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Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/08/2024, n. 33027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33027 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN ER, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza DE 26/03/2024 DE Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore BE Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice DE riesame, confermava la custodia cautelare disposta dal Giudice DEle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti di ER IN, in relazione al DEitto di associazione di stampo mafioso (art. 416, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen.). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33027 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 11/07/2024 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse di ER IN, l'Avvocato Lillo Fiorello, deducendo i seguenti cinque motivi. 2.1. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza DE DEitto di associazione di stampo mafioso. I Giudici DE riesame hanno considerato il quadro indiziario idoneo a ritenere che l'indagato, dal 2015 e fino «alla attualità», abbia fatto parte DEl'associazione mafiosa "Cosa Nostra", nell'articolazione territoriale di IA, con ruolo direttivo. A tal fine, hanno valorizzato una precedente condanna DE IN per il DEitto DEl'art. 416-bis cod. pen., in relazione ad altro periodo di tempo e con ruolo di mero partecipe, facendo applicazione DEla tralatizia massima di diritto secondo cui il legame associativo di un sodale può essere interrotto solo per effetto DEla morte o DEla collaborazione con l'autorità giudiziaria e senza, dunque, dimostrare la fattiva partecipazione DE soggetto al sodalizio criminale nel periodo di tempo individuato nella imputazione. 2.2. Violazione DEla legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Nonostante l'attività investigativa relativa all'organizzazione mafiosa DE territorio Cerda-IA - zona nella quale si assume incardinato il ricorrente - abbia avuto inizio a partire dall'ottobre 2015, quando fu scarcerato UI IO IR, e sia proseguita ininterrottamente fino al 26 febbraio 2024, data in cui è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare, gli elementi ritenuti fruibili in rapporto alla posizione DEl'indagato e richiamati nell'ordinanza impugnata risalgono tutti ad alcuni mesi DE 2016 all'inizio DE 2017, né durante tale lungo lasso di tempo sono emerse condotte espressive DE ruolo apicale DEl'indagato, come invece avrebbe dovuto essere, tanto più che il Comune di IA conta soli 2550 abitanti. Inoltre, non si comprende la ragione per cui si sia iscritta la notizia di reato ex art. 335 cod. proc. pen. soltanto nel luglio 2023 se, come si sostiene, tutte le condotte da cui si fanno oggi discendere i gravi indizi di colpevolezza si condensarono nel 2016 - inizio 2017. 2.3. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione con riferimento all'efficacia probatoria DEle fonti dichiarative. Il Tribunale DE riesame, in assenza di reati-fine commessi dall'indagato, ha valorizzato alcune fonti dichiarative nonché gli esiti DEle intercettazioni telefoniche e tra presenti. Quanto alle prime, i Giudici non hanno fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione DEla chiamata in correità, riportando 2 ux brevi stralci DEle dichiarazioni, senza valutarne il contenuto e senza collocare temporalmente l'oggetto DEla narrazione. Con particolare riferimento a quanto riferito da LI ON, non si è considerato che le dichiarazioni DE chiamante in correità richiedono riscontri c.d. estrinseci e si è trascurato come il riferimento alla "estorsione TT si collochi al di fuori DE periodo di tempo (2015-2024) oggetto DEla contestazione provvisoria, l'episodio in oggetto precedendo il 1999, data nella quale l'azienda TT fu sequestrata dal Tribunale di Palermo (Sezione misure di prevenzione). Le dichiarazioni DE ON non sono credibili sul piano logico, se si considera che l'indagato è ritenuto soggetto apicale e che, pertanto, avrebbe sicuramente esibito la sua qualità ad altro rappresentante DEl'associazione. Rilievi analoghi valgono quanto alle dichiarazioni di NU EC e di IL ES, entrambe vaghe e non contestualizzate dal punto di vista storico (il primo ha riferito ricordi risalenti nel tempo, aggiungendo che l'indagato gestiva la "famiglia di IA" tanti anni prima;
