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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7753 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 16361 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Carmen Bozza presso la quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Domenico Fontana n°21, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_1
AL AR GA che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notaio i Fiumicino (RM) del 22.3.2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, come Per_1 in atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_ 37120240003401366000, notificato in data 04.06.2024, con cui l gli ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 48.160,78 per il periodo 02/2022 – 04/2023 contributi dovuti a titolo “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”. CP_ Deduce che la pretesa fa riferimento a una serie di note di rettifica DM 10 con richiesta di pagamento dei contributi, in particolare per la causale di recupero di esonero contributivo di cui la società istante ha goduto, sul presupposto del mancato adempimento di una precedente nota di rettifica per il periodo 10\2020 – a sua volta fondata sulla causale di CP_ recupero delle agevolazioni godute per quel periodo e ritenute dall non dovute in seguito a rilascio di DURC negativo - e della conseguente irregolarità contributiva e rilascio di DURC negativi, per tutto il periodo di riferimento, in applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1175 bis della L. 296/20061 comma 1175 bis della L. 296/2006. Deduce che nessuna irregolarità poteva essere dichiarata nel caso in esame, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed altri del 30 gennaio 2015, secondo cui sussiste la regolarità del DURC in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di ricorso amministrativo non risolto e di contenzioso giudiziario non passato in giudicato, come riscontrabile nel caso in esame per la pendenza di ricorsi amministrativi e di definizione di un precedente giudizio definito con sentenza non ancora passata in giudicato, avente ad oggetto un'opposizione avverso un precedente avviso di addebito fondato sulle medesime asserite inadempienze su cui si fonda la pretesa oggi impugnata per un periodo pregresso. CP_ Deduce, inoltre, che la pretesa relativa al periodo 10\2020 da cui trae origine e causale la pretesa di cui all'avviso di addebito impugnato deve ritenersi insussistente per avvenuta CP_ compensazione, come documentato e come riconosciuto dall' in sede di formazione del precedente avviso di pagamento impugnato. Eccepisce ancora la violazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, CP_ per aver l riferito la irregolarità contributiva a periodo diverso e precedente a quello in cui la stessa è stata rilevata, nonché per carenza di motivazione delle note di rettifica a fondamento della pretesa.
Deduce, altresì, che l'invito a regolarizzare del 14.12.2020, a seguito di rilascio di DURC irregolare del 11.12.2020, da cui appare discendere tutta la successiva e complessa vicenda, era stato adempiuto con un brevissimo ritardo, peraltro giustificato da legittimi impedimenti e che, in ogni caso, l'eventuale debito era stato compensato con i crediti CP_ preesistenti nei confronti dell' per versamenti contributivi eccedenti, con relativa CP_ estinzione ex tunc del minor credito vantato dall' . Richiede ulteriormente l'applicazione dell'art. 29 comma 1 comma 1 lett. B) del dl n. 19 del 02/03/2024, come convertito nella l. n. 56 del 29/04/2024, che ha introdotto il comma 1175 bis all'art. 1 della l. N.296/2006, che ha sancito un limite massimo al recupero contributivo in fattispecie analoghe alla presente. Chiede la previa sospensione degli atti impugnati. Conclude quindi per la declaratoria di nullità, inefficacia ed invalidità dell'avviso di addebito CP_ impugnato, nonché per la declaratoria di insussistenza della pretesa azionata dall' ;
in via gradata chiede di dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni e somme aggiuntive, ovvero, in via ulteriormente gradata, apportare congrua riduzione per i motivi e le causali tutte esposte nonché ai sensi dell'art. 1 comma 1175 bis della L. 296/2006.
LA COSTITUZIONE DELL' . CP_1 Si è costituito l convenuto, resistendo al ricorso con diversi argomenti Controparte_2 in fatto e in diritto. Deduce, in particolare, l'infondatezza dell'opposizione, in quanto l'avviso di addebito opposto si fonda sull'omesso versamento di contributi nella gestione previdenziale dipendenti cui è iscritta la società istante e, in particolare, sulle note di rettifica da 2/2022 a 11/2022 e da 2/2023 a 4/2023 per addebiti ex art. 1 comma 1175 l. 296/2006 con cui sono stati recuperati benefici contributivi a seguito di una serie di DURC irregolari per come analiticamente indicato in memoria. Deduce l'insussistenza dell'adempimento tempestivo agli inviti a regolarizzare e l'irrilevanza della ex adverso dedotta mancata segnalazione delle irregolarità contributive da parte dell' , discendendo il rapporto obbligatorio contributivo direttamente dalla legge. CP_1 Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, disposta la sospensione provvisoria della esecutorietà degli atti esecutivi impugnati, all'udienza del 11 febbraio 2025, sentite la parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione, con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso in opposizione è fondato nei sensi dettati dalla seguente motivazione. In via preliminare, al fine di dirimere la controversia de qua, giova brevemente delineare il quadro normativo rilevante. L'art. 1, comma 1175 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita: “… i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale'” Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279). Successivamente è intervenuto l'art 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva» il cui comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti e INAIL CP_1
e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4; mentre il comma 3, prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art.
