Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente e Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1388 /2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ZACCAGNI MICHELA
nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ZILIOLI TITO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
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- rilevato che dall'unione sono nati i figli;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i Sigg.ri e continueranno a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Riccione, viale Antonio Pacinotti, n. 2, resterò assegnata alla signora con gli arredi in essa contenuti. Le parti riconfermano la pattuizione concordata in Parte_1 sede di separazione che, qualora il sig. decidesse di vendere l'immobile di sua proprietà CP_1 per un prezzo non inferiore a €. 250.000,00, costui attribuisce alla signora che Parte_1 accetta, il diritto di prelazione (da esercitarsi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della proposta) sull'acquisto dell'immobile ubicato in Riccione, alla via Antonio Pacinotti, civico n. 12, censito al NCEU al fg. 12, mappale 766 subalterno 10 cat. A/3 cl. 4 del Comune di Riccione. La signora n ogni caso acconsentirà a far visionare l'immobile in orario che verrà comunicato Pt_1 al sig. con un preavviso non inferiore a 24 ore. In caso di vendita nei termini sopra indicati, CP_1 la signora si rende fin d'ora disponibile a lasciare libera la casa coniugale entro la data Pt_1 fissata per la stipula della compravendita, con obbligo per il sig. di comunicare la Controparte_1 data dell'atto pubblico di compravendita con un preavviso di mesi quattro.
3) il sig. contestualmente all'atto pubblico di cui al precedente punto 2) si obbliga Controparte_1 fin d'ora a versare in favore della signora una somma pari ad €. 30.000,00, a titolo di Pt_1 rimborso delle spese da costei sostenute per le migliorie apportate all'immobile;
4) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione sostanzialmente paritaria, seppur prevalente presso la madre. I genitori, congiuntamente, chiedono che sia mantenuta la sorveglianza dei S.S. sul nucleo famigliare, alla luce degli effetti positivi che la stessa ha avuto nel rapporto di coppia e nella relazione con i minori;
5) tutte le decisioni riguardanti i figli dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori. In particolare, qualsiasi decisione riguardante i minori dovrà essere prima valutata dai genitori e quindi riferita ai figli. Ogni genitore eserciterà la responsabilità genitoriale sui figli allorquando saranno affidati all'uno o all'altro, dando atto che ciascun genitore avrà facoltà di ricorrere all'ausilio di parenti o persone di fiducia nella cura e gestione delle minori, qualora l'altro genitore non fosse disponibile;
6) il padre terrà con sé i figli in base al seguente calendario: la prima e la terza settimana del mese, il martedì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, nonché il week end dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina successivo;
nella seconda e quarta settimana del mese il padre terrà con sé i figli il martedì e il venerdì dall'uscita di scuola, fino alle ore 21:00, allorquando li accompagnerà presso la casa materna;
durante le vacanze natalizie, i figli staranno, in virtù del criterio dell'alternanza con un genitore, dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
durante le vacanze pasquali i figli staranno con un genitore dalla chiusura delle scuole fino al giorno di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa delle lezioni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi;
i minori festeggeranno i rispettivi compleanni con il genitore presso il quale gli stessi si troveranno ad essere collocati in base al sopra indicato calendario, fatti salvi accordi diversi da assumere di volta in volta nel mero interesse dei minori. Il padre preleverà i figli all'uscita di scuola o, in assenza delle lezioni scolastiche, presso la casa 2 materna e li accompagnerà a scuola o, in assenza delle lezioni, presso la casa materna. Resta inteso che le parti potranno variare, in accordo tra loro, il calendario sopra riportato, anche alla luce delle specifiche esigenze (lavorative ed extra lavorative) di ciascuno di essi.
7) il padre, considerato l'attuale stato di disoccupazione e la sua situazione finanziaria complessiva, fino a quanto non si realizzeranno le condizioni di cui al precedente art. 2) e si proceda con vendita dell'immobile di sua proprietà, così come avvenuto in separazione, assolverà ai propri obblighi di mantenimento nei confronti dei due figli e : a) con l'assegnazione della casa Per_1 Per_2 famigliare di sua proprietà alla Sig.ra b) mediante la previsione di permanenza dei Parte_1 figli minori secondo il calendario di cui al punto 6), provvedendo nel detto periodo al mantenimento diretto dei figli minori;
c) concedendo l'integrale assegno unico e universale erogato dall'Inps a favore della signora con obbligo di fornire alla stessa tutta la documentazione Parte_1 fiscale e reddituale richiesta dalla normativa in vigore per il riconoscimento della predetta misura di sostegno;
Successivamente alla vendita dell'abitazione o in conseguenza del mutamento degli attuali assetti reddituali delle parti, i coniugi si riservando di rivalutare le concordate modalità di adempimento degli obblighi di mantenimento;
8) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli, come indicate dal protocollo in materia del 9.12.2017, adottato dal Tribunale di Bologna, già in possesso di entrambe le parti, spese che dovranno essere rimborsate entro 10 giorni dalla rendicontazione al genitore che le avrà anticipate. Per quanto riguarda l'anno 2024, le parti concordano che, a fronte dell'integrale pagamento del debito vantato da SORIT al momento del rogito notarile di cui al precedente art. 2), la Sig.ra dà atto di rinunciare al Parte_1 versamento da parte del Sig. della quota parte del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie di sua competenza per tutto l'anno 2024.
9) i signori si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza e/o domicilio e Pt_1 CP_1 ad informarsi reciprocamente sul periodo ed il luogo in cui porteranno con loro i figli in villeggiatura, con obbligo di rendersi reperibili;
10) i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio dei loro passaporti e di quello dei figli;
11) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno divorzile“
P.Q.M.
1) pronuncia il divorzio tra e che avevano Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 21.06.2014 in Riccione;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione di procedere alla annotazione della presente sentenza – Atto N. 15 parte 1 - anno 2014;
3) dispone il monitoraggio del Servizio Sociale sul nucleo e l'apertura di un procedimento di vigilanza;
4) Spese Compensate
Si comunichi al SS territorialmente competente e all'Ufficio del GT in sede.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06.02.2025.
Il Presidente e Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi
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