il secondo nulla ha riferito per diretta conoscenza, limitandosi a richiamare tale ER, senza indicarne il cognome, che su disposizione di un altro soggetto — su cui non risulta peraltro svolto alcun accertamento — avrebbe assunto un ruolo nella compagine associativa). Per di più, l'ordinanza, là dove accredita la dichiarazione di IL ES («a IA hanno messo su disposizione di IC HE un certo ER»), contraddice se stessa, avendo in precedenza affermato che il ricorrente è ritenuto, a IA, pronnanazione di UI IO IR. I Giudici, poi, ritengono elementi di riscontro estrinseco le conversazioni captate. Tuttavia, i contatti tra gli indagati (13 marzo 2016; 9 giugno 2016; 15 agosto 2016; 2 settembre 2016; 5 giugno 2016) sono privi di contenuti, gli incontri tra soggetti sottoposti ad attività investigativa non assurgendo a gravità indiziaria, ai sensi DEl'arte 273 cod. proc. pen., essendo ascrivibili a molteplici ragioni. Censure analoghe valgono quanto ai contatti con AR NA, con cui risulta soltanto un incontro a IA, il 2 ottobre 2016, di cui tuttavia non si riferiscono nell'ordinanza i contenuti, così come non risultano i contenuti DEle conversazioni. Non sono utilizzabili i colloqui tra EP AL e EP AL, che ascrivono un ruolo di comando a tale ER, senza, anche qui, indicarne il cognome, mentre la conversazione DE 21 gennaio 2017 è trasposta in quanto 3 p& ritenuta auto-evidente, ma non appare sostenuta da supporto motivazionale idoneo a spiegarne senso e contesto. A fronte di una condotta estesasi nell'arco temporale di nove anni e di episodi rilevati soltanto in alcuni mesi DE 2016 e a gennaio 2017, sarebbe stata, in conclusione, necessaria una motivazione rafforzata, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla nota di polizia giudiziaria DE 2022, da cui nemmeno si estraggono i nominativi DEle persone interessate. 2.4. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. Gli elementi riportati nell'ordinanza sono tutti aspecifici e sprovvisti di collocazione temporale. L'ordinanza non motiva il ruolo apicale rivestito dal IN, se non sulla base DEle conversazioni tra questi ed NA, il 2 ottobre 2016, e DE richiamo a successivi incontri di cui, tuttavia, non sono riferiti i contenuti. Per le stesse ragioni, non avrebbe potuto utilizzarsi la conversazione tra AL e AL, dal cui testo non emerge il cognome DEla persona cui i due interlocutori fanno riferimento. Non potendosi attribuire rilievo al mero status, nessun elemento investigativo indizia, quindi, la partecipazione di IN all'associazione e, tantomeno, il suo ruolo di vertice. 2.5. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Incongrua è la motivazione DEl'ordinanza impugnata che ritiene l'operatività DEla duplice presunzione di sussistenza DEle esigenze cautelari, trascurando quanto rilevato sull'estensione temporale DEle indagini e sull'inconsistenza degli indizi. Per contro, avrebbe dovuto positivamente verificarsi l'attualità DEla pericolosità DE ricorrente, nonostante l'assenza di relazioni con personaggi di qualunque caratura DEla consorteria e di una compenetrazione nel sodalizio mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale DE riesame, dopo aver ricordato che il IN era stato condannato in via definitiva quale appartenente all'associazione "cosa nostra" nel 2006, con sentenza divenuta irrevocabile il 2 marzo 2007, e dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il sopravvenuto stato 4 detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione DEla partecipazione in assenza DEla notizia DEl'intervenuta dissociazione DE reo, evidenzia come il procedimento nel cui ambito si inscrive l'ordinanza costituisca l'esito di una completa attività di indagine avente ad oggetto l'articolazione e l'assetto organizzativo DEle "famiglie" operanti nella provincia di Palermo a far data dall'ottobre 2015 (in continuità con una precedente indagine). Quindi, elenca gli indizi DEla perdurante partecipazione DEl'indagato all'associazione mafiosa, al cui interno avrebbe assunto un ruolo, ora, apicale. In particolare, afferma che, a seguito di prolungata attività tecnica di intercettazione ambientale e telefonica, è risultata l'appartenenza strutturale di ER IN all'articolazione "cosa nostra", radicata e operante sul territorio di IA, a partire dal 24 febbraio 2015, data DEla scarcerazione di UI IO IR, evento che comportò il riassetto DEla compagine organizzativa, ed aggiunge come l'indagato, una volta scarcerato, abbia continuato ad essere inserito nell'associazione con il ruolo di co-reggente DEla famiglia mafiosa di IA e rappresentante