FO (anche tale ultima definizione è del tutto priva di autosufficienza: dall'ordinanza non si ricava affatto che la cantieristica navale fosse "gestita" dal clan FO ma, piuttosto, che FR, legale rappresentante della SA, era in posizione di sudditanza nei confronti dei FO). Il ricorrente osserva che il delitto di riciclaggio riguarda anche i proventi dell'associazione mafiosa ottenuti mediante attività economiche lecite, come la gestione di appalti o servizi pubblici, quando il risultato sia ottenuto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà che deriva dalla forza di intimidazione del vincolo associativo. Ciò è sicuramente esatto, come confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte ("Il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso, Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 259586 - 01), ma non risolve affatto il problema: in effetti, anche a voler ritenere che quella della Cooperativa SA fosse un'attività ormai "mafiosa" facente capo al clan FO (dato che questa Corte non è in grado di valutare), le somme versate dalla Cooperativa PI non provenivano da tale reato, ma dalla fonte assolutamente lecita di cui si è detto;
se, quindi, si volessero ritenere quelle somme "utilità provenienti dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.", le operazioni dirette ad ostacolare la loro identificazione non potevano che essere poste in essere dopo la percezione e, quindi, ad opera di soggetti diversi da CR. Del resto, sia il precedente citato dal ricorrente (Cass., Sez. 1, 27/11/2008, n. 1025), sia il caso che aveva dato origine alla sentenza delle Sezioni Unite, Iavarazzo presentavano operazioni di reimpiego dei proventi derivanti dall'associazione per delinquere di tipo mafioso (in entrambi i casi si trattava del clan dei casalesi), in un caso nel tentativo di acquistare una società di calcio, in un altro mediante la costituzione di una società che erogava credito al consumo;
nel caso in esame, al contrario, non vi è alcuna informazione sul reimpiego delle somme versate dalla Cooperativa PI alla SA e, comunque, CR non poteva non essere estraneo a tale reimpiego. Queste considerazioni rendono sostanzialmente incomprensibili le ulteriori 5 Il Consigliere estensore MO CH Il Presidente NZ AN / considerazioni del ricorrente: ribadendo che i capitali proventi del delitto di associazione di stampo mafioso devono essere riciclati per essere rimessi in circolazione come capitali ormai depurati, il ricorso prosegue: "sul punto, ad esempio, anche la costituzione dell'A.T.I. con la SA costituisce uno dei modus operandi dello CR per far giungere capitali ai FO, fornendo una giustificazione legale a tali versamenti". Premesso che - come sottolinea la difesa dell'indagato - il capo di imputazione provvisorio non menziona affatto la stipulazione dell'A.T.I. come modus operandi della condotta di riciclaggio, l'affermazione citata sembra presupporre: a) che la SA non avesse effettuato i lavori per i quali aveva emesso le fatture nei confronti della PI;
b) che le somme versate con assegni bancari (e, a quanto sostiene la difesa, in epoca successiva con bonifici bancari) dalla PI alla SA provenissero dallo stesso clan FO che, in questo modo, vedeva "ripulite" somme percepite dalle proprie attività illecite. Ma entrambi i presupposti sembrano totalmente smentiti da quanto emerge dall'ordinanza, in quanto: a) la SA aveva effettivamente eseguito i lavori indicati nelle fatture;
b) il denaro proveniva dalla ER, appaltatrice dei lavori al cantiere navale. 4. Non occorre prendere in considerazione il quarto motivo di ricorso, relativo alle considerazioni del tribunale concernenti le esigenze cautelari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 febbraio 2021
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso del PM. E presente l'avvocato DE LISI TOMMASO del foro di PALERMO in difesa di RI PP che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del PM. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14399 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 16/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo accoglieva l'appello proposto nell'interesse di CR PP avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare, ordinando l'immediata liberazione dell'indagato. PP CR è indagato per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 379 e 416 bis.1 cod. pen. per avere aiutato esponenti di vertice della famiglia mafiosa dell'Acquasanta ad assicurarsi i proventi del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa;
