Articolo 204 del Codice della navigazione
Articolo 205Articolo 207
Versione
21 aprile 1942
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Versione
11 febbraio 2017
Art. 204.
(Matrimonio ((e unione civile)) in imminente pericolo di vita).

Il comandante della nave marittima puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile ((e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.))
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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