di IR, esponente di vertice DEla famiglia mafiosa di Cerda, con il quale ebbe numerosi incontri. Oltre a tali incontri - effettivamente collocati tutti nel 2016 -, l'ordinanza impugnata cita le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, e specificamente: DE ON, che nel 2019 definì l'indagato "uomo d'onore" DEla famiglia di IA, precisando di aver saputo da IR che lo rappresentava a IA ed aggiungendo che «ER sapeva sempre dove si trovasse UI»; DE EC e DE ES che, sempre nel 2019, lo indicarono come personaggio di spicco DEl'associazione. Ancora, cita alcune intercettazioni, tra cui: una ambientale (DE 2016) in cui l'indagato si lamentava con altro sodale DE pericolo che un soggetto terzo potesse andare dagli sbirri a raccontare «tutte cose»; un'altra (sempre DE 2016) tra indagato e la sua compagna, in cui l'indagato manifestava preoccupazioni per l'inizio di collaborazione di un boss pentito;
altre, collocate a cavallo tra il 2016 e il 2017, che rivelano i contatti con altri sodali, l'orgoglio per il fatto di appartenere a un gruppo ("scuola") che non si pente, oltre alla conoscenza dei metodi per eludere i controlli DEla polizia (la macchina pulita deve precedere l'altra); due conversazioni con EP AL da cui emerge, rispettivamente, la pianificazione di un atto intimidatorio ai danni di un imprenditore di IA, volto ad ottenere un pagamento mensile di 500 euro, ed il palesamento di un altro proposito illecito ai di altro debitore in relazione alla promessa di pagamento di una somma consistente (gennaio 2017). Inoltre, a riprova DEla continuità fino ad epoca recente DEle condotte illecite, il Tribunale richiama le risultanze di ulteriori atti di indagine, compendiate nella 5 nota di polizia giudiziaria DE 16 dicembre 2022, da cui emergono a carico DEl'imputato e DE IR ulteriori elementi di indiziati in relazione ad una richiesta estorsiva ai danni di una azienda agricola che peraltro avrebbe subito, proprio in quei giorni, un incendio. Da ciò i Giudici DE merito desumono l'appartenenza strutturale DEl'indagato all'articolazione "cosa nostra" radicata a IA, con funzioni apicali, ritenendo che l'indagato abbia dato impulso alla riorganizzazione DEl'organigramma DEla stessa, pianificando anche attività estorsive e di intimidazione, e svolgendo il ruolo di alter ego DE IR. 3. Alla luce di quanto rilevato, la motivazione DE provvedimento impugnato appare completa, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, sottraendosi, dunque, alle censure dedotte con i primi quattro motivi DE ricorso. 3.1. In proposito, è opportuno preliminarmente ricordare come il sindacato di questa Corte, in materia cautelare, sia limitato alla sola verifica DEle censure inerenti la adeguatezza DEle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni DEla logica e ai principi di diritto, non potendo risolversi nel controllo di quelle deduzioni che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 DE 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Quindi, sul piano DE diritto sostanziale, va aggiunto che Sez. U, n. 36958 DE 27 maggio 2021, Modaffari, Rv. 281889, reputa non sufficiente un mero status basato sull'affectio societatis e imprescindibile la dazione da parte DEl'associato di un apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile alla vita DEla associazione. Le Sezioni Unite richiedono, in altri termini, la sussistenza di elementi ulteriori idonei a comprovare l'effettiva stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la messa a disposizione DE soggetto, precisando però che tale apporto va valutato non alla stregua di un paradigma causale, bensì mediante il parametro DEla rilevanza in concreto: senza che, peraltro, rilevi la mancata contestazione (almeno in questa fase processuale) di reati-fine, non richiesta ai fini DEla prova DEla sussistenza DEla condotta di partecipazione (sul punto, Sez. 4, n. 11470 DE 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). 3.2. Tanto premesso, la valutazione dei Giudici DE riesame risulta correttamente compiuta - con riferimento agli standard di accertamento propri DEla fase cautelare -, sulla base degli elementi sinteticamente appena riferiti, in proposito imponendosi soltanto minime precisazioni. 3.3. Premesso che l'identificazione DEl'indagato presuppone un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, non colgono nel segno le deduzioni 6 difensive quando revocano in dubbio il ruolo apicale DE IN quale emerge, per contro, dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza, dal cui tenore se ne desume, per contro, la preposizione al mandamento di IA, nel contesto di una riorganizzazione dei poteri in un territorio di c.d. mafia storica e a seguito di un evento rilevante, rappresentato dalla scarcerazione DE IR. 3.4. Quanto alla deduzione secondo cui gli elementi raccolti in sede di indagini risalirebbero tutti al 2016/inizio 2017, tale circostanza: per un verso, corrobora l'ipotesi DEl'intraneità DEl'indagato al sodalizio mafioso, indiziandone la stabile partecipazione all'associazione con ruolo apicale proprio a partire dal suddetto evento;