in particolare, quale presidente di una cooperativa, si sarebbe messo a disposizione della famiglia FO per l'esecuzione congiunta di lavori mediante la sottoscrizione di contratti di subappalto, agevolandone l'infiltrazione in tali contesti imprenditoriali. Nell'ambito di tale rapporto egli, in violazione degli artt. 110 e 648 bis cod. pen., aveva posto in essere operazioni finanziarie volte ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme, emettendo assegni bancari dal conto corrente della cooperativa di cui era presidente a beneficio di quella controllata dai FO, così trasferendole una cifra superiore a 350.000 euro in due anni;
mediante il medesimo meccanismo aveva destinato a RA NN l'importo di 15.000 euro. L'ordinanza cautelare aveva individuato le figure di NN RA e di BE FR come soggetti affidabili tramite i quali la famiglia FO gestiva gli affari illeciti di Cosa Nostra;
il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che, attraverso FR, AR NO e CR, la famiglia mafiosa dell'Acquasanta esercitasse il controllo degli affari presso il cantiere navale di Palermo. La difesa dell'indagato non aveva impugnato l'ordinanza cautelare con la richiesta di riesame, ma aveva avanzato richiesta di revoca della misura, richiamando il contenuto dell'interrogatorio di PP CR: la Cooperativa IT PI, di cui l'indagato era legale rappresentante, aveva stipulato un'associazione temporanea di imprese con la Cooperativa di sabbiatori SA, di cui era legale rappresentante FR;
i pagamenti fatti erano giustificati da questo rapporto e non costituivano affatto una forma di riciclaggio. Secondo il Tribunale, da una parte le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vito TO, secondo cui CR era "protetto" dalla famiglia mafiosa, costituivano un'indicazione "fumosa" e, comunque, non indicavano affatto una attività di favoreggiamento del sodalizio;
dall'altra, non sussisteva il riciclaggio se i pagamenti effettuati da una cooperativa all'altra, che aveva emesso regolari fatture, costituivano la contropartita delle prestazioni lavorative eseguite dalla seconda;
in effetti, nessuno aveva messo in dubbio che i lavori affidati dalla ER alla Cooperativa IT PI fossero stati eseguiti, così come quelli affidati alla Cooperativa SA. Il fatto che FO controllasse FR e che questi avesse consentito l'infiltrazione del gruppo mafioso nella cooperativa da lui amministrata non dimostrava affatto che altrettanto avesse fatto CR;
né integrava il favoreggiamento la stipulazione dell'Associazione Temporanee di Imprese. Non solo: dalle indagini si ricavava che la famiglia FO utilizzava i cantieri navali per attingere denaro lecito mediante estorsioni, anziché per ripulire quello illecito. Era verosimile - e ve ne era qualche traccia nell'ordinanza genetica - che anche la Cooperativa IT PI fosse vittima di tali estorsioni. Ad abundantiam, il Tribunale rimarcava l'insussistenza assoluta di esigenze cautelari. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, DDA, deducendo vizio della motivazione. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia non erano affatto fumose ed erano confermate dalle intercettazioni, che dimostravano che CR faceva lavorare le ditte del clan, sia attraverso la costituzione dell'ATI con la SA, sia facendo gestire la PI dallo stesso FR, come evidenziato da diverse circostanze. Inoltre, il presupposto secondo cui le somme versate da CR alla SA corrispondevano a prestazioni effettivamente eseguite era smentito da un'intercettazione telefonica, nella quale FR rivendicava piena libertà nel determinare l'importo dell'assegno che CR avrebbe dovuto consegnargli. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: il reato di riciclaggio a favore di un'associazione mafiosa sussiste anche quando la stessa trae vantaggi o profitti da attività economiche di per sé lecite, quando il risultato sia perseguito avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dalla forza di intimidazione del vincolo associativo. Se l'attività dell'associazione mafiosa genera profitti, essi devono essere rimessi in circolazione come capitali leciti: quindi, la costituzione dell'ATI costituiva uno dei modus operandi di CR per far giungere capitali ai FO, fornendo una giustificazione a tali versamenti. Il Pubblico ministero ricorrente, infine, argomenta sulla gravità delle esigenze cautelari, che non possono essere annullate dall'età avanzata dell'indagato. 3. Il difensore di CR PP ha depositato note difensive. 