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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6765/2020
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. AN LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 16/06/2025, nella causa iscritta al n.
6765/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: divisione ereditaria
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. RUFOLO ARTURO, con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIALE G. AMENDOLA 61/N EBOLI
ATTORE
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. LABONIA SIMONE, con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA FRANCESCO GAETA 7 SALERNO
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 16/06/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 18/09/2020, premetteva di aver Parte_1 acquistato dal defunto padre , in virtù di successione mortis causa ed insieme alla Persona_1 germana , in regime di comunione indivisa al 50%, la proprietà dei Controparte_1 seguenti immobili:
1) appezzamento di terreno in Eboli, in località Mappuzza, in catasto al foglio 7, p.lla n. 201;
1 2) appezzamento di terreno in Eboli, in località S. Cecilia, in catasto al foglio 60, p.lla n. 544;
3) appezzamento di terreno in Eboli, in località Miele, in catasto al foglio 44, p.lla n. 47;
4) appezzamento di terreno e fabbricato (deposito agricolo) in Eboli, in località Miele, di cui il terreno in catasto al foglio 44, p.lle n. 757, 777, 780, 782 e 783 ed il fabbricato in catasto al foglio 44, p.lla n. 760.
Dichiarava di voler esercitare il proprio diritto allo scioglimento della comunione ereditaria e lamentava di aver sostenuto interamente tutti i costi inerenti agli immobili. Pertanto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno , chiedendo lo scioglimento Controparte_1 della comunione ereditaria e la condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute, pari a €
2.525,31, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale non si opponeva alla domanda di divisione e contestava soltanto il credito vantato nei suoi confronti dall'attore, deducendo l'assenza di un collegamento dimostrato fra le spese e gli immobili in oggetto e la mancanza della propria autorizzazione agli esborsi. Concludeva, dunque, per lo scioglimento della comunione e per il rigetto della domanda di rimborso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3. Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione di documenti e l'espletamento di CTU, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione.
***
1. I beni oggetto di divisione consistono in:
1) fondo rustico in Eboli, in località S. Cecilia, in catasto al foglio 60, p.lla n. 544;
2) fondo rustico in Eboli, in località Mappuzza, in catasto al foglio 7, p.lla n. 201;
3) fondo rustico in Eboli, in località Miele, in catasto al foglio 44, p.lla n. 47;
4) fondi rustici con fabbricato inagibile in Eboli, in località Miele, di cui il terreno in catasto al foglio 44, p.lle n. 757, 777, 780, 782 e 783 ed il fabbricato in catasto al foglio 44, p.lla n.
760.
2. In assenza di contestazioni tra le parti sul punto (art. 115 c.p.c.) ed alla luce degli accertamenti eseguiti presso i pubblici registri immobiliari dal C.t.u., è pacifico che ciascuna delle parti sia titolare di una quota indivisa pari al 50% della piena proprietà dei suddetti immobili. Il C.t.u., inoltre, ha constatato che i beni sono nella disponibilità di entrambe le parti e che nessuna di esse ne ha il godimento esclusivo.
3. Premesso ciò, il Tribunale ritiene condivisibile la CTU depositata in atti, in quanto esaustiva, immune da vizi logici e caratterizzata da un attento esame dello stato dei luoghi. Nella stessa si legge: “i beni costituenti la massa da dividere sono comodamente divisibili in quanto:
2 a) il fondo rustico in località Santa Cecilia, è comodamente divisibile in due porzioni (cfr. allegato
G-1), per cui, per una ottimale fruizione del bene, è conveniente assegnarlo ad entrambe le parti;
b) il fondo rustico in località Mappuzza, è comodamente divisibile in due porzioni (cfr. allegato G-
2), per cui, per una ottimale fruizione del bene, è conveniente assegnarlo ad entrambe le parti;
c) i fondi rustici in località Miele, costituiti da un fondo unico e da un aggregato di fondi rustici, sono comodamente divisibili, per cui, per una ottimale fruizione del bene, è conveniente assegnarli formando due quote indipendenti.”.
