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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3882/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo 17 90145 Palermo PA
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200035754586 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 dicembre 2022, proposto ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n.546/1992, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento a lui notificata l' 1 giugno 2022 a titolo di omesso versamento di tasse automobilistiche relative all'ano 2017. All'uopo, il ricorrente sottolineava che nessun prodromico avviso di accertamento era stato emesso e sollevava eccezione di decadenza e di prescrizione della pretesa, precisando, altresì, di non essere Targa_1più in possesso dell'autoveicolo tg , per averlo ceduto a terzi con atto di vendita del 13 gennaio 2000. La parte ricorrente depositava, nel prosieguo, memoria illustrativa. Costituitasi in giudizio, la Regione Sicilia chiedeva il rigetto del ricorso, quanto al già menzionato veicolo, e, relativamente agli altri due, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, all'esito della camera di consiglio contestualmente tenutasi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle tasse automobilistiche dovute, per l'anno 2017, relativamente alle autovetture tg Targa_2 e Targa_3 per le quali la Regione Sicilia ha documentalmente dimostrato di avere sgravato il relativo carico di ruolo successivamente al pagamento in via agevolata dell'importo dovuto, da parte del contribuente, in data posteriore alla notifica della cartella impugnata (27 febbraio 2023). Targa_1Quanto al mezzo targato – escludendosi la prescrizione della pretesa, per effetto della proroga/sospensione dei termini, di cui all'art. 68 del D.L. n.18/2020 – va affermata la legittimità dell'impugnata cartella, ravvisandosi, “ratione temporis”, il potere di riscossione diretta del tributo da parte della Regione Sicilia, senza la necessità di previa notifica del relativo avviso di accertamento. Del resto, il ricorrente non ha dimostrato che la cessione del mezzo in questione fosse stata trascritta al PRA, con la conseguenza che, in assenza di documentazione al riguardo idonea, va affermata la permanenza dell'obbligo tributario in contestazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato con riguardo al veicolo in esame. Le spese vanno compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo agli autoveicoli targati Targa_2 Targa_3 e;
rigetta, nel resto, il ricorso e compensa le spese. Palermo, 27 gennaio 2026.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3882/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo 17 90145 Palermo PA
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200035754586 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 dicembre 2022, proposto ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n.546/1992, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento a lui notificata l' 1 giugno 2022 a titolo di omesso versamento di tasse automobilistiche relative all'ano 2017. All'uopo, il ricorrente sottolineava che nessun prodromico avviso di accertamento era stato emesso e sollevava eccezione di decadenza e di prescrizione della pretesa, precisando, altresì, di non essere Targa_1più in possesso dell'autoveicolo tg , per averlo ceduto a terzi con atto di vendita del 13 gennaio 2000. La parte ricorrente depositava, nel prosieguo, memoria illustrativa. Costituitasi in giudizio, la Regione Sicilia chiedeva il rigetto del ricorso, quanto al già menzionato veicolo, e, relativamente agli altri due, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, all'esito della camera di consiglio contestualmente tenutasi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle tasse automobilistiche dovute, per l'anno 2017, relativamente alle autovetture tg Targa_2 e Targa_3 per le quali la Regione Sicilia ha documentalmente dimostrato di avere sgravato il relativo carico di ruolo successivamente al pagamento in via agevolata dell'importo dovuto, da parte del contribuente, in data posteriore alla notifica della cartella impugnata (27 febbraio 2023). Targa_1Quanto al mezzo targato – escludendosi la prescrizione della pretesa, per effetto della proroga/sospensione dei termini, di cui all'art. 68 del D.L. n.18/2020 – va affermata la legittimità dell'impugnata cartella, ravvisandosi, “ratione temporis”, il potere di riscossione diretta del tributo da parte della Regione Sicilia, senza la necessità di previa notifica del relativo avviso di accertamento. Del resto, il ricorrente non ha dimostrato che la cessione del mezzo in questione fosse stata trascritta al PRA, con la conseguenza che, in assenza di documentazione al riguardo idonea, va affermata la permanenza dell'obbligo tributario in contestazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato con riguardo al veicolo in esame. Le spese vanno compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo agli autoveicoli targati Targa_2 Targa_3 e;
rigetta, nel resto, il ricorso e compensa le spese. Palermo, 27 gennaio 2026.