per altro verso, non corrisponde al vero, dal momento che l'ordinanza ha richiamato, come riferito, anche una nota di polizia giudiziaria DE 16 dicembre 2022 - di epoca, quindi, relativamente recente - da cui ha desunto il perdurante coinvolgimento attivo DEl'indagato in episodi estorsivi. 3.5 In conclusione sul punto ed incidentalmente, si aggiunga che la coerenza logica DEla motivazione in punto di gravità indiziaria non è intaccata dalla circostanza che l'iscrizione DE IN nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. sia avvenuta soltanto nel 2023. Il dato si spiega, infatti, per l'imponenza DEle investigazioni, quale si evince sin dalla mole DEl'ordinanza di custodia cautelare, le quali hanno coinvolto una pluralità di indagati, e soprattutto in ragione DE fatto che gli ulteriori elementi raccolti a carico DE IN, indicati nella già richiamata nota di polizia giudiziaria, recano una data di poco precedente (dicembre 2022) alla suddetta iscrizione. 3.6. Infine, e a tale proposito, fermo restando il prevalente orientamento di questa Corte che, nel segno di un'interpretazione costituzionalmente orientata DEl'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., attribuisce rilievo al c.d. tempo silente (ex multis, Sez. 6, n. 11735 DE 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202; Sez. 6, n. 19863 DE 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273), l'annotazione di polizia giudiziaria più volte citata denota l'attualità DEle esigenze cautelari ed esclude per converso - in fatto - la fondatezza DEle eccezioni sviluppate nel quinto motivo di ricorso. 4. Il ricorso va, dunque, rigettato, e il ricorrente condannato alle spese ex art. 616 cod. proc. pen. 7 ^
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/07/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore BE Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice DE riesame, confermava la custodia cautelare disposta dal Giudice DEle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti di ER IN, in relazione al DEitto di associazione di stampo mafioso (art. 416, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen.). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33027 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 11/07/2024 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse di ER IN, l'Avvocato Lillo Fiorello, deducendo i seguenti cinque motivi. 2.1. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza DE DEitto di associazione di stampo mafioso. I Giudici DE riesame hanno considerato il quadro indiziario idoneo a ritenere che l'indagato, dal 2015 e fino «alla attualità», abbia fatto parte DEl'associazione mafiosa "Cosa Nostra", nell'articolazione territoriale di IA, con ruolo direttivo. A tal fine, hanno valorizzato una precedente condanna DE IN per il DEitto DEl'art. 416-bis cod. pen., in relazione ad altro periodo di tempo e con ruolo di mero partecipe, facendo applicazione DEla tralatizia massima di diritto secondo cui il legame associativo di un sodale può essere interrotto solo per effetto DEla morte o DEla collaborazione con l'autorità giudiziaria e senza, dunque, dimostrare la fattiva partecipazione DE soggetto al sodalizio criminale nel periodo di tempo individuato nella imputazione. 2.2. Violazione DEla legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Nonostante l'attività investigativa relativa all'organizzazione mafiosa DE territorio Cerda-IA - zona nella quale si assume incardinato il ricorrente - abbia avuto inizio a partire dall'ottobre 2015, quando fu scarcerato UI IO IR, e sia proseguita ininterrottamente fino al 26 febbraio 2024, data in cui è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare, gli elementi ritenuti fruibili in rapporto alla posizione DEl'indagato e richiamati nell'ordinanza impugnata risalgono tutti ad alcuni mesi DE 2016 all'inizio DE 2017, né durante tale lungo lasso di tempo sono emerse condotte espressive DE ruolo apicale DEl'indagato, come invece avrebbe dovuto essere, tanto più che il Comune di IA conta soli 2550 abitanti. Inoltre, non si comprende la ragione per cui si sia iscritta la notizia di reato ex art. 335 cod. proc. pen. soltanto nel luglio 2023 se, come si sostiene, tutte le condotte da cui si fanno oggi discendere i gravi indizi di colpevolezza si condensarono nel 2016 - inizio 2017. 