Il C.t.u., inoltre, ha precisato che gli immobili in esame sono conformi ai requisiti di regolarità urbanistica e di commerciabilità previsti dalla legge n. 47/1985 e che il fabbricato inagibile è sprovvisto di autorizzazione amministrativa perché realizzato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 765/1967 in data 01/09/1967.
Si rileva, altresì, che parte convenuta non si è opposta alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
In assenza di ostacoli materiali e giuridici, dunque, può procedersi alla divisione della massa ereditaria di cui è causa. Nella specie, il C.t.u. ha elaborato il seguente progetto di divisione, che il
Tribunale fa proprio:
UO BENI ASSEGNATI E SUO RE CONGUAGLIO [€]
RE UO [€]
A La quota A pari ad: A Erede A dovrà RICEVERE
- 1/2 dei beni: N°01 - N°02 il cui pari a la somma di € 16.770,00 valore complessivo è pari a €
€ 85.707,50 dall'Erede B a titolo di
37.247,50 conguaglio.
- 1/1 bene N°03 il cui valore è pari ad € 48.460,00
B La quota B pari ad: B Erede B dovrà VERSARE la
- 1/2 dei beni: N°01 - N°02 il cui pari a somma di € 16.770,00 valore complessivo è pari a €
€ 102.477,50 all'Erede A a titolo di
37.247,50 conguaglio.
- 1/1 beni N°04 il cui valore è pari ad € 65.230,00
TOTALI: 188.185,00
3 Si dà atto che i condividenti non hanno raggiunto un accordo sull'attribuzione delle quote così individuate (v. verbale ud. 05/11/2024), poiché entrambi hanno espresso preferenza per lo stesso lotto (quota A). Al riguardo, si osserva che il presunto credito dell'attore, avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la gestione dei beni comuni anche per conto della convenuta, non gli attribuisce una preferenza nella scelta della quota. Si richiama sul punto l'orientamento della
S.C.: “In materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l'art. 1115 c.c. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che,
a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabile solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 c.c.” (Cass. n. 2394/2009).
Occorre, pertanto, rimandare all'adozione di una successiva ordinanza l'assegnazione per sorteggio dei lotti, con conseguente rimessione della causa sul ruolo esclusivamente per questo fine.
4. Per quanto concerne la pretesa creditoria vantata dall'attore nei confronti della convenuta, in atti sono presenti i seguenti documenti:
- attestazione bancaria di esecuzione del bonifico di € 70,67 in data 12/08/2016, su ordine di e in favore del Comune di Eboli, con causale “canoni anno 2016 – terreni fl. 44 Parte_1 part. n. 47-757-777-780-782-783”;
- attestazione bancaria di esecuzione del bonifico di € 365,40 in data 12/08/2016, su ordine di e in favore del Comune di Eboli, con causale “canone arretrati 2011/2015 – Parte_1 terreni fl. 44 p.la n. 47 n. 757-777-780-782-783”;
- attestazione bancaria di esecuzione del bonifico di € 1.060,65 in data 29/12/2016, su ordine di e in favore del Comune di Eboli, con causale “affranco canone enfiteutico fl. 44 Parte_1
p.ll n. 47- 757-777-780-782-783”;
- attestazione bancaria di esecuzione del bonifico di € 31,10 in data 29/12/2016, su ordine di e in favore del Comune di Eboli, con causale “diritti di rogito cancellazione Parte_1 canone enfiteutico fl. 44 p.ll n. 47- 757-777-780-782-783”;
- ricevuta di pagamento, in data 01/04/2020, di bollettino postale di € 298,01, da parte di
[...]
e in favore del;
Parte_1 Controparte_2
- ricevuta di versamento su conto corrente postale di € 334,48, da parte di e in Parte_1 favore del , con causale “contributi anno 2017”; Controparte_2
4 - ricevuta di versamento su conto corrente postale di € 330,44, da parte di e in Parte_1 favore del , con causale “contributi anno 2019”. Controparte_2
Dalle attestazioni dei bonifici e dalle relative causali si evince che l'attore ha versato integralmente il canone enfiteutico ed il corrispettivo per l'affrancazione per alcuni degli immobili oggetto di causa. L'attinenza dei contributi consortili di bonifica versati dall'attore agli immobili comuni, poi, non è stata specificamente contestata dalla convenuta. Quest'ultima, infatti, si è limitata a dedurre in modo generico l'assenza di prova del collegamento fra gli esborsi e gli immobili in oggetto, senza indicare il diverso immobile al quale i suddetti contributi avrebbero dovuto riferirsi. “Il convenuto,
a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 9439/2022). Emergono, dunque, sia l'avvenuto pagamento da parte dell'attore, sia la giustificazione causale dei suddetti esborsi, ossia la gestione degli immobili comuni.
