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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/11/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2117/21 promossa da
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Albania) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pelagotti del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Appellante
P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore - corrente in Roma, Via Aldo Fabrizi n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Fidolini del Foro di Firenze, giusta procura in atti
Appellato
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 09.07.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la sig.ra al fine di chiedere il risarcimento dei danni Parte_1 per il sinistro occorsole l'08.01.2019.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il giorno 08.01.2019 intorno alle 18;40 nel comune di Pontedera – fraz. La Rotta – si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del veicolo Volkswagen Golf targato
1 DJ297XD, condotto da , il quale tamponava il furgone Dacia Persona_1 targato FS543AM condotto da YS Per_2
2. ha riportato lesioni personali e di dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di
Pontedera;
3. le veniva diagnosticato un trauma distorsivo rachide cervicale con riduzione della lordosi cervicale radiograficamente accertata nonché distorsione lombare trauma cranico non commotivo;
4. le veniva data una prognosi inziale di dieci giorni e la prognosi le veniva prolungata nei successivi controlli medici;
5. veniva eseguita perizia medico-legale del 10.03.2019 predisposta dal dott. Per_3
[...]
6. Il fiduciario di dott. , negava l'esistenza di postumi permanenti per Per_4 carenza di accertamento clinico strumentale;
7. offriva la somma di € 1.050,00, trattenuta a titolo di acconto sui CP_1
maggiori oneri;
8. Veniva promosso ricorso ATP che si concludeva con la consulenza depositata dalla dott.ssa a quale accertava un danno biologico permanente nella misura Per_5 dell'1,5% con inabilità temporanea di giorni 40 di cui giorni 10 al 75 %, giorni 15 al
50 % e giorni 15 al 25 %. Le spese mediche venivano accertare nella misura di €
960,00;
9. Di aver inviato ad una proposta conciliativa per complessivi € Controparte_1
4.366,96 al netto dell'acconto e veniva invitata a negoziazione assistita, senza esito;
Si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
e di ritenere la somma liquidata già satisfattiva della pretesa attorea, deducendo in particolare che:
10. non sono condivise le valutazioni della dott.ssa le quali risultavano in ogni Per_5
caso di gran lunga inferiori alle richieste di parte attrice;
11. sono contestate le spese mediche indicate, così come le spese di ctp e ctu che controparte ritiene di aver sopportato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2 12. sono parimenti contestate anche le spese legali sostenute nel procedimento di atp e le spese di assistenza stragiudiziale poiché parte attrice ha invitato alla negoziazione assistita in pendenza dell'atp.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti, previa acquisizione dell'atp.
Il Giudice di Pace di Pontedera, in parziale accoglimento della domanda attorea, con sentenza 99/21, condannava al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale per € 2.076,00, oltre a € 572,00 per spese mediche, detratto quanto già corrisposto dalla compagnia prima del giudizio nonché a € 400,00 oltre accessori per l'assistenza stragiudiziale prestata oltre alle spese di CTU in atp ed € 150,00 per le spese di ctp in atp, oltre alla condanna di parte convenuta alla refusione di € 700,00 per spese di lite
Ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1. la sentenza ha liquidato le spese giudiziali dell'ATP in soli € 400,00
2. la sentenza ha liquidato le spese giudiziali del procedimento di primo grado in soli
€ 700,00, ammontare inferiore al minimo tabellare e senza motivare in ordine al discostamento dalla notula depositata
3. la sentenza non ha liquidato le spese di negoziazione assistita
4. la sentenza ha ridotto le spese relative alla perizia medica di parte
5. la sentenza ha ridotto il risarcimento delle spese mediche relative alla fattura del dott. Per_6
6. la sentenza ha omesso di liquidare le spese relative all'assistenza medico-legale nelle operazioni peritali
7. la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.3
c.p.c.