2.3. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione con riferimento all'efficacia probatoria DEle fonti dichiarative. Il Tribunale DE riesame, in assenza di reati-fine commessi dall'indagato, ha valorizzato alcune fonti dichiarative nonché gli esiti DEle intercettazioni telefoniche e tra presenti. Quanto alle prime, i Giudici non hanno fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione DEla chiamata in correità, riportando 2 ux brevi stralci DEle dichiarazioni, senza valutarne il contenuto e senza collocare temporalmente l'oggetto DEla narrazione. Con particolare riferimento a quanto riferito da LI ON, non si è considerato che le dichiarazioni DE chiamante in correità richiedono riscontri c.d. estrinseci e si è trascurato come il riferimento alla "estorsione TT si collochi al di fuori DE periodo di tempo (2015-2024) oggetto DEla contestazione provvisoria, l'episodio in oggetto precedendo il 1999, data nella quale l'azienda TT fu sequestrata dal Tribunale di Palermo (Sezione misure di prevenzione). Le dichiarazioni DE ON non sono credibili sul piano logico, se si considera che l'indagato è ritenuto soggetto apicale e che, pertanto, avrebbe sicuramente esibito la sua qualità ad altro rappresentante DEl'associazione. Rilievi analoghi valgono quanto alle dichiarazioni di NU EC e di IL ES, entrambe vaghe e non contestualizzate dal punto di vista storico (il primo ha riferito ricordi risalenti nel tempo, aggiungendo che l'indagato gestiva la "famiglia di IA" tanti anni prima;
il secondo nulla ha riferito per diretta conoscenza, limitandosi a richiamare tale ER, senza indicarne il cognome, che su disposizione di un altro soggetto — su cui non risulta peraltro svolto alcun accertamento — avrebbe assunto un ruolo nella compagine associativa). Per di più, l'ordinanza, là dove accredita la dichiarazione di IL ES («a IA hanno messo su disposizione di IC HE un certo ER»), contraddice se stessa, avendo in precedenza affermato che il ricorrente è ritenuto, a IA, pronnanazione di UI IO IR. I Giudici, poi, ritengono elementi di riscontro estrinseco le conversazioni captate. Tuttavia, i contatti tra gli indagati (13 marzo 2016; 9 giugno 2016; 15 agosto 2016; 2 settembre 2016; 5 giugno 2016) sono privi di contenuti, gli incontri tra soggetti sottoposti ad attività investigativa non assurgendo a gravità indiziaria, ai sensi DEl'arte 273 cod. proc. pen., essendo ascrivibili a molteplici ragioni. Censure analoghe valgono quanto ai contatti con AR NA, con cui risulta soltanto un incontro a IA, il 2 ottobre 2016, di cui tuttavia non si riferiscono nell'ordinanza i contenuti, così come non risultano i contenuti DEle conversazioni. Non sono utilizzabili i colloqui tra EP AL e EP AL, che ascrivono un ruolo di comando a tale ER, senza, anche qui, indicarne il cognome, mentre la conversazione DE 21 gennaio 2017 è trasposta in quanto 3 p& ritenuta auto-evidente, ma non appare sostenuta da supporto motivazionale idoneo a spiegarne senso e contesto. A fronte di una condotta estesasi nell'arco temporale di nove anni e di episodi rilevati soltanto in alcuni mesi DE 2016 e a gennaio 2017, sarebbe stata, in conclusione, necessaria una motivazione rafforzata, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla nota di polizia giudiziaria DE 2022, da cui nemmeno si estraggono i nominativi DEle persone interessate. 2.4. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. Gli elementi riportati nell'ordinanza sono tutti aspecifici e sprovvisti di collocazione temporale. L'ordinanza non motiva il ruolo apicale rivestito dal IN, se non sulla base DEle conversazioni tra questi ed NA, il 2 ottobre 2016, e DE richiamo a successivi incontri di cui, tuttavia, non sono riferiti i contenuti. Per le stesse ragioni, non avrebbe potuto utilizzarsi la conversazione tra AL e AL, dal cui testo non emerge il cognome DEla persona cui i due interlocutori fanno riferimento. Non potendosi attribuire rilievo al mero status, nessun elemento investigativo indizia, quindi, la partecipazione di IN all'associazione e, tantomeno, il suo ruolo di vertice. 