In relazione ai canoni enfiteutici, trova applicazione l'art. 961 c.c., che così dispone: “L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la comunione. Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione”. Nell'atto di affrancazione in data 09/03/2017 presente in atti, poi,
figura insieme al fratello come parte contraente e quindi risulta coobbligata al Controparte_1 pagamento del corrispettivo nei limiti della propria quota. Riguardo ai contributi consortili di bonifica, si richiama l'orientamento della S.C.: “In tema di contributi consortili di bonifica, la natura di onere reale dell'obbligazione di pagamento non implica che, nel caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l'intero, ipotesi non prevista dall'art. 21 del r.d. n. 215/1933 né desumibile dai principi generali, dovendosi ripartire la prestazione contributiva in proporzione alle rispettive quote di titolarità del diritto dominicale sugli immobili compresi nel perimetro consortile, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., che implica che il tributo non debba superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto.” (Cass. n. 22302/2018). Di conseguenza, è Controparte_1 coobbligata al pagamento di tutte le suddette spese in misura corrispondente alla propria quota di proprietà, pari al 50%.
Parte convenuta va perciò condannata al rimborso della metà delle spese sostenute dall'attore nell'interesse della comunione e documentate nel presente giudizio, pari alla somma complessiva di
€ 1.245,38.
5 5. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta dall'attore va accolta per quanto di ragione.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni di cui è causa e va approvato e reso esecutivo il progetto di divisione riportato nella CTU dell'Ing. Persona_2 che deve ritenersi parte integrante della presente sentenza e che si allega in copia. La causa va rimessa sul ruolo al solo fine dell'espletamento delle operazioni di sorteggio per la definitiva attribuzione delle quote alle parti, come da separata ordinanza. va altresì condannata al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.245,38, a titolo di rimborso del 50% delle spese sostenute nell'interesse della comunione.
6. “Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati;
di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata
l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote” (Cass. n.
24300/2023). Poiché la presente sentenza ha carattere definitivo, quindi, occorre provvedere anche sulle spese di lite. Tenuto conto che le spese processuali del giudizio di divisione sono poste a carico della massa (Cass. n. 2770/2020) e dunque, nel caso di specie, di ciascun partecipante alla divisione nella misura del 50% ciascuno, nonché dell'accoglimento solo parziale della domanda di rimborso spese proposta dall'attore, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico della massa e, per l'effetto, di ogni partecipante alla divisione in proporzione della propria quota, pari al 50%.
7. Occorre, in ultimo, ordinare la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
RR.II. di Salerno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. AN LO, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6765/2020 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto:
1.1 dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni indicati nell'atto di citazione e meglio descritti nella relazione dell'Ing. depositata in data 18/05/2023; Persona_2
1.2 condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.245,38, a titolo di rimborso del 50% delle spese sostenute nell'interesse della comunione;
6 2. dispone che la divisione dei predetti beni avvenga in conformità del progetto predisposto dal
C.t.u. Ing. nella relazione peritale depositata in da18.05.2023; Persona_2
3. approva, pertanto, e rende esecutivo il predetto progetto di divisione di cui alla relazione del
C.t.u.;
4. ordina la trascrizione della presente sentenza, esonerando il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
5. compensa le spese di lite tra le parti;
6. pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico della massa e, per l'effetto, di ogni partecipante alla divisione in proporzione della propria quota;
7. rimette la causa sul ruolo dinanzi a sé, in funzione di giudice istruttore, limitatamente all'espletamento delle operazioni di sorteggio per la definitiva attribuzione delle due quote in favore delle parti in causa, ossia e , come da separata ordinanza. Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Salerno, in data 06/10/2025.
