Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 11/05/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
composta dai seguenti magistrati:
OL NOVELLI Presidente Marzia DE FALCO giudice relatore Gabriele PEPE giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74703 R.G., promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:
- De IS NN, (c.f. [...]), nata il [...] a [...]
(AV) e residente in [...]; non costituita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
SENTENZA - 123/2026
- IO LI, (c.f. [...]), nata il [...]
ad VE (AV) e residente in [...], al Corso Garibaldi n. 79; non costituita
- SE NE, (c.f. LPSCMN61D509A), nato il [...] ad [...] e ivi residente in [...]; non costituito SO NG, (CF [...]), nato a [...] il [...] e residente in Mercogliano, alla via Michele Sparano n.5; non costituito
- SS UD, (CF [...]) nata a [...] il [...],
residente in [...]di Principato Ultra (AV), Località Cellaro s.n.c., rapp.ta e difesa giusta mandato in atti, dall’avv. NE Medici, e con questi elett.te dom.ta in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 53;
Uditi, all’udienza del 24 marzo 2026, il procuratore della parte costituita, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Licia Centro, e con l’assistenza del Segretario dott.
Francesco OR;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 15.5.2025, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Campania evocava in giudizio, innanzi a questa Corte, De IS NN, IO LI, SE NE e ZZ NG, dipendenti del Genio Civile di Avellino, nonché SS UD, Dirigente ad interim, onde sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione Campania, della complessiva somma di euro 7.861,37, di cui euro 524,27 a titolo di danno patrimoniale diretto ed euro 7.337,1 a titolo di danno all’immagine, secondo le quote ivi indicate, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.
Esponeva il Requirente che la vicenda aveva tratto origine dall’acquisizione, in data 31.8.2021, di una segnalazione della Guardia di Finanza di Avellino, con cui la Procura erariale era stata notiziata dell’avvenuta emissione, da parte dell’AG penale, in data 25.6.2021, del provvedimento di “avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari”, ex art. 415 bis c.p.p., in merito a plurime ipotesi di reato di truffa aggravata e falso, reati connessi al fenomeno dell’assenteismo da parte di dipendenti del Genio Civile di Avellino (articolazione della Regione Campania –
Direzione Generale per il governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile), nel periodo tra il 30 aprile ed il 13 giugno 2018.
A seguito dell’attività istruttoria della G.d.F., espletata nell’ambito del procedimento penale n. 1946/18, la Procura aveva provveduto alla formulazione degli addebiti, imputando agli interessati la reiterata falsa attestazione della propria presenza sul luogo di lavoro attraverso l’indicazione fittizia, mediante firma autografa, di orari di ingresso in anticipo e orari di uscita posticipati nel registro delle presenze giornaliere o mediante indebita timbratura del cartellino.
Alla segnalazione dei comportamenti illeciti si era giunti, all’esito di un’operazione denominata “assenze geniali”, attraverso il riscontro/confronto tra gli esiti delle attività tecniche di monitoraggio effettuato a distanza mediante telecamere nascoste, servizi occulti di osservazione e pedinamento, rilevazioni emerse dal suddetto sistema cartaceo, un’attività di captazione delle interlocuzioni telefoniche dei soggetti coinvolti.
Nei confronti di tutti gli incolpati, per i medesimi fatti, era stato avviato un procedimento in sede penale, definito con l’applicazione dell’istituto della “messa alla prova”.
Rappresentava inoltre la Procura che tutti gli odierni convenuti erano stati sottoposti a procedimento disciplinare, attivato dalla Regione Campania, e che due di questi procedimenti si erano conclusi con l’irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso per giusta causa (IO e ZO); il procedimento disciplinare avverso De IS e SE si era invece concluso con la sanzione della sospensione dal servizio, rispettivamente per un mese e per sei mesi, mentre il procedimento avverso la SS si era concluso con l’archiviazione.
Nel libello introduttivo della lite, la Procura erariale richiamava le relazioni della G.d.F. che avevano specificato e quantificato per ogni dipendente i giorni ed i tempi delle assenze riscontrate, nonché la correlazione con le attività di interesse personale, che i pubblici dipendenti avevano svolto durante l’orario di servizio. A titolo meramente riassuntivo, esponeva il Requirente che dette attività erano costituite dalla frequentazione di bar, negozi e mercati, dalla sistematica alterazione dell’orario di ingresso e uscita, dall’effettuazione di spese oppure a frequentazioni personali con persone estranee o di palestre.
Evidenziava poi il Requirente che la Dirigente pro tempore SS UD, che avrebbe dovuto a sua volta svolgere un ruolo di generale monitoraggio, aveva omesso di effettuare stringenti controlli, allo scopo di evitare il massiccio fenomeno dell’assenteismo riscontrato, sicché a carico della stessa doveva ritenersi sussistente una responsabilità sussidiaria per condotta omissiva gravemente colposa.