2.5. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Incongrua è la motivazione DEl'ordinanza impugnata che ritiene l'operatività DEla duplice presunzione di sussistenza DEle esigenze cautelari, trascurando quanto rilevato sull'estensione temporale DEle indagini e sull'inconsistenza degli indizi. Per contro, avrebbe dovuto positivamente verificarsi l'attualità DEla pericolosità DE ricorrente, nonostante l'assenza di relazioni con personaggi di qualunque caratura DEla consorteria e di una compenetrazione nel sodalizio mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale DE riesame, dopo aver ricordato che il IN era stato condannato in via definitiva quale appartenente all'associazione "cosa nostra" nel 2006, con sentenza divenuta irrevocabile il 2 marzo 2007, e dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il sopravvenuto stato 4 detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione DEla partecipazione in assenza DEla notizia DEl'intervenuta dissociazione DE reo, evidenzia come il procedimento nel cui ambito si inscrive l'ordinanza costituisca l'esito di una completa attività di indagine avente ad oggetto l'articolazione e l'assetto organizzativo DEle "famiglie" operanti nella provincia di Palermo a far data dall'ottobre 2015 (in continuità con una precedente indagine). Quindi, elenca gli indizi DEla perdurante partecipazione DEl'indagato all'associazione mafiosa, al cui interno avrebbe assunto un ruolo, ora, apicale. In particolare, afferma che, a seguito di prolungata attività tecnica di intercettazione ambientale e telefonica, è risultata l'appartenenza strutturale di ER IN all'articolazione "cosa nostra", radicata e operante sul territorio di IA, a partire dal 24 febbraio 2015, data DEla scarcerazione di UI IO IR, evento che comportò il riassetto DEla compagine organizzativa, ed aggiunge come l'indagato, una volta scarcerato, abbia continuato ad essere inserito nell'associazione con il ruolo di co-reggente DEla famiglia mafiosa di IA e rappresentante di IR, esponente di vertice DEla famiglia mafiosa di Cerda, con il quale ebbe numerosi incontri. Oltre a tali incontri - effettivamente collocati tutti nel 2016 -, l'ordinanza impugnata cita le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, e specificamente: DE ON, che nel 2019 definì l'indagato "uomo d'onore" DEla famiglia di IA, precisando di aver saputo da IR che lo rappresentava a IA ed aggiungendo che «ER sapeva sempre dove si trovasse UI»; DE EC e DE ES che, sempre nel 2019, lo indicarono come personaggio di spicco DEl'associazione. Ancora, cita alcune intercettazioni, tra cui: una ambientale (DE 2016) in cui l'indagato si lamentava con altro sodale DE pericolo che un soggetto terzo potesse andare dagli sbirri a raccontare «tutte cose»; un'altra (sempre DE 2016) tra indagato e la sua compagna, in cui l'indagato manifestava preoccupazioni per l'inizio di collaborazione di un boss pentito;
altre, collocate a cavallo tra il 2016 e il 2017, che rivelano i contatti con altri sodali, l'orgoglio per il fatto di appartenere a un gruppo ("scuola") che non si pente, oltre alla conoscenza dei metodi per eludere i controlli DEla polizia (la macchina pulita deve precedere l'altra); due conversazioni con EP AL da cui emerge, rispettivamente, la pianificazione di un atto intimidatorio ai danni di un imprenditore di IA, volto ad ottenere un pagamento mensile di 500 euro, ed il palesamento di un altro proposito illecito ai di altro debitore in relazione alla promessa di pagamento di una somma consistente (gennaio 2017). Inoltre, a riprova DEla continuità fino ad epoca recente DEle condotte illecite, il Tribunale richiama le risultanze di ulteriori atti di indagine, compendiate nella 5 nota di polizia giudiziaria DE 16 dicembre 2022, da cui emergono a carico DEl'imputato e DE IR ulteriori elementi di indiziati in relazione ad una richiesta estorsiva ai danni di una azienda agricola che peraltro avrebbe subito, proprio in quei giorni, un incendio. Da ciò i Giudici DE merito desumono l'appartenenza strutturale DEl'indagato all'articolazione "cosa nostra" radicata a IA, con funzioni apicali, ritenendo che l'indagato abbia dato impulso alla riorganizzazione DEl'organigramma DEla stessa, pianificando anche attività estorsive e di intimidazione, e svolgendo il ruolo di alter ego DE IR. 3. Alla luce di quanto rilevato, la motivazione DE provvedimento impugnato appare completa, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, sottraendosi, dunque, alle censure dedotte con i primi quattro motivi DE ricorso. 3.1. In proposito, è opportuno preliminarmente ricordare come il sindacato di questa Corte, in materia cautelare, sia limitato alla sola verifica DEle censure inerenti la adeguatezza DEle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni DEla logica e ai principi di diritto, non potendo risolversi nel controllo di quelle deduzioni che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 DE 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Quindi, sul piano DE diritto sostanziale, va aggiunto che Sez. U, n. 36958 DE 27 maggio 2021, Modaffari, Rv. 281889, reputa non sufficiente un mero status basato sull'affectio societatis e imprescindibile la dazione da parte DEl'associato di un apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile alla vita DEla associazione. Le Sezioni Unite richiedono, in altri termini, la sussistenza di elementi ulteriori idonei a comprovare l'effettiva stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la messa a disposizione DE soggetto, precisando però che tale apporto va valutato non alla stregua di un paradigma causale, bensì mediante il parametro DEla rilevanza in concreto: senza che, peraltro, rilevi la mancata contestazione (almeno in questa fase processuale) di reati-fine, non richiesta ai fini DEla prova DEla sussistenza DEla condotta di partecipazione (sul punto, Sez. 4, n. 11470 DE 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). 3.2. Tanto premesso, la valutazione dei Giudici DE riesame risulta correttamente compiuta - con riferimento agli standard di accertamento propri DEla fase cautelare -, sulla base degli elementi sinteticamente appena riferiti, in proposito imponendosi soltanto minime precisazioni. 3.3. Premesso che l'identificazione DEl'indagato presuppone un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, non colgono nel segno le deduzioni 6 difensive quando revocano in dubbio il ruolo apicale DE IN quale emerge, per contro, dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza, dal cui tenore se ne desume, per contro, la preposizione al mandamento di IA, nel contesto di una riorganizzazione dei poteri in un territorio di c.d. mafia storica e a seguito di un evento rilevante, rappresentato dalla scarcerazione DE IR. 3.4. Quanto alla deduzione secondo cui gli elementi raccolti in sede di indagini risalirebbero tutti al 2016/inizio 2017, tale circostanza: per un verso, corrobora l'ipotesi DEl'intraneità DEl'indagato al sodalizio mafioso, indiziandone la stabile partecipazione all'associazione con ruolo apicale proprio a partire dal suddetto evento;
per altro verso, non corrisponde al vero, dal momento che l'ordinanza ha richiamato, come riferito, anche una nota di polizia giudiziaria DE 16 dicembre 2022 - di epoca, quindi, relativamente recente - da cui ha desunto il perdurante coinvolgimento attivo DEl'indagato in episodi estorsivi. 3.5 In conclusione sul punto ed incidentalmente, si aggiunga che la coerenza logica DEla motivazione in punto di gravità indiziaria non è intaccata dalla circostanza che l'iscrizione DE IN nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. sia avvenuta soltanto nel 2023. Il dato si spiega, infatti, per l'imponenza DEle investigazioni, quale si evince sin dalla mole DEl'ordinanza di custodia cautelare, le quali hanno coinvolto una pluralità di indagati, e soprattutto in ragione DE fatto che gli ulteriori elementi raccolti a carico DE IN, indicati nella già richiamata nota di polizia giudiziaria, recano una data di poco precedente (dicembre 2022) alla suddetta iscrizione. 3.6. Infine, e a tale proposito, fermo restando il prevalente orientamento di questa Corte che, nel segno di un'interpretazione costituzionalmente orientata DEl'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., attribuisce rilievo al c.d. tempo silente (ex multis, Sez. 6, n. 11735 DE 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202; Sez. 6, n. 19863 DE 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273), l'annotazione di polizia giudiziaria più volte citata denota l'attualità DEle esigenze cautelari ed esclude per converso - in fatto - la fondatezza DEle eccezioni sviluppate nel quinto motivo di ricorso. 4. Il ricorso va, dunque, rigettato, e il ricorrente condannato alle spese ex art. 616 cod. proc. pen. 7 ^
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/07/2024