2 I Secondo il difensore, il primo motivo di ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile e, comunque, infondato. Le dichiarazioni del collaboratore TO erano effettivamente fumose, essendo riferite sia a CR PP che a CR ED e non chiarendo in che termini la compiacenza dell'indagato nei confronti della famiglia mafiosa si fosse manifestata. Il Tribunale aveva valutato l'attendibilità delle dichiarazioni nonché il complessivo compendio indiziario a carico di CR, offrendone una chiave di lettura alternativa a quella adottata dal Giudice per le indagini preliminari: in sostanza, pagamenti cui corrispondevano effettive prestazioni da parte della Cooperativa SA ed estorsioni da parte della famiglia mafiosa a carico di entrambe le cooperative. Secondo il difensore, l'inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica discende dal tentativo di fornire a sua volta una diversa lettura delle vicende valutate dal Tribunale oltre che dalla mancanza di autosufficienza. Anche il secondo motivo di ricorso, secondo il difensore, è inammissibile e infondato. Il Tribunale aveva correttamente osservato che CR non aveva assicurato iI prodotto o il profitto proveniente dal reato associativo, in quanto aveva effettuato pagamenti in contropartita delle prestazioni lavorative eseguite dalla SA. Se era la SA ad essere stata infiltrata dalla famiglia mafiosa, si sarebbe potuto ipotizzare il riciclaggio se tale cooperativa avesse emesso gli assegni, non nel caso opposto nel quale la cooperativa presieduta da CR non poteva in alcun modo "depurare" un capitale illecito ricevuto e reimmetterlo nel circuito economico. Il Pubblico Ministero sosteneva che anche la costituzione dell'A.T.I. integrava il reato contestato, senza avvedersi che il capo di imputazione faceva esclusivo riferimento all'emissione degli assegni bancari. Ribadita la legittimità del riferimento alle esigenze cautelari, il difensore rimarca, infine, che la Pubblica Accusa non si era posta il quesito giuridico sulla possibilità di contestare all'indagato sia il delitto di favoreggiamento reale che quello di riciclaggio, nonostante la clausola di sussidiarietà presente nell'art. 379 cod. pen. con riferimento all'art. 648 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Come correttamente sottolineato dalla difesa dell'indagato, in primo luogo il ricorso è del tutto privo di autosufficienza su passaggi fondamentali 3 ( dell'argomentazione del ricorrente: sul fatto che "dalle captazioni risulta palese che lo CR ... facesse lavorare le ditte del clan", così come sul fatto che CR facesse "gestire la PI dallo stesso BE FR"; e, ancora, sulle circostanze specifiche elencate al paragrafo 2 del ricorso: non solo non vengono prodotti atti a conferma di tali circostanze, ma non sono nemmeno indicate, per alcune di esse, le conversazioni intercettate che le dimostrerebbero. 2. Il ricorso, inoltre, è manifestamente infondato. Il Procuratore ricorrente sostiene che l'argomentazione dell'ordinanza secondo cui i soldi versati da CR, quale legale rappresentante della PI, alla Cooperativa SA erano la contropartita di prestazioni realmente effettuate sarebbe contraddittoria (vizio, in realtà, non meglio specificato) rispetto al contenuto di un'intercettazione (non allegata e riportata solo in parte) nella quale FR affermava di essere libero di determinare le somme che CR gli aveva versato con un assegno (l'assegno era pari a 13.000 euro, ma FR affermava che, se glielo avesse chiesto, CR gli avrebbe fatto un assegno di euro 15.000). Si tratta di deduzione manifestamente infondata: non solo FR faceva riferimento ad una differenza di 2.000 euro, quindi ad un importo minimo (il capo di imputazione provvisorio fa riferimento a versamenti per una somma superiore ad euro 350.000 in due anni da una cooperativa all'altra), ma la frase non dimostrava affatto che la prestazione lavorativa della SA, per la quale CR aveva emesso un assegno nella sua qualità, non fosse stata adempiuta. Di fatto, il P.M. non contrasta la considerazione del Tribunale secondo cui le fatture emesse dalla SA corrispondevano a prestazioni effettivamente eseguite nell'ambito dei rapporti tra le due cooperative per l'esecuzione dei lavori commissionati (e pagati) dalla ER. Si deve ricordare che, nell'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. (allegato alla memoria difensiva), la difesa di CR aveva quantificato in oltre euro 743.000 l'importo delle fatture emesse dalla SA per lavori effettuati, rimarcando che la PI era in debito e non sempre riusciva ad effettuare i pagamenti corrispondenti, anche alla luce dei pagamenti a sua volta ricevuti dalla ER. Nello stesso atto di appello, fra l'altro, si sottolineava che nessun assegno di euro 13.000 emesso dalla PI a favore della SA o di RA o FR risultasse dalla contabilità: tema che il P.M. ricorrente non ha inteso affrontare. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il P.M. ricorrente elude l'argomentazione dell'ordinanza secondo cui nella 4 condotta di CR di versare le ingenti somme alla SA, nella sua qualità di legale rappresentante della PI, non poteva ravvisarsi una condotta di riciclaggio, perché il denaro era di provenienza lecita e, soprattutto, era parte dei compensi corrisposti da ER, sostenendo che tali versamenti permettevano alla SA di continuare a lavorare in un settore "gestito" dai FO (anche tale ultima definizione è del tutto priva di autosufficienza: dall'ordinanza non si ricava affatto che la cantieristica navale fosse "gestita" dal clan FO ma, piuttosto, che FR, legale rappresentante della SA, era in posizione di sudditanza nei confronti dei FO). Il ricorrente osserva che il delitto di riciclaggio riguarda anche i proventi dell'associazione mafiosa ottenuti mediante attività economiche lecite, come la gestione di appalti o servizi pubblici, quando il risultato sia ottenuto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà che deriva dalla forza di intimidazione del vincolo associativo. Ciò è sicuramente esatto, come confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte ("Il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso, Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 259586 - 01), ma non risolve affatto il problema: in effetti, anche a voler ritenere che quella della Cooperativa SA fosse un'attività ormai "mafiosa" facente capo al clan FO (dato che questa Corte non è in grado di valutare), le somme versate dalla Cooperativa PI non provenivano da tale reato, ma dalla fonte assolutamente lecita di cui si è detto;
se, quindi, si volessero ritenere quelle somme "utilità provenienti dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.", le operazioni dirette ad ostacolare la loro identificazione non potevano che essere poste in essere dopo la percezione e, quindi, ad opera di soggetti diversi da CR. Del resto, sia il precedente citato dal ricorrente (Cass., Sez. 1, 27/11/2008, n. 1025), sia il caso che aveva dato origine alla sentenza delle Sezioni Unite, Iavarazzo presentavano operazioni di reimpiego dei proventi derivanti dall'associazione per delinquere di tipo mafioso (in entrambi i casi si trattava del clan dei casalesi), in un caso nel tentativo di acquistare una società di calcio, in un altro mediante la costituzione di una società che erogava credito al consumo;
nel caso in esame, al contrario, non vi è alcuna informazione sul reimpiego delle somme versate dalla Cooperativa PI alla SA e, comunque, CR non poteva non essere estraneo a tale reimpiego. Queste considerazioni rendono sostanzialmente incomprensibili le ulteriori 5 Il Consigliere estensore MO CH Il Presidente NZ AN / considerazioni del ricorrente: ribadendo che i capitali proventi del delitto di associazione di stampo mafioso devono essere riciclati per essere rimessi in circolazione come capitali ormai depurati, il ricorso prosegue: "sul punto, ad esempio, anche la costituzione dell'A.T.I. con la SA costituisce uno dei modus operandi dello CR per far giungere capitali ai FO, fornendo una giustificazione legale a tali versamenti". Premesso che - come sottolinea la difesa dell'indagato - il capo di imputazione provvisorio non menziona affatto la stipulazione dell'A.T.I. come modus operandi della condotta di riciclaggio, l'affermazione citata sembra presupporre: a) che la SA non avesse effettuato i lavori per i quali aveva emesso le fatture nei confronti della PI;
b) che le somme versate con assegni bancari (e, a quanto sostiene la difesa, in epoca successiva con bonifici bancari) dalla PI alla SA provenissero dallo stesso clan FO che, in questo modo, vedeva "ripulite" somme percepite dalle proprie attività illecite. Ma entrambi i presupposti sembrano totalmente smentiti da quanto emerge dall'ordinanza, in quanto: a) la SA aveva effettivamente eseguito i lavori indicati nelle fatture;
b) il denaro proveniva dalla ER, appaltatrice dei lavori al cantiere navale. 4. Non occorre prendere in considerazione il quarto motivo di ricorso, relativo alle considerazioni del tribunale concernenti le esigenze cautelari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 febbraio 2021