8. la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di trasmissione della sentenza all'IVASS
Si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
In data 30.06.2025 si costituiva come nuovo difensore di a seguito di rinuncia CP_1 al mandato del precedente difensore, l'Avv. Marta Fidolini.
3 All'udienza del 09.07.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Si osserva in via preliminare – ed assorbente – che in sede di comparsa conclusionale eccepiva, per la prima volta, che il responsabile civile, Controparte_1 litisconsorte necessario, non ha mai partecipato né al giudizio di primo grado né in appello, chiedendo pertanto di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con rimessione degli atti al Giudice di Pace.
Quanto dedotto da parte appellata in sede di comparsa conclusionale è fondato.
Ormai pacificamente la giurisprudenza qualifica, infatti, il proprietario del veicolo, responsabile civile, come litisconsorte necessario anche nel giudizio promosso ex art. 141
d.lgs. 209/2005.
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass. Civ.
19513/2024, Cass. Civ. 20752/2024, Cass. Civ. 27078/2022)”.
Come rilevato dalla giurisprudenza, infatti, il litisconsorzio necessario, quale deroga al generale principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trova giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 l. 990/1969.
Nessun rilievo peraltro può avere la circostanza che la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte pretermesso non può avere alcun effetto pregiudizievole verso il vettore
4 in assenza di mai invocate clausole contrattuali limitative del rischio o di circolazione proibente domino. Infatti, il principio del contraddittorio, quantomeno nella fase introduttiva del processo, riceve la massima tutela dall'ordinamento e il pregiudizio per il terzo pretermesso è rappresentato in re ipsa dalla circostanza che egli non è stato messo nella condizione di partecipare a un processo, il quale può avere come esito una sentenza che, se accolta, avrà necessariamente effetti anche verso di lui.
Recentemente la Suprema Corte ha infatti chiarito come “sebbene con l'invocazione del vizio di nullità della sentenza per error in procedendo non può essere tutelato l'astratto e generale interesse alla regolarità giudiziaria, vi sono ipotesi in cui vengono ad essere violati dei “diritti processuali essenziali”, e tale violazione costituisce un pregiudizio, effettivo, in sé ed in quanto tale, senza che occorra individuare un pregiudizio ulteriore da porre alla base della invocata nullità. In questa categoria di diritti va, primariamente ed indubitabilmente, annoverato il principio dell'integrità del contraddittorio, per cui ne deriva che ogni violazione delle regole che lo concretizzano determina -di per sé- un pregiudizio concreto ed effettivo per la parte (Cass. Civ. 20880/2025)”.
Ancora le Sezioni Unite hanno precisato che “Quanto alla prima categoria di violazioni, che si traducono in una definitiva menomazione del contraddittorio, esse producono un pregiudizio in re ipsa nei confronti della parte che le subisca. Quest'ultima, pertanto, è esentata dall'onere di dimostrare che il proprio diritto al contraddittorio sia stato effettivamente vulnerato. Il contraddittorio si presume irrimediabilmente compromesso quando, in particolare, vengono violate norme che disciplinano la partecipazione al giudizio di soggetti in relazione ai quali si configura il litisconsorzio necessario (SS.UU.
24172/2025)”
Ciò rilevato ne consegue, ai sensi dell'art. 354 c. 1 c.p.c., la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione degli atti al Giudice di Pace di Pontedera. (si veda anche sentenza delle Sezioni Unite in cui è stato chiarito che “In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di
5 legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio;
a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi
a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (SS.UU.
24172/2025)”, in quanto la sentenza resa in assenza di un litisconsorte pretermesso è da considerarsi come inutiliter data (SS.UU. 1238/2015, SS.UU. 24172/2025).
Stante i mutevoli orientamenti giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado R.G. 2117/2021, disattesa ogni contraria istanza
Dichiara la nullità della sentenza 99/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pontedera,
Dispone la rimessione degli atti al Giudice di Pace di Pontedera, compensa le spese di lite,
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Pisa, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2117/21 promossa da
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Albania) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pelagotti del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Appellante
P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore - corrente in Roma, Via Aldo Fabrizi n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Fidolini del Foro di Firenze, giusta procura in atti
Appellato
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 09.07.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la sig.ra al fine di chiedere il risarcimento dei danni Parte_1 per il sinistro occorsole l'08.01.2019.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il giorno 08.01.2019 intorno alle 18;40 nel comune di Pontedera – fraz. La Rotta – si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del veicolo Volkswagen Golf targato
1 DJ297XD, condotto da , il quale tamponava il furgone Dacia Persona_1 targato FS543AM condotto da YS Per_2
2. ha riportato lesioni personali e di dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di
Pontedera;
3. le veniva diagnosticato un trauma distorsivo rachide cervicale con riduzione della lordosi cervicale radiograficamente accertata nonché distorsione lombare trauma cranico non commotivo;
4. le veniva data una prognosi inziale di dieci giorni e la prognosi le veniva prolungata nei successivi controlli medici;
5. veniva eseguita perizia medico-legale del 10.03.2019 predisposta dal dott. Per_3
[...]
6. Il fiduciario di dott. , negava l'esistenza di postumi permanenti per Per_4 carenza di accertamento clinico strumentale;
7. offriva la somma di € 1.050,00, trattenuta a titolo di acconto sui CP_1
maggiori oneri;
8. Veniva promosso ricorso ATP che si concludeva con la consulenza depositata dalla dott.ssa a quale accertava un danno biologico permanente nella misura Per_5 dell'1,5% con inabilità temporanea di giorni 40 di cui giorni 10 al 75 %, giorni 15 al
50 % e giorni 15 al 25 %. Le spese mediche venivano accertare nella misura di €
960,00;
9. Di aver inviato ad una proposta conciliativa per complessivi € Controparte_1
4.366,96 al netto dell'acconto e veniva invitata a negoziazione assistita, senza esito;
Si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
e di ritenere la somma liquidata già satisfattiva della pretesa attorea, deducendo in particolare che:
10. non sono condivise le valutazioni della dott.ssa le quali risultavano in ogni Per_5
caso di gran lunga inferiori alle richieste di parte attrice;
11. sono contestate le spese mediche indicate, così come le spese di ctp e ctu che controparte ritiene di aver sopportato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2 12. sono parimenti contestate anche le spese legali sostenute nel procedimento di atp e le spese di assistenza stragiudiziale poiché parte attrice ha invitato alla negoziazione assistita in pendenza dell'atp.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti, previa acquisizione dell'atp.
Il Giudice di Pace di Pontedera, in parziale accoglimento della domanda attorea, con sentenza 99/21, condannava al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale per € 2.076,00, oltre a € 572,00 per spese mediche, detratto quanto già corrisposto dalla compagnia prima del giudizio nonché a € 400,00 oltre accessori per l'assistenza stragiudiziale prestata oltre alle spese di CTU in atp ed € 150,00 per le spese di ctp in atp, oltre alla condanna di parte convenuta alla refusione di € 700,00 per spese di lite
Ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1. la sentenza ha liquidato le spese giudiziali dell'ATP in soli € 400,00
2. la sentenza ha liquidato le spese giudiziali del procedimento di primo grado in soli
€ 700,00, ammontare inferiore al minimo tabellare e senza motivare in ordine al discostamento dalla notula depositata
3. la sentenza non ha liquidato le spese di negoziazione assistita
4. la sentenza ha ridotto le spese relative alla perizia medica di parte
5. la sentenza ha ridotto il risarcimento delle spese mediche relative alla fattura del dott. Per_6
6. la sentenza ha omesso di liquidare le spese relative all'assistenza medico-legale nelle operazioni peritali
7. la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.3
c.p.c.