Deduceva, in particolare, che l’Amministrazione regionale era venuta a conoscenza delle condotte assenteistiche solo “a seguito di informazioni assunte dagli organi di stampa”, avendo la SS omesso di segnalare i fatti di cui era a conoscenza in ragione del proprio ufficio, ai sensi dell’art. 52 c.g.c.; tanto, pur avendo avuto contezza del fenomeno assenteistico sin dal settembre 2018, per avere essa SS collaborato con gli inquirenti delegati dal Giudice penale alle operazioni di sequestro probatorio, svoltesi il 6 e 27 settembre 2018.
Il P.M. contestava agli ulteriori convenuti l’elemento soggettivo del dolo per avere gli interessati, con artifizi e raggiri, e in violazione dei propri obblighi di servizio, frodato il Genio Civile di Avellino e, per esso, la Regione Campania, attestando falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro e procurandosi conseguentemente un ingiusto profitto.
In proposito, ravvisava le seguenti poste di danno:
1. un danno patrimoniale diretto, corrispondente alla retribuzione (lorda)
indebitamente percepita in difetto di prestazione lavorativa con assenze addebitate superiori a cinque minuti, per complessivi euro 524,27, dedotto quanto già restituito alla Regione;
2. un danno non patrimoniale all’immagine, derivato dalla lesione del prestigio della Amministrazione datoriale, computato in via equitativa sulla percentuale dei giorni con assenze ingiustificate rispetto ai giorni di servizio per ciascun dipendente, per un totale di euro 7.337,10.
Cumulando le due poste di danno, il pregiudizio complessivo veniva quantificato in euro 7.861,37 e ripartito tra tutti i convenuti secondo il prospetto, di cui a pagina 13 dell’atto di citazione.
Il Requirente individuava, poi, nella Regione Campania l’Amministrazione danneggiata, avendo la stessa subito l’ingiustificato esborso e con detrimento all’immagine in relazione al tempo di verificazione dei fatti.
A seguito della notifica dell’invito a dedurre, erano pervenute nei termini le sole deduzioni difensive della SS. Non ritenendo tali deduzioni idonee a superare o a ridimensionare i prospettati addebiti, il Requirente aveva esercitato l’odierna azione.
Si costituiva in giudizio la sola SS UD, ed eccepiva l’inammissibilità dell’azione spiegata nei propri riguardi, attesa la non configurabilità di una responsabilità amministrativa sussidiaria, con riferimento al danno all’immagine da condotte assenteistiche, quale tipizzato dall’art. 55-quinquies D. Lgs. 165/2001;
rappresentava che la stretta tipizzazione della condotta attiva, consistente nella falsa attestazione della presenza in servizio, la sola che consentiva di prescindere dal giudicato penale, ne impediva l’applicazione alla diversa fattispecie dell’omissione di controllo; precisava che l’attribuzione del danno all’immagine evocato dalla Procura alla Dirigente regionale, a titolo di responsabilità sussidiaria per condotta omissiva, si risolverebbe nell’applicazione analogica dell’art. 55-quinquies ad un comportamento omissivo e tutt’altro che tassativamente determinato, quale quello relativo all’ipotizzata omessa vigilanza sui dipendenti; contestava, nel merito la sussistenza stessa di una condotta omissiva ovvero di una culpa in vigilando, come peraltro ritenuto in sede di procedimento disciplinare, conclusosi con l’archiviazione, atteso che essa Dirigente aveva adempiuto all’obbligo di controllo delle presenze in servizio mediante l’emissione “a campione” di appositi “fogli di controllo” per l’acquisizione della firma dei dipendenti e che tali controlli erano stati eseguiti “nelle diverse fasce orarie”; rappresentava di aver tempestivamente emesso, in data 24.1.2022, in esecuzione di una direttiva della Direzione Generale Lavori Pubblici del 14.1.2022, l’ordine di servizio n. 4, con il quale aveva prontamente adottato le misure organizzative, disponendo che il controllo della presenza del personale in servizio venisse svolto “almeno tre/quattro volte al mese, in fasce orarie diverse, anche eventualmente due volte nello stesso giorno…
mediante la predisposizione e l’inoltro di foglio di controllo”; contestava la sussistenza della colpa grave; concludeva in conformità.
Non si costituivano in giudizio gli ulteriori convenuti, ma SE NE faceva pervenire attestazione di pagamento della somma di euro 570,10, pari all’intero danno patrimoniale ed all’immagine al medesimo addebitato, mentre IO LI provvedeva in corso di giudizio a corrispondere la somma dovuta a titolo di danno patrimoniale pari ad euro 152,43.
All’odierna pubblica udienza, discussa la causa dal P.M. e dal difensore della parte costituita, il Collegio si riservava la decisione.