4. L'attuazione di quanto sopra si è avuta con il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1.6.2015 n. 125. Secondo la previsione risultante dall'art. 3 del citato decreto, intitolato Requisiti di regolarità
– e per quanto interessa per la definizione del caso concreto - “ La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.” e, inoltre, “La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.” – così il comma 3 dell'art.
3. Ritiene il sottoscritto giudice del lavoro che, come sostenuto da altri giudici di merito (Tribunale Milano, sentenza n.1957/2020; Tribunale di Roma sentenza n. 1490/2019) e dalla stessa Corte di Cassazione – nella sentenza n. 5825 del 3.3.2021, ove si sostiene che “'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi” - , l'interpretazione della normativa predetta induce a ritenere che il requisito di regolarità contributiva, richiesto ai fini del rilascio del DURC positivo, consista nell'accertato adempimento di natura sostanziale alle obbligazioni contributive e che il rilascio del DURC debba essere, per converso, negato in caso di accertato inadempimento di natura sostanziale. Depone, in tal senso, il riferimento letterale ai “pagamenti dovuti” nonché allo “scostamento non grave tra somme dovute e somme versate”, che conferma che ove tutta la contribuzione è versata – rispetto alla verifica in tempo reale - la regolarità debba essere riconosciuta. Nel medesimo senso depone la previsione di cui alla parte finale del comma 1, riferita anche in tal caso ai “pagamenti dovuti” e scaduti anche rispetto “al termine di scadenza di presentazione delle denunce retributive”, a conferma del fatto che presupposto per la regolarità contributiva sia l'effettivo versamento o pagamento dei contributi nei termini previsti. L'interpretazione di cui sopra risulta avallata dal Ministero del Lavoro che nella circolare 19/2015, richiamata anche dalla Circolare n. 126 del 26/06/2015, ha ritenuto che se CP_1 la regolarizzazione avviene oltre i 15 giorni ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, “gli istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che in quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà". Nessun riferimento al rispetto di adempimenti formali quale presupposto della regolarità contributiva risulta dal decreto citato, limitandosi lo stesso a prevedere all'art. 8 che rimanda ad un allegato A, alcune cause ostative alle regolarità, tra le quali non risulta compresa la violazione delle disposizioni regolamentari di natura formale.
Orbene, nel caso in esame, dalle allegazioni reciproche e dalla documentazione versata in CP_ atti da entrambe le parti deve ritenersi accertato che la pretesa indicata nell'avviso di addebito impugnato si fonda sul mancato adempimento di quanto richiesto nelle note di CP_ rettifica , per tutto il periodo espressamente riportato nell'atto – si veda il contenuto dell'avviso di addebito e il riferimento pedissequo alle inadempienze e alle note di rettifica dei DM\10. CP_ Risulta, inoltre, che tali note di rettifica sono riferite alla pretesa di recuperare i contributi non versati dalla società istante perché beneficiaria di specifiche agevolazioni contributive, in seguito alla verifica della irregolarità contributiva della stessa con conseguente emissione CP_ di DURC irregolari – vedi fascicolo – e che ciascuna di esse note fa riferimento, quale inadempimento originario presupposto di tutti i successivi inadempimenti, alla mancata CP_ regolarizzazione, richiesta dall' in fase amministrativa, della nota di rettifica per il periodo 10\2020, non pagata, in seguito alla notifica dell'invito di regolarizzazione, avvenuta in data 30/05/2022, determinando l'emissione di tutte le altre note di rettifica, per l'asserita situazione di irregolarità contributiva. Dalle non contestate allegazioni di parte ricorrente, nonché dalla documentazione versata CP_ in atti, risulta altresì che per il periodo 10\2020 l aveva già emesso analoga nota di rettifica in data 26.3.2021, a seguito di precedente invito a regolarizzare la rilevata situazione di “durc irregolare”, comunicata in data 14.12.2020 alla deducente società – vedi atti nel fascicolo di parte ricorrente. Risulta, ancora, che parte ricorrente aveva, tuttavia, provveduto ad adempiere a tale ultimo invito a regolarizzare – riferito a inadempimento per il periodo 02\2020 – con la CP_ compensazione del debito con crediti vantati nei confronti , come da apposito modello F24, versato in atti, in data 22.1.2021. Ritiene il Tribunale che tale ultimo adempimento, sia pur avvenuto oltre il termine di 15 giorni CP_ fissato dall' , assume rilevanza dirimente rispetto alla nozione di regolarità contributiva sostanziale, nel senso di cui sopra, rilevante ai fini del rilascio del DURC regolare e, quindi, della sussistenza del presupposto per godere dei benefici contributivi contestati. Deve, invero, ritenersi che tale adempimento, intervenuto nelle more della conclusione del procedimento di verifica ai fini DURC, abbia comportato la rimozione di pregresse situazioni CP_ debitorie, come del resto accertato dall' che ha rilasciato Durc regolare in data 2.2.2021, evidentemente prendendo contezza dell'adempimento. Ne consegue che al momento della emissione della nota del 26.3.2021 non sussisteva più alcuna situazione di irregolarità ai fini del rilascio del Durc, tale da legittimare la perdita dei benefici contributivi già goduti dalla società e che pertanto nessun inadempimento relativo al periodo 10\2020 appare riscontrabile al momento dell'emissione di tutte le note di rettifica successive, poste a fondamento dell'impugnato avviso di addebito. Quanto sopra induce a ritenere insussistente il presupposto per il recupero dei benefici contributivi e quindi insussistente la pretesa azionata con l'avviso di addebito opposto. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato. La sussistenza di orientamenti interpretativi contrastanti all'interno della stessa sezione lavoro del Tribunale di Napoli integra i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite che per il resto seguono la soccombenza con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza della pretesa e il conseguente annullamento dell'atto impositivo – avviso di addebito – impugnato;
compensa per un terzo le spese di lite;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 3.200,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, nonché in euro 43,00 per esborsi da contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 16361 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Carmen Bozza presso la quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Domenico Fontana n°21, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_1
AL AR GA che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notaio i Fiumicino (RM) del 22.3.2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, come Per_1 in atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_ 37120240003401366000, notificato in data 04.06.2024, con cui l gli ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 48.160,78 per il periodo 02/2022 – 04/2023 contributi dovuti a titolo “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”. CP_ Deduce che la pretesa fa riferimento a una serie di note di rettifica DM 10 con richiesta di pagamento dei contributi, in particolare per la causale di recupero di esonero contributivo di cui la società istante ha goduto, sul presupposto del mancato adempimento di una precedente nota di rettifica per il periodo 10\2020 – a sua volta fondata sulla causale di CP_ recupero delle agevolazioni godute per quel periodo e ritenute dall non dovute in seguito a rilascio di DURC negativo - e della conseguente irregolarità contributiva e rilascio di DURC negativi, per tutto il periodo di riferimento, in applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1175 bis della L. 296/20061 comma 1175 bis della L. 296/2006. Deduce che nessuna irregolarità poteva essere dichiarata nel caso in esame, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed altri del 30 gennaio 2015, secondo cui sussiste la regolarità del DURC in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di ricorso amministrativo non risolto e di contenzioso giudiziario non passato in giudicato, come riscontrabile nel caso in esame per la pendenza di ricorsi amministrativi e di definizione di un precedente giudizio definito con sentenza non ancora passata in giudicato, avente ad oggetto un'opposizione avverso un precedente avviso di addebito fondato sulle medesime asserite inadempienze su cui si fonda la pretesa oggi impugnata per un periodo pregresso. CP_ Deduce, inoltre, che la pretesa relativa al periodo 10\2020 da cui trae origine e causale la pretesa di cui all'avviso di addebito impugnato deve ritenersi insussistente per avvenuta CP_ compensazione, come documentato e come riconosciuto dall' in sede di formazione del precedente avviso di pagamento impugnato. Eccepisce ancora la violazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, CP_ per aver l riferito la irregolarità contributiva a periodo diverso e precedente a quello in cui la stessa è stata rilevata, nonché per carenza di motivazione delle note di rettifica a fondamento della pretesa.
Deduce, altresì, che l'invito a regolarizzare del 14.12.2020, a seguito di rilascio di DURC irregolare del 11.12.2020, da cui appare discendere tutta la successiva e complessa vicenda, era stato adempiuto con un brevissimo ritardo, peraltro giustificato da legittimi impedimenti e che, in ogni caso, l'eventuale debito era stato compensato con i crediti CP_ preesistenti nei confronti dell' per versamenti contributivi eccedenti, con relativa CP_ estinzione ex tunc del minor credito vantato dall' . Richiede ulteriormente l'applicazione dell'art. 29 comma 1 comma 1 lett. B) del dl n. 19 del 02/03/2024, come convertito nella l. n. 56 del 29/04/2024, che ha introdotto il comma 1175 bis all'art. 1 della l. N.296/2006, che ha sancito un limite massimo al recupero contributivo in fattispecie analoghe alla presente. Chiede la previa sospensione degli atti impugnati. Conclude quindi per la declaratoria di nullità, inefficacia ed invalidità dell'avviso di addebito CP_ impugnato, nonché per la declaratoria di insussistenza della pretesa azionata dall' ;
in via gradata chiede di dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni e somme aggiuntive, ovvero, in via ulteriormente gradata, apportare congrua riduzione per i motivi e le causali tutte esposte nonché ai sensi dell'art. 1 comma 1175 bis della L. 296/2006.
LA COSTITUZIONE DELL' . CP_1 Si è costituito l convenuto, resistendo al ricorso con diversi argomenti Controparte_2 in fatto e in diritto. Deduce, in particolare, l'infondatezza dell'opposizione, in quanto l'avviso di addebito opposto si fonda sull'omesso versamento di contributi nella gestione previdenziale dipendenti cui è iscritta la società istante e, in particolare, sulle note di rettifica da 2/2022 a 11/2022 e da 2/2023 a 4/2023 per addebiti ex art. 1 comma 1175 l. 296/2006 con cui sono stati recuperati benefici contributivi a seguito di una serie di DURC irregolari per come analiticamente indicato in memoria. Deduce l'insussistenza dell'adempimento tempestivo agli inviti a regolarizzare e l'irrilevanza della ex adverso dedotta mancata segnalazione delle irregolarità contributive da parte dell' , discendendo il rapporto obbligatorio contributivo direttamente dalla legge. CP_1 Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, disposta la sospensione provvisoria della esecutorietà degli atti esecutivi impugnati, all'udienza del 11 febbraio 2025, sentite la parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione, con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso in opposizione è fondato nei sensi dettati dalla seguente motivazione. In via preliminare, al fine di dirimere la controversia de qua, giova brevemente delineare il quadro normativo rilevante. L'art. 1, comma 1175 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita: “… i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale'” Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279). Successivamente è intervenuto l'art 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva» il cui comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti e INAIL CP_1
e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4; mentre il comma 3, prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art.
4. L'attuazione di quanto sopra si è avuta con il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1.6.2015 n. 125. Secondo la previsione risultante dall'art. 3 del citato decreto, intitolato Requisiti di regolarità
– e per quanto interessa per la definizione del caso concreto - “ La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.” e, inoltre, “La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.” – così il comma 3 dell'art.
3. Ritiene il sottoscritto giudice del lavoro che, come sostenuto da altri giudici di merito (Tribunale Milano, sentenza n.1957/2020; Tribunale di Roma sentenza n. 1490/2019) e dalla stessa Corte di Cassazione – nella sentenza n. 5825 del 3.3.2021, ove si sostiene che “'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi” - , l'interpretazione della normativa predetta induce a ritenere che il requisito di regolarità contributiva, richiesto ai fini del rilascio del DURC positivo, consista nell'accertato adempimento di natura sostanziale alle obbligazioni contributive e che il rilascio del DURC debba essere, per converso, negato in caso di accertato inadempimento di natura sostanziale. Depone, in tal senso, il riferimento letterale ai “pagamenti dovuti” nonché allo “scostamento non grave tra somme dovute e somme versate”, che conferma che ove tutta la contribuzione è versata – rispetto alla verifica in tempo reale - la regolarità debba essere riconosciuta. Nel medesimo senso depone la previsione di cui alla parte finale del comma 1, riferita anche in tal caso ai “pagamenti dovuti” e scaduti anche rispetto “al termine di scadenza di presentazione delle denunce retributive”, a conferma del fatto che presupposto per la regolarità contributiva sia l'effettivo versamento o pagamento dei contributi nei termini previsti. L'interpretazione di cui sopra risulta avallata dal Ministero del Lavoro che nella circolare 19/2015, richiamata anche dalla Circolare n. 126 del 26/06/2015, ha ritenuto che se CP_1 la regolarizzazione avviene oltre i 15 giorni ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, “gli istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che in quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà". Nessun riferimento al rispetto di adempimenti formali quale presupposto della regolarità contributiva risulta dal decreto citato, limitandosi lo stesso a prevedere all'art. 8 che rimanda ad un allegato A, alcune cause ostative alle regolarità, tra le quali non risulta compresa la violazione delle disposizioni regolamentari di natura formale.
Orbene, nel caso in esame, dalle allegazioni reciproche e dalla documentazione versata in CP_ atti da entrambe le parti deve ritenersi accertato che la pretesa indicata nell'avviso di addebito impugnato si fonda sul mancato adempimento di quanto richiesto nelle note di CP_ rettifica , per tutto il periodo espressamente riportato nell'atto – si veda il contenuto dell'avviso di addebito e il riferimento pedissequo alle inadempienze e alle note di rettifica dei DM\10. CP_ Risulta, inoltre, che tali note di rettifica sono riferite alla pretesa di recuperare i contributi non versati dalla società istante perché beneficiaria di specifiche agevolazioni contributive, in seguito alla verifica della irregolarità contributiva della stessa con conseguente emissione CP_ di DURC irregolari – vedi fascicolo – e che ciascuna di esse note fa riferimento, quale inadempimento originario presupposto di tutti i successivi inadempimenti, alla mancata CP_ regolarizzazione, richiesta dall' in fase amministrativa, della nota di rettifica per il periodo 10\2020, non pagata, in seguito alla notifica dell'invito di regolarizzazione, avvenuta in data 30/05/2022, determinando l'emissione di tutte le altre note di rettifica, per l'asserita situazione di irregolarità contributiva. Dalle non contestate allegazioni di parte ricorrente, nonché dalla documentazione versata CP_ in atti, risulta altresì che per il periodo 10\2020 l aveva già emesso analoga nota di rettifica in data 26.3.2021, a seguito di precedente invito a regolarizzare la rilevata situazione di “durc irregolare”, comunicata in data 14.12.2020 alla deducente società – vedi atti nel fascicolo di parte ricorrente. Risulta, ancora, che parte ricorrente aveva, tuttavia, provveduto ad adempiere a tale ultimo invito a regolarizzare – riferito a inadempimento per il periodo 02\2020 – con la CP_ compensazione del debito con crediti vantati nei confronti , come da apposito modello F24, versato in atti, in data 22.1.2021. Ritiene il Tribunale che tale ultimo adempimento, sia pur avvenuto oltre il termine di 15 giorni CP_ fissato dall' , assume rilevanza dirimente rispetto alla nozione di regolarità contributiva sostanziale, nel senso di cui sopra, rilevante ai fini del rilascio del DURC regolare e, quindi, della sussistenza del presupposto per godere dei benefici contributivi contestati. Deve, invero, ritenersi che tale adempimento, intervenuto nelle more della conclusione del procedimento di verifica ai fini DURC, abbia comportato la rimozione di pregresse situazioni CP_ debitorie, come del resto accertato dall' che ha rilasciato Durc regolare in data 2.2.2021, evidentemente prendendo contezza dell'adempimento. Ne consegue che al momento della emissione della nota del 26.3.2021 non sussisteva più alcuna situazione di irregolarità ai fini del rilascio del Durc, tale da legittimare la perdita dei benefici contributivi già goduti dalla società e che pertanto nessun inadempimento relativo al periodo 10\2020 appare riscontrabile al momento dell'emissione di tutte le note di rettifica successive, poste a fondamento dell'impugnato avviso di addebito. Quanto sopra induce a ritenere insussistente il presupposto per il recupero dei benefici contributivi e quindi insussistente la pretesa azionata con l'avviso di addebito opposto. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato. La sussistenza di orientamenti interpretativi contrastanti all'interno della stessa sezione lavoro del Tribunale di Napoli integra i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite che per il resto seguono la soccombenza con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza della pretesa e il conseguente annullamento dell'atto impositivo – avviso di addebito – impugnato;
compensa per un terzo le spese di lite;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 3.200,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, nonché in euro 43,00 per esborsi da contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo