CASS
Sentenza 11 agosto 2022
Sentenza 11 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/08/2022, n. 31011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31011 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di OS TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31011 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 21/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/4/2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia - D.A.P. avverso l'ordinanza del 21/1/2021 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva accolto il reclamo di ET TI, sottoposto al regime detentivo differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di autorizzare il detenuto ad effettuare colloqui con i familiari mediante il sistema della videoconferenza (Skype o simili). Nell'impugnata ordinanza il reclamo è stato ritenuto infondato alla stregua degli sviluppi giurisprudenziali del tema dei colloqui dei detenuti sottoposti al regime differenziato, che possono essere adeguati alle innovazioni tecnologiche, che hanno reso possibili nuove forme di comunicazione a distanza, attraverso le cosiddette videochiamate. Si è così affermato il principio per cui «Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41- bis» (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577), principio al quale si è riferita l'impugnata ordinanza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 35-bis, 41-bis e 69, comma 6, 0.P., per avere riconosciuto il diritto ai colloqui in video-collegamento a favore dei sottoposti al regime detentivo differenziato, indebitamente estendendo a tale categoria di detenuti la disciplina dettata per i ristretti in media e alta sicurezza, nonostante l'esclusione operata dall'Amministrazione penitenziaria, alla cui esclusiva discrezionalità è rimessa la relativa valutazione. La tesi del Ministero ricorrente è sostenuta in base all'analisi del quadro normativo susseguitosi dall'introduzione all'attuale vigenza della disciplina emer- genziale, sostenendosi che la disciplina dei colloqui prevista per i sottoposti al regime differenziato, inserita nella norma speciale dell'art. 41 bis, comma 2 quater lett. b) 0.P., non è interessata dal richiamo all'art. 18 O.P. compiuto dall'art. 221, comma 10, D.L. 19/5/2020, n. 34 (conv. con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77). Inoltre, si afferma che le modalità ordinarie di svolgimento dei colloqui soddisfano tutte le prescrizioni in merito al distanziamento fisico, poiché i colloqui si svolgono mediante l'uso del vetro divisorio. 2 Si è quindi concluso che l'esclusione dei detenuti sottoposti al regime differenziato dai colloqui in video-collegamento è in linea con la previsione dell'art. 221, comma 10, citato D.L., in quanto detta disposizione indica il ricorso al video-colloquio come una mera possibilità, evidentemente rimessa all'apprez- zamento discrezionale dell'Amministrazione, che deve continuare a considerare anche lo specifico profilo di pericolosità del singolo detenuto in relazione ai rischi - anche di eventuale intrusione informatica da parte di terzi - ai quali potrebbe dare luogo il colloquio a distanza. Ripercorrendo la casistica giurisprudenziale in cui era stato considerato il tema dei colloqui da remoto per i detenuti in regime differenziato, il Ministero ricorrente ha rilevato che i casi di eccezionale riconoscimento di tale possibilità sono stati ancorati a situazioni altrettanto eccezionali strettamente connesse alla storia personale dei detenuti autorizzati, nelle quali doveva annoverarsi anche la specifica situazione contemplata nella sentenza della Cassazione n. 23819/2020, citata nell'impugnata ordinanza;
il ricorrente ha affermato che neppure lo stato di emergenza sanitaria potrebbe costituire una situazione eccezionale, tale da riconoscere indiscriminatamente a tutti i detenuti ex art. 41 bis O.P. l'accesso al colloquio in video-collegamento, trattandosi di una situazione transitoria, che involge in egual modo sia i diritti della popolazione libera che quelli dei detenuti. Infine, si è rilevato che la ratio di una disciplina dei colloqui stringente e derogatoria rispetto a quella dei detenuti in regime ordinario risiede nel contemperamento tra l'esigenza di salvaguardare i rapporti familiari del detenuto e quella di assicurare lo standard di massima sicurezza nei confronti di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali di elevatissima pericolosità, che potreb- bero trovare modo di mantenere i rapporti associativi attraverso i colloqui con i familiari, affidando loro messaggi criptici da recapitare ai sodali in libertà. 3. Il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta in cui ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando i recenti arresti giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in tal senso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 1.1. Va premesso che il diritto allo svolgimento dei colloqui con i familiari è riconosciuto e tutelato da molteplici fonti normative di diversa natura, prime fra tutte le disposizioni di matrice costituzionale e convenzionale che tutelano la famiglia ed i suoi componenti (si vedano gli artt. 29, 30 e 31 Cost., nonché l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, in base al quale "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare"). Vige poi una più specifica 3 I disciplina dettata da apposite disposizioni dell'ordinamento penitenziario, dalle quali si evince che il colloquio visivo è espressione del fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare ed al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti: l'art. 28 Ord. pen., per esempio, statuisce che «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; l'art. 18, comma 3, attribuisce «particolare favore (...) ai colloqui familiari»; gli artt. 1, comma-6, e 15 riconoscono come i colloqui siano funzionali alla realizzazione della finalità rieducativa della pena;
infine gli artt. 61, comma 1, lett. a) e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 riconoscono e tutelano il diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune. È evidente quindi come l'origine e il tenore di tali disposizioni impongano che le modalità, ma, soprattutto, le limitazioni . all'esercizio di detto diritto debbano essere espressamente delineate dalla legge e debbano essere giustificate dall'esigenza di prevenzione di reati, di pubblica sicurezza e ordine pubblico, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione). Tutto ciò premesso, il diritto ai colloqui con i familiari si configura come un diritto imprescindibile e, come tale, riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen.: in questi casi è tuttavia necessaria l'applicazione di alcune restrizioni, definite dallo stesso art. 41-bis, relative al numero ed alle modalità di svolgimento dei colloqui medesimi. Quest'ultima disciplina prevede che il detenuto abbia diritto ad un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di dieci minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e «comunque» a videoregistrazione. 3. La competenza a definire le modalità di svolgimento dei colloqui spetta senz'altro all'Amministrazione penitenziaria, che, con riferimento ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., provvederà ad imporre regole inevitabilmente più restrittive, perseguendo l'obiettivo di evitare che il detenuto riesca a comunicare con l'esterno e così a manifestare una sua (ancora) attuale autorità nel sodalizio di appartenenza. Simili limitazioni, tuttavia, hanno ragion d'essere esclusivamente nella misura in cui siano effettivamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza e 4 che non siano gestibili altrimenti, poiché, se così non fosse, avrebbero natura meramente ed ingiustamente afflittiva. Ciò è statuito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 97 del 2020 e n. 351 del 1996), nonché da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in ossequio al principio di proporzione, ritiene legittime le misure che incidono sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU solo se perseguono un fine legittimo;
se sono idonee rispetto all'obiettivo di tutela;
se non esistono alternative altrettanto idonee al raggiungimento dello scopo;
se non comportano un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione). 3.1. La recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha stabilito, compatibilmente con la cornice interpretativa sopra delineata, che nel caso in cui sia impossibile o, comunque, estremamente difficile eseguire i colloqui in presenza, coloro che sono sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen. possono essere autorizzati dall'Amministrazione penitenziaria ad effettuare detti colloqui in modalità da remoto, mediante mezzi di comunicazione audiovisivi. Quest'ultima modalità di svolgimento è infatti espressamente prevista dal decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, in quanto funzionale alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. È pacifico che la norma in questione non abbia disposto alcuna differenza in merito alle modalità di svolgimento dei colloqui, pertanto, tale disciplina è pienamente applicabile anche ai detenuti ex 41-bis: costoro possono essere esclusi solo se ciò sia effettivamente necessario a prevenire contatti fra detenuto e gruppo criminale di appartenenza. 3.2. Il Ministero ricorrente ritiene che i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis non rientrino nell'ambito di applicazione di detta disciplina, essendo i colloqui in video-collegamento una mera possibilità, evidentemente rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, la quale deve continuare a considerare anche lo specifico profilo di pericolosità del singolo detenuto in relazione ai rischi - anche di eventuale intrusione informatica da parte di terzi - ai quali potrebbe dare luogo il colloquio a distanza. Tuttavia, tale eccezione non può essere accolta: non solo il mezzo di comunicazione Skype for business, tecnicamente validato dal Servizio telematico penitenziario, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del DAP e dalla DGSIA, è perfettamente idoneo a garantire la regolarità e la sicurezza del colloquio, ma è da censurare altresì l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito all'esaurirsi della situazione sanitaria emergenziale, che, con il venire meno delle restrizioni agli spostamenti, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla pretesa di video-colloqui. Infatti se, da un lato, è indubbio che sia stata ripristinata la libertà di movimento all'interno del territorio dello Stato dall'altro, 5 Il Consigliere estensore Il Presiden come ha osservato anche il Procuratore generale, la situazione pandemica - all'epoca della pronuncia del Magistrato di sorveglianza, nel gennaio 2021 - era ancora in fase acuta e vi erano perduranti ragioni prudenziali legate all'acuirsi dei contagi che sconsigliavano di eliminare la possibilità dei colloqui da remoto. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. La natura pubblica della Parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
PQM
Rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 21/04/2022
il ricorrente ha affermato che neppure lo stato di emergenza sanitaria potrebbe costituire una situazione eccezionale, tale da riconoscere indiscriminatamente a tutti i detenuti ex art. 41 bis O.P. l'accesso al colloquio in video-collegamento, trattandosi di una situazione transitoria, che involge in egual modo sia i diritti della popolazione libera che quelli dei detenuti. Infine, si è rilevato che la ratio di una disciplina dei colloqui stringente e derogatoria rispetto a quella dei detenuti in regime ordinario risiede nel contemperamento tra l'esigenza di salvaguardare i rapporti familiari del detenuto e quella di assicurare lo standard di massima sicurezza nei confronti di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali di elevatissima pericolosità, che potreb- bero trovare modo di mantenere i rapporti associativi attraverso i colloqui con i familiari, affidando loro messaggi criptici da recapitare ai sodali in libertà. 3. Il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta in cui ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando i recenti arresti giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in tal senso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 1.1. Va premesso che il diritto allo svolgimento dei colloqui con i familiari è riconosciuto e tutelato da molteplici fonti normative di diversa natura, prime fra tutte le disposizioni di matrice costituzionale e convenzionale che tutelano la famiglia ed i suoi componenti (si vedano gli artt. 29, 30 e 31 Cost., nonché l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, in base al quale "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare"). Vige poi una più specifica 3 I disciplina dettata da apposite disposizioni dell'ordinamento penitenziario, dalle quali si evince che il colloquio visivo è espressione del fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare ed al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti: l'art. 28 Ord. pen., per esempio, statuisce che «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; l'art. 18, comma 3, attribuisce «particolare favore (...) ai colloqui familiari»; gli artt. 1, comma-6, e 15 riconoscono come i colloqui siano funzionali alla realizzazione della finalità rieducativa della pena;
infine gli artt. 61, comma 1, lett. a) e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 riconoscono e tutelano il diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune. È evidente quindi come l'origine e il tenore di tali disposizioni impongano che le modalità, ma, soprattutto, le limitazioni . all'esercizio di detto diritto debbano essere espressamente delineate dalla legge e debbano essere giustificate dall'esigenza di prevenzione di reati, di pubblica sicurezza e ordine pubblico, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione). Tutto ciò premesso, il diritto ai colloqui con i familiari si configura come un diritto imprescindibile e, come tale, riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen.: in questi casi è tuttavia necessaria l'applicazione di alcune restrizioni, definite dallo stesso art. 41-bis, relative al numero ed alle modalità di svolgimento dei colloqui medesimi. Quest'ultima disciplina prevede che il detenuto abbia diritto ad un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di dieci minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e «comunque» a videoregistrazione. 3. La competenza a definire le modalità di svolgimento dei colloqui spetta senz'altro all'Amministrazione penitenziaria, che, con riferimento ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., provvederà ad imporre regole inevitabilmente più restrittive, perseguendo l'obiettivo di evitare che il detenuto riesca a comunicare con l'esterno e così a manifestare una sua (ancora) attuale autorità nel sodalizio di appartenenza. Simili limitazioni, tuttavia, hanno ragion d'essere esclusivamente nella misura in cui siano effettivamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza e 4 che non siano gestibili altrimenti, poiché, se così non fosse, avrebbero natura meramente ed ingiustamente afflittiva. Ciò è statuito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 97 del 2020 e n. 351 del 1996), nonché da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in ossequio al principio di proporzione, ritiene legittime le misure che incidono sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU solo se perseguono un fine legittimo;
se sono idonee rispetto all'obiettivo di tutela;
se non esistono alternative altrettanto idonee al raggiungimento dello scopo;
se non comportano un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione). 3.1. La recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha stabilito, compatibilmente con la cornice interpretativa sopra delineata, che nel caso in cui sia impossibile o, comunque, estremamente difficile eseguire i colloqui in presenza, coloro che sono sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen. possono essere autorizzati dall'Amministrazione penitenziaria ad effettuare detti colloqui in modalità da remoto, mediante mezzi di comunicazione audiovisivi. Quest'ultima modalità di svolgimento è infatti espressamente prevista dal decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, in quanto funzionale alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. È pacifico che la norma in questione non abbia disposto alcuna differenza in merito alle modalità di svolgimento dei colloqui, pertanto, tale disciplina è pienamente applicabile anche ai detenuti ex 41-bis: costoro possono essere esclusi solo se ciò sia effettivamente necessario a prevenire contatti fra detenuto e gruppo criminale di appartenenza. 3.2. Il Ministero ricorrente ritiene che i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis non rientrino nell'ambito di applicazione di detta disciplina, essendo i colloqui in video-collegamento una mera possibilità, evidentemente rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, la quale deve continuare a considerare anche lo specifico profilo di pericolosità del singolo detenuto in relazione ai rischi - anche di eventuale intrusione informatica da parte di terzi - ai quali potrebbe dare luogo il colloquio a distanza. Tuttavia, tale eccezione non può essere accolta: non solo il mezzo di comunicazione Skype for business, tecnicamente validato dal Servizio telematico penitenziario, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del DAP e dalla DGSIA, è perfettamente idoneo a garantire la regolarità e la sicurezza del colloquio, ma è da censurare altresì l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito all'esaurirsi della situazione sanitaria emergenziale, che, con il venire meno delle restrizioni agli spostamenti, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla pretesa di video-colloqui. Infatti se, da un lato, è indubbio che sia stata ripristinata la libertà di movimento all'interno del territorio dello Stato dall'altro, 5 Il Consigliere estensore Il Presiden come ha osservato anche il Procuratore generale, la situazione pandemica - all'epoca della pronuncia del Magistrato di sorveglianza, nel gennaio 2021 - era ancora in fase acuta e vi erano perduranti ragioni prudenziali legate all'acuirsi dei contagi che sconsigliavano di eliminare la possibilità dei colloqui da remoto. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. La natura pubblica della Parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
PQM
Rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 21/04/2022