Il Giudice
AN LO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
7
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. AN LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 16/06/2025, nella causa iscritta al n.
6765/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: divisione ereditaria
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. RUFOLO ARTURO, con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIALE G. AMENDOLA 61/N EBOLI
ATTORE
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. LABONIA SIMONE, con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA FRANCESCO GAETA 7 SALERNO
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 16/06/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 18/09/2020, premetteva di aver Parte_1 acquistato dal defunto padre , in virtù di successione mortis causa ed insieme alla Persona_1 germana , in regime di comunione indivisa al 50%, la proprietà dei Controparte_1 seguenti immobili:
1) appezzamento di terreno in Eboli, in località Mappuzza, in catasto al foglio 7, p.lla n. 201;
1 2) appezzamento di terreno in Eboli, in località S. Cecilia, in catasto al foglio 60, p.lla n. 544;
3) appezzamento di terreno in Eboli, in località Miele, in catasto al foglio 44, p.lla n. 47;
4) appezzamento di terreno e fabbricato (deposito agricolo) in Eboli, in località Miele, di cui il terreno in catasto al foglio 44, p.lle n. 757, 777, 780, 782 e 783 ed il fabbricato in catasto al foglio 44, p.lla n. 760.
Dichiarava di voler esercitare il proprio diritto allo scioglimento della comunione ereditaria e lamentava di aver sostenuto interamente tutti i costi inerenti agli immobili. Pertanto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno , chiedendo lo scioglimento Controparte_1 della comunione ereditaria e la condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute, pari a €
2.525,31, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale non si opponeva alla domanda di divisione e contestava soltanto il credito vantato nei suoi confronti dall'attore, deducendo l'assenza di un collegamento dimostrato fra le spese e gli immobili in oggetto e la mancanza della propria autorizzazione agli esborsi. Concludeva, dunque, per lo scioglimento della comunione e per il rigetto della domanda di rimborso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3. Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione di documenti e l'espletamento di CTU, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione.
***
1. I beni oggetto di divisione consistono in:
1) fondo rustico in Eboli, in località S. Cecilia, in catasto al foglio 60, p.lla n. 544;
2) fondo rustico in Eboli, in località Mappuzza, in catasto al foglio 7, p.lla n. 201;
3) fondo rustico in Eboli, in località Miele, in catasto al foglio 44, p.lla n. 47;
4) fondi rustici con fabbricato inagibile in Eboli, in località Miele, di cui il terreno in catasto al foglio 44, p.lle n. 757, 777, 780, 782 e 783 ed il fabbricato in catasto al foglio 44, p.lla n.
760.
2. In assenza di contestazioni tra le parti sul punto (art. 115 c.p.c.) ed alla luce degli accertamenti eseguiti presso i pubblici registri immobiliari dal C.t.u., è pacifico che ciascuna delle parti sia titolare di una quota indivisa pari al 50% della piena proprietà dei suddetti immobili. Il C.t.u., inoltre, ha constatato che i beni sono nella disponibilità di entrambe le parti e che nessuna di esse ne ha il godimento esclusivo.
3. Premesso ciò, il Tribunale ritiene condivisibile la CTU depositata in atti, in quanto esaustiva, immune da vizi logici e caratterizzata da un attento esame dello stato dei luoghi. Nella stessa si legge: “i beni costituenti la massa da dividere sono comodamente divisibili in quanto:
2 a) il fondo rustico in località Santa Cecilia, è comodamente divisibile in due porzioni (cfr. allegato
G-1), per cui, per una ottimale fruizione del bene, è conveniente assegnarlo ad entrambe le parti;
b) il fondo rustico in località Mappuzza, è comodamente divisibile in due porzioni (cfr. allegato G-
2), per cui, per una ottimale fruizione del bene, è conveniente assegnarlo ad entrambe le parti;
c) i fondi rustici in località Miele, costituiti da un fondo unico e da un aggregato di fondi rustici, sono comodamente divisibili, per cui, per una ottimale fruizione del bene, è conveniente assegnarli formando due quote indipendenti.”.
Il C.t.u., inoltre, ha precisato che gli immobili in esame sono conformi ai requisiti di regolarità urbanistica e di commerciabilità previsti dalla legge n. 47/1985 e che il fabbricato inagibile è sprovvisto di autorizzazione amministrativa perché realizzato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 765/1967 in data 01/09/1967.
Si rileva, altresì, che parte convenuta non si è opposta alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
In assenza di ostacoli materiali e giuridici, dunque, può procedersi alla divisione della massa ereditaria di cui è causa. Nella specie, il C.t.u. ha elaborato il seguente progetto di divisione, che il
Tribunale fa proprio:
UO BENI ASSEGNATI E SUO RE CONGUAGLIO [€]
RE UO [€]
A La quota A pari ad: A Erede A dovrà RICEVERE
- 1/2 dei beni: N°01 - N°02 il cui pari a la somma di € 16.770,00 valore complessivo è pari a €
€ 85.707,50 dall'Erede B a titolo di
37.247,50 conguaglio.
- 1/1 bene N°03 il cui valore è pari ad € 48.460,00
B La quota B pari ad: B Erede B dovrà VERSARE la
- 1/2 dei beni: N°01 - N°02 il cui pari a somma di € 16.770,00 valore complessivo è pari a €
€ 102.477,50 all'Erede A a titolo di
37.247,50 conguaglio.
- 1/1 beni N°04 il cui valore è pari ad € 65.230,00
TOTALI: 188.185,00
3 Si dà atto che i condividenti non hanno raggiunto un accordo sull'attribuzione delle quote così individuate (v. verbale ud. 05/11/2024), poiché entrambi hanno espresso preferenza per lo stesso lotto (quota A). Al riguardo, si osserva che il presunto credito dell'attore, avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la gestione dei beni comuni anche per conto della convenuta, non gli attribuisce una preferenza nella scelta della quota. Si richiama sul punto l'orientamento della
S.C.: “In materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l'art. 1115 c.c. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che,
a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabile solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 c.c.” (Cass. n. 2394/2009).
Occorre, pertanto, rimandare all'adozione di una successiva ordinanza l'assegnazione per sorteggio dei lotti, con conseguente rimessione della causa sul ruolo esclusivamente per questo fine.
4. Per quanto concerne la pretesa creditoria vantata dall'attore nei confronti della convenuta, in atti sono presenti i seguenti documenti:
- attestazione bancaria di esecuzione del bonifico di € 70,67 in data 12/08/2016, su ordine di e in favore del Comune di Eboli, con causale “canoni anno 2016 – terreni fl. 44 Parte_1 part. n. 47-757-777-780-782-783”;
- attestazione bancaria di esecuzione del bonifico di € 365,40 in data 12/08/2016, su ordine di e in favore del Comune di Eboli, con causale “canone arretrati 2011/2015 – Parte_1 terreni fl. 44 p.la n. 47 n. 757-777-780-782-783”;
- attestazione bancaria di esecuzione del bonifico di € 1.060,65 in data 29/12/2016, su ordine di e in favore del Comune di Eboli, con causale “affranco canone enfiteutico fl. 44 Parte_1
p.ll n. 47- 757-777-780-782-783”;
- attestazione bancaria di esecuzione del bonifico di € 31,10 in data 29/12/2016, su ordine di e in favore del Comune di Eboli, con causale “diritti di rogito cancellazione Parte_1 canone enfiteutico fl. 44 p.ll n. 47- 757-777-780-782-783”;
- ricevuta di pagamento, in data 01/04/2020, di bollettino postale di € 298,01, da parte di
[...]
e in favore del;
Parte_1 Controparte_2
- ricevuta di versamento su conto corrente postale di € 334,48, da parte di e in Parte_1 favore del , con causale “contributi anno 2017”; Controparte_2
4 - ricevuta di versamento su conto corrente postale di € 330,44, da parte di e in Parte_1 favore del , con causale “contributi anno 2019”. Controparte_2
Dalle attestazioni dei bonifici e dalle relative causali si evince che l'attore ha versato integralmente il canone enfiteutico ed il corrispettivo per l'affrancazione per alcuni degli immobili oggetto di causa. L'attinenza dei contributi consortili di bonifica versati dall'attore agli immobili comuni, poi, non è stata specificamente contestata dalla convenuta. Quest'ultima, infatti, si è limitata a dedurre in modo generico l'assenza di prova del collegamento fra gli esborsi e gli immobili in oggetto, senza indicare il diverso immobile al quale i suddetti contributi avrebbero dovuto riferirsi. “Il convenuto,
a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 9439/2022). Emergono, dunque, sia l'avvenuto pagamento da parte dell'attore, sia la giustificazione causale dei suddetti esborsi, ossia la gestione degli immobili comuni.
In relazione ai canoni enfiteutici, trova applicazione l'art. 961 c.c., che così dispone: “L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la comunione. Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione”. Nell'atto di affrancazione in data 09/03/2017 presente in atti, poi,
figura insieme al fratello come parte contraente e quindi risulta coobbligata al Controparte_1 pagamento del corrispettivo nei limiti della propria quota. Riguardo ai contributi consortili di bonifica, si richiama l'orientamento della S.C.: “In tema di contributi consortili di bonifica, la natura di onere reale dell'obbligazione di pagamento non implica che, nel caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l'intero, ipotesi non prevista dall'art. 21 del r.d. n. 215/1933 né desumibile dai principi generali, dovendosi ripartire la prestazione contributiva in proporzione alle rispettive quote di titolarità del diritto dominicale sugli immobili compresi nel perimetro consortile, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., che implica che il tributo non debba superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto.” (Cass. n. 22302/2018). Di conseguenza, è Controparte_1 coobbligata al pagamento di tutte le suddette spese in misura corrispondente alla propria quota di proprietà, pari al 50%.
Parte convenuta va perciò condannata al rimborso della metà delle spese sostenute dall'attore nell'interesse della comunione e documentate nel presente giudizio, pari alla somma complessiva di
€ 1.245,38.
5 5. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta dall'attore va accolta per quanto di ragione.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni di cui è causa e va approvato e reso esecutivo il progetto di divisione riportato nella CTU dell'Ing. Persona_2 che deve ritenersi parte integrante della presente sentenza e che si allega in copia. La causa va rimessa sul ruolo al solo fine dell'espletamento delle operazioni di sorteggio per la definitiva attribuzione delle quote alle parti, come da separata ordinanza. va altresì condannata al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.245,38, a titolo di rimborso del 50% delle spese sostenute nell'interesse della comunione.
6. “Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati;
di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata
l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote” (Cass. n.
24300/2023). Poiché la presente sentenza ha carattere definitivo, quindi, occorre provvedere anche sulle spese di lite. Tenuto conto che le spese processuali del giudizio di divisione sono poste a carico della massa (Cass. n. 2770/2020) e dunque, nel caso di specie, di ciascun partecipante alla divisione nella misura del 50% ciascuno, nonché dell'accoglimento solo parziale della domanda di rimborso spese proposta dall'attore, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico della massa e, per l'effetto, di ogni partecipante alla divisione in proporzione della propria quota, pari al 50%.
7. Occorre, in ultimo, ordinare la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
RR.II. di Salerno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. AN LO, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6765/2020 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto:
1.1 dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni indicati nell'atto di citazione e meglio descritti nella relazione dell'Ing. depositata in data 18/05/2023; Persona_2
1.2 condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.245,38, a titolo di rimborso del 50% delle spese sostenute nell'interesse della comunione;
6 2. dispone che la divisione dei predetti beni avvenga in conformità del progetto predisposto dal
C.t.u. Ing. nella relazione peritale depositata in da18.05.2023; Persona_2
3. approva, pertanto, e rende esecutivo il predetto progetto di divisione di cui alla relazione del
C.t.u.;
4. ordina la trascrizione della presente sentenza, esonerando il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
5. compensa le spese di lite tra le parti;
6. pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico della massa e, per l'effetto, di ogni partecipante alla divisione in proporzione della propria quota;
7. rimette la causa sul ruolo dinanzi a sé, in funzione di giudice istruttore, limitatamente all'espletamento delle operazioni di sorteggio per la definitiva attribuzione delle due quote in favore delle parti in causa, ossia e , come da separata ordinanza. Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Salerno, in data 06/10/2025.
Il Giudice
AN LO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
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