Art. 1.
All' art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e' sostituito il seguente:
«Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 4 sono anticipate dalla Provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi Comuni in una proporzione determinata con decreto Reale.
«Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli, di cui alla lettera c) dello stesso art. 4, sono anticipate dalla Provincia e fanno carico per un terzo all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, e, pel rimanente, sono ripartite in misura uguale tra la Provincia e i rispettivi Comuni.
«Le quote assegnate ai Comuni sono tra essi ripartite dall'Amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto e' reso esecutorio dal prefetto.
«Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche per il collocamento a baliatico esterno, che, in virtu' dei loro statuti, debbano provvedere ai tigli di ignoti rinvenuti in un Comune ed ai bambini illegittimi nati nel Comune stesso, questo e' esente dal contributo.
«Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non abbiano rendite sufficienti per l'attuazione dell'assistenza, le somme in eccedenza delle rendite sono anticipate dall'Amministrazione provinciale, salvo i contributi previsti nei commi primo e secondo del presente articolo.
«Per ottenere il contributo, di cui al secondo comma del presente articolo, nelle spese di assistenza agli illegittimi, riconosciuti dalla sola madre, le Amministrazioni provinciali debbono comunicare all'Opera nazionale per la maternita' e l'infanzia copia del bilancio e del conto annuale.
«A tale comunicazione non sono tenute le Amministrazioni provinciali che, in forza dei propri regolamenti, provvedono all'assistenza dei fanciulli illegittimi, riconosciuti dalle madri, senza contributo dell'Opera».
All' art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e' sostituito il seguente:
«Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 4 sono anticipate dalla Provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi Comuni in una proporzione determinata con decreto Reale.
«Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli, di cui alla lettera c) dello stesso art. 4, sono anticipate dalla Provincia e fanno carico per un terzo all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, e, pel rimanente, sono ripartite in misura uguale tra la Provincia e i rispettivi Comuni.
«Le quote assegnate ai Comuni sono tra essi ripartite dall'Amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto e' reso esecutorio dal prefetto.
«Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche per il collocamento a baliatico esterno, che, in virtu' dei loro statuti, debbano provvedere ai tigli di ignoti rinvenuti in un Comune ed ai bambini illegittimi nati nel Comune stesso, questo e' esente dal contributo.
«Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non abbiano rendite sufficienti per l'attuazione dell'assistenza, le somme in eccedenza delle rendite sono anticipate dall'Amministrazione provinciale, salvo i contributi previsti nei commi primo e secondo del presente articolo.
«Per ottenere il contributo, di cui al secondo comma del presente articolo, nelle spese di assistenza agli illegittimi, riconosciuti dalla sola madre, le Amministrazioni provinciali debbono comunicare all'Opera nazionale per la maternita' e l'infanzia copia del bilancio e del conto annuale.
«A tale comunicazione non sono tenute le Amministrazioni provinciali che, in forza dei propri regolamenti, provvedono all'assistenza dei fanciulli illegittimi, riconosciuti dalle madri, senza contributo dell'Opera».