8. la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di trasmissione della sentenza all'IVASS
Si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
In data 30.06.2025 si costituiva come nuovo difensore di a seguito di rinuncia CP_1 al mandato del precedente difensore, l'Avv. Marta Fidolini.
3 All'udienza del 09.07.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Si osserva in via preliminare – ed assorbente – che in sede di comparsa conclusionale eccepiva, per la prima volta, che il responsabile civile, Controparte_1 litisconsorte necessario, non ha mai partecipato né al giudizio di primo grado né in appello, chiedendo pertanto di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con rimessione degli atti al Giudice di Pace.
Quanto dedotto da parte appellata in sede di comparsa conclusionale è fondato.
Ormai pacificamente la giurisprudenza qualifica, infatti, il proprietario del veicolo, responsabile civile, come litisconsorte necessario anche nel giudizio promosso ex art. 141
d.lgs. 209/2005.
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass. Civ.
19513/2024, Cass. Civ. 20752/2024, Cass. Civ. 27078/2022)”.
Come rilevato dalla giurisprudenza, infatti, il litisconsorzio necessario, quale deroga al generale principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trova giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 l. 990/1969.
Nessun rilievo peraltro può avere la circostanza che la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte pretermesso non può avere alcun effetto pregiudizievole verso il vettore
4 in assenza di mai invocate clausole contrattuali limitative del rischio o di circolazione proibente domino. Infatti, il principio del contraddittorio, quantomeno nella fase introduttiva del processo, riceve la massima tutela dall'ordinamento e il pregiudizio per il terzo pretermesso è rappresentato in re ipsa dalla circostanza che egli non è stato messo nella condizione di partecipare a un processo, il quale può avere come esito una sentenza che, se accolta, avrà necessariamente effetti anche verso di lui.
Recentemente la Suprema Corte ha infatti chiarito come “sebbene con l'invocazione del vizio di nullità della sentenza per error in procedendo non può essere tutelato l'astratto e generale interesse alla regolarità giudiziaria, vi sono ipotesi in cui vengono ad essere violati dei “diritti processuali essenziali”, e tale violazione costituisce un pregiudizio, effettivo, in sé ed in quanto tale, senza che occorra individuare un pregiudizio ulteriore da porre alla base della invocata nullità. In questa categoria di diritti va, primariamente ed indubitabilmente, annoverato il principio dell'integrità del contraddittorio, per cui ne deriva che ogni violazione delle regole che lo concretizzano determina -di per sé- un pregiudizio concreto ed effettivo per la parte (Cass. Civ. 20880/2025)”.
Ancora le Sezioni Unite hanno precisato che “Quanto alla prima categoria di violazioni, che si traducono in una definitiva menomazione del contraddittorio, esse producono un pregiudizio in re ipsa nei confronti della parte che le subisca. Quest'ultima, pertanto, è esentata dall'onere di dimostrare che il proprio diritto al contraddittorio sia stato effettivamente vulnerato. Il contraddittorio si presume irrimediabilmente compromesso quando, in particolare, vengono violate norme che disciplinano la partecipazione al giudizio di soggetti in relazione ai quali si configura il litisconsorzio necessario (SS.UU.
24172/2025)”
Ciò rilevato ne consegue, ai sensi dell'art. 354 c. 1 c.p.c., la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione degli atti al Giudice di Pace di Pontedera. (si veda anche sentenza delle Sezioni Unite in cui è stato chiarito che “In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di
5 legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio;
a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi
a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (SS.UU.
24172/2025)”, in quanto la sentenza resa in assenza di un litisconsorte pretermesso è da considerarsi come inutiliter data (SS.UU. 1238/2015, SS.UU. 24172/2025).
Stante i mutevoli orientamenti giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado R.G. 2117/2021, disattesa ogni contraria istanza
Dichiara la nullità della sentenza 99/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pontedera,
Dispone la rimessione degli atti al Giudice di Pace di Pontedera, compensa le spese di lite,
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Pisa, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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