TT
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di De IS NN, IO LI, SE NE e ZO NG, non costituitisi in giudizio nonostante la rituale notifica dell’atto introduttivo dello stesso.
2. Va quindi dichiarata l’improcedibilità dell’azione nei riguardi di SE NE, avendo questi fatto pervenire l’attestazione dell’integrale pagamento di quanto a lui richiesto, sia a titolo di danno patrimoniale che di danno all’immagine.
3. Quanto ai convenuti De IS, IO e ZO, va scrutinata la sussistenza degli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa per danno patrimoniale, nonché per danno all’immagine.
4. Appare opportuno premettere a tale accertamento una sintetica ricostruzione del quadro normativo vigente in subiecta materia.
Al riguardo, con il d.lgs. n. 150/2009 il legislatore, introducendo nel d.lgs. n.
165/2001 gli artt. 55-quater (licenziamento disciplinare) e 55-quinquies (false attestazioni o certificazioni), ha tipizzato una peculiare fattispecie di danno all’immagine che presenta profili di specialità rispetto alla generale ipotesi derivante da reato, in quanto “la condotta è descritta direttamente dal legislatore nell’ambito dell’art. 55 quater, comma 3 bis (Sez. Riunite., ord. n. 6/2018) e non è richiesto alcun accertamento con sentenza definitiva della ricorrenza di particolari ipotesi delittuose lesive dell’immagine.
Più nel dettaglio, l’art. 55-quinquies, comma 2, ha disciplinato la fattispecie di false attestazioni della presenza in servizio di cui all’art. 55-quater prevedendo che: “Il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché i l danno all'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”.
L’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 116/2016, ha inserito nel corpo dell’art. 55-quater i commi da 3-bis a 3-quinquies; in particolare, il comma 3-quater, con riferimento all’ipotesi di cui al comma 3bis, ha sancito il venir meno della pregiudizialità penale stabilita in via generale per il danno all’immagine, ammettendo nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio “accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze” la proponibilità dell’azione erariale indipendentemente dall’instaurazione di un processo penale e/o dalla sua definizione con sentenza irrevocabile di condanna, in quanto ritenute superflue a fronte di modalità accertative del fatto connotate da peculiare evidenza probatoria (II Sez. Appello, sent. n. 140/2020; Sez. Giur.
Campania, sent. n. 1011/2021).
A tal proposito, si consideri che la rilevazione della presenza in servizio attraverso strumenti di videosorveglianza, lungi dal dover essere necessariamente compiuta dall’Amministrazione datoriale, può altresì essere effettuata nel corso delle indagini investigative disposte in altro procedimento (penale) e da altri soggetti (la G.d.F.).
Trattasi, appunto, di quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale l’accertamento della falsa attestazione della presenza in servizio a carico degli attuali convenuti risulta compiuto dal menzionato corpo militare, su delega dell’Autorità giudiziaria penale, mediante monitoraggio, nel periodo 30.04.2018 - 13.06.2018, attraverso videocamere nascoste installate all’interno e all’esterno dei locali ed ulteriormente corroborate anche da pedinamenti.
In questo modo sono stati riportati in appositi brogliacci gli orari relativi agli ingressi, agli allontanamenti, alle pause effettuate e alle uscite dei dipendenti, odierni evocati, con rilevazione di numerosi episodi di assenteismo perpetrati mediante false annotazioni con firma autografa nel registro cartaceo delle presenze giornaliere (informativa G.d.F. n. 18987/2021, allegati 89, 28, 29, 94, 63 e 64).
Al riguardo, anche la menzionata annotazione cartacea con firma autografa, al pari delle registrazioni delle presenze con modalità telematiche, tutte comunque riscontrate non veritiere per effetto dell’attività di videosorveglianza e pedinamento effettuata dalla G.d.F., va ricondotta nell’alveo della particolare fattispecie di cui al comma 3-bis dell’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, che – come detto - consente di procedere per danno all’immagine senza attendere una sentenza definitiva, risultando tali modalità del tutto equipollenti sotto il profilo dell’efficacia mendace e della loro evidenza probatoria.
5. Quanto all’accertamento della condotta antigiuridica e dannosa, quale tipizzata dal legislatore all’art. 55-quinquies comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dalle indagini della G.d.F., consistite in videoriprese, pedinamenti, intercettazioni, e trasfuse nelle informative n. 18987/2021 e n. 5305/2022, sono emersi innumerevoli episodi di indebito assenteismo intenzionalmente realizzati da tutti gli odierni citati mediante falsa attestazione della presenza in servizio.
Il fenomeno è stato accertato attraverso videoriprese a mezzo telecamere nascoste che, nel periodo in contestazione, hanno consentito analitiche attività di monitoraggio delle condotte dei dