CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2023, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Minis s, in persona del Sostituto P RA LI IN che ha conclus ledendo ff2 Penale Sent. Sez. 4 Num. 1408 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 25/11/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo a carico di AV AN, con cui il predetto è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, fatto accertato a Palermo il 6/4/2017. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 186 cod. strada, 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., 195, comma 4, cod. proc. pen. Si duole del mancato avviso rivolto al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, nella forma scritta, prima di essere sottoposto ad accertamento mediante alcoltest. La redazione del verbale, lamenta, non può essere surrogata dalla testimonianza del verbalizzante sul contenuto della dichiarazione acquisita dal conducente del veicolo. Si tratterebbe, invero, di dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'indagato, sulle quali, ai sensi dell'art. 62 cod. proc. pen., non può testimoniare il verbalizzante. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato brevi note di replica, insistendo nel richiedere l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 2. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente, in assenza di cause di sospensione, sia estinto per intervenuta prescrizione il 6/4/2022, essendo a tale data maturato il termine massimo di anni cinque dall'epoca di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. 3. Risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle censure avanzate dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275: "In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Palermo per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Palermo per quanto di competenza. Così deciso il 25 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Minis s, in persona del Sostituto P RA LI IN che ha conclus ledendo ff2 Penale Sent. Sez. 4 Num. 1408 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 25/11/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo a carico di AV AN, con cui il predetto è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, fatto accertato a Palermo il 6/4/2017. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 186 cod. strada, 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., 195, comma 4, cod. proc. pen. Si duole del mancato avviso rivolto al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, nella forma scritta, prima di essere sottoposto ad accertamento mediante alcoltest. La redazione del verbale, lamenta, non può essere surrogata dalla testimonianza del verbalizzante sul contenuto della dichiarazione acquisita dal conducente del veicolo. Si tratterebbe, invero, di dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'indagato, sulle quali, ai sensi dell'art. 62 cod. proc. pen., non può testimoniare il verbalizzante. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato brevi note di replica, insistendo nel richiedere l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 2. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente, in assenza di cause di sospensione, sia estinto per intervenuta prescrizione il 6/4/2022, essendo a tale data maturato il termine massimo di anni cinque dall'epoca di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. 3. Risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle censure avanzate dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275: "In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Palermo per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Palermo per quanto di competenza. Così deciso il 25 novembre 2022.