Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3090/2023 GA RA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ALFONSO BRUNETTI
ricorrente E
in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO MORCAVALLO
resistente OGGETTO: ricorso avverso scheda di valutazione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'Arch. , premesso di Parte_1 lavorare alle dipendenze della convenuta pubblica amministrazione dal 01.01.2020, con la qualifica di Istruttore Tecnico categoria C, esponeva che in data 21.06.2023 gli è stata notificata la scheda di valutazione per il personale non dirigente relativa al periodo 01.01.2022/31.12.2022 sottoscritta dal Responsabile del Servizio di appartenenza Dr. Parte_2
, da cui risulta l'attribuzione di un punteggio pari a 38/100.
[...]
Eccepiva la nullità della scheda di valutazione perché redatta in violazione del regolamento comunale per la disciplina della misurazione e valutazione della performance, il cui articolo 6 prevede che il titolare della posizione organizzativa negozi con i dipendenti gli obiettivi della propria struttura e 1
procedura del tutto disattesa nel caso di specie. Eccepiva, altresì, la violazione del disposto di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato, il quale prevede che il dipendente che abbia ricevuto la scheda può produrre entro cinque giorni contestazioni mediante ricorso al Responsabile che ha effettuato la valutazione e che il responsabile a sua volta debba provvedere nei cinque giorni successivi. Esponeva che pur avendo egli inviato le proprie contestazioni, il dirigente non aveva in alcun modo provveduto. Nel merito deduceva che la valutazione è avvenuta con motivazione del tutto apparente, in quanto tale inidonea a rappresentare in modo affidabile un giudizio in merito alle performance professionali valutate negativamente. Assumeva, inoltre, che il Responsabile firmatario della scheda di valutazione, Dr. in ragione della pendenza di altro Parte_2 contenzioso avrebbe dovuto astenersi. Aggiungeva che tutti gli ordini di servizio a firma di esso Responsabile del Servizio 4 sono stati annullati dal Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 393/2023 del 08.03.2023, ma che di tale annullamento nella scheda di valutazione non vi è traccia alcuna, così come non vi è traccia dell'assenza dal servizio per il periodo decorrente dal 14.10.2022 e fino a tutto il mese di dicembre del 2022; assenza dovuta ad un infortunio sul lavoro. Concludeva chiedendo “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso: annullare poiché illegittima nonché infondata in fatto ed in diritto la scheda di valutazione impugnata. Vinte le spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi”.
Il si costituiva, chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda per infondatezza ed in particolare deduceva la piena correttezza e la piena legittimità delle proprie determinazioni.
§ Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 06.02.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il 04.02.2025, il il 05.02.2025. CP_1 Controparte_1
2 § Giova in primo luogo premettere che “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la valutazione dell'operato del dipendente, ai fini della progressione in carriera, può essere giudizialmente sindacata solo sotto il profilo del mancato rispetto delle regole procedimentali o della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, che implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli” (Cass. sez. Lav. n. 24984/2016).
Nel caso di specie il ricorrente lamenta in primo luogo che la valutazione della sua performance sia avvenuta in violazione dell'art. 6 del regolamento comunale e dell'art. 14 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato e che la valutazione si fonda su una motivazione apparente. Quanto alla prima eccezione il assume Controparte_1 che l'art. 6 è una norma di fatto disapplicata da lungo tempo, tant'è che il ricorrente, con riferimento alle precedenti valutazioni, non si è mai lamentato della mancata osservanza di tale disposizione. Ebbene, a parte il rilievo che non risulta che le precedenti valutazioni siano mai state contestate, in sede amministrativa ed in sede giudiziale, la deduzione relativa alla sostanziale disapplicazione della norma non coglie nel segno, posto che alla dedotta prassi che sarebbe consistita nella inosservanza della disposizione non è seguita un'abrogazione della norma, la quale, pertanto, non può che essere ritenuta ancora vigente. Di conseguenza la circostanza che il titolare della posizione organizzativa non abbia negoziato con i dipendenti gli obiettivi della struttura, assegnando poi tali obiettivi previa verifica da parte del nucleo di valutazione, costituisce un vizio procedurale che inficia la valutazione espressa nei confronti del ricorrente.
§ Ancora l'art. 14, punto 4, del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato prevede: “Il dipendente entro e non oltre cinque giorni dalla sottoscrizione della scheda può proporre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita o tramite formale e motivato ricorso al Responsabile che ha effettuato la valutazione (in questo caso il Responsabile, esaminato il ricorso entro i cinque giorni successivi dalla recezione esprime un parere
3 definitivo, che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare la valutazione precedentemente assegnata) o mediante richiesta di contraddittorio nel quale il dipendente può farsi assistere dalla propria OS o da persona di fiducia”.
Il resistente sul punto deduce che la Controparte_1 norma non prevede alcun obbligo in capo al Responsabile di provvedere in merito alle contestazioni sollevate con ricorso dal dipendente (“...può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare la valutazione precedentemente assegnata…”).
Il tenore complessivo della norma tuttavia porta a conclusioni diverse. Premesso che il ricorrente non lamenta la mancata assunzione di soluzioni finalizzate a modificare la valutazione (evenienza effettivamente facoltativa, “può anche prevedere”) ma la mancata risposta “tout court” al ricorso dallo stesso proposto, rileva il Tribunale la disposizione in esame non lascia al Responsabile che ha effettuato la valutazione alcuna alternativa in ordine a tale risposta (qualunque essa sia) che deve ritenersi obbligatoria come si ricava agevolmente dalle espressioni usate dalle parti firmatarie del Contratto (“in questo caso il Responsabile, esaminato il ricorso entro i cinque giorni successivi dalla recezione esprime - e non “può esprimere”
- un parere definitivo che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare la valutazione precedentemente assegnata”).
Posto, allora che il ricorrente in data 23.06.2023 (a distanza di due giorni dalla sottoscrizione della scheda, apposta il 21.06.2023) ha proposto formale e motivato ricorso contestando la valutazione, la mancata risposta alle contestazioni costituisce anch'essa un vizio procedurale e della stessa valutazione, che, in sintesi, può ritenersi come mai divenuta definitiva (“il Responsabile esprime un parere definitivo”).
§ Ritiene il Tribunale che sia fondata anche la deduzione di parte ricorrente che ha denunciato una connotazione di apparenza della motivazione posta a base della valutazione. Dai documenti versati in atti risulta che la performance individuale del ricorrente è stata valutata con riferimento a sei diversi criteri e con indicazione di un punteggio per ognuno di essi, senza che tuttavia siano state esplicitate in alcun modo le ragioni del giudizio espresso e senza che
4 vi sia stata alcuna istruttoria (non vi è traccia in atti del necessario svolgimento di un'istruttoria, vale a dire di una valutazione dei singoli aspetti della performance).
§ Deve dunque concludersi per le ragioni anzidette, assorbiti gli altri motivi di doglianza, nel senso dell'illegittimità della valutazione della performance del ricorrente per l'anno 2022 e condannarsi il convenuto CP_1 all'effettuazione di una nuova valutazione, nel rispetto delle regole procedimentali e dei principi di buona fede e correttezza cui deve essere improntato il rapporto di pubblico impiego privatizzato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la scheda di valutazione impugnata. Condanna il in persona del Sindaco Controparte_1 legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alfonso Brunetti che se ne è dichiarato antistatario. Cosenza, 07/02/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
5