Articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 249
Articolo 4
Versione
9 settembre 1990
Art. 5. 1. Agli oneri derivanti per l'anno 1990 dal pagamento dei ratei di pensione di cui all'articolo 1 relativi al secondo semestre 1990 e dalla restituzione dei contributi di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, valutati in lire 11 miliardi e 850 milioni, ed agli oneri derivanti per gli anni 1991 e 1992 dal pagamento dei ratei di pensione, valutati in lire 12 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche".
2. Agli oneri derivanti dal pagamento dei ratei di pensione maturati dagli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche fino al 30 giugno 1990 e dalla restituzione dei contributi agli iscritti medesimi, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 127 , valutati in lire 72 miliardi e 230 milioni, si provvede a carico delle disponibilita' finanziarie relative al 1990 di cui all' articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , con assorbimento delle somme concesse agli stessi titoli nel corso dell'anno 1990.
3. Sono fatti salvi gli effetti dell' articolo 7, comma 10, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 .
Note all' art. 5:
- Per la legge n. 127/1980 v. precedente nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il seguente:
"Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 mazo 1978, n. 218.
La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo del comma 10 dell'art. 7 del D.L. n. 170/1990 (Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato) e' il seguente:
"10. Per far fronte alle esigenze connesse al pagamento dei ratei di pensione in favore degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche entro il 30 giugno 1990, ed alla restituzione dei contributi agli iscritti medesimi, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 127 , e' concesso un contributo straordinario di 72 miliardi e 230 milioni di lire a carico delle disponibilita' finanziarie relative all'anno 1990 di cui all' articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ".
Entrata in vigore il 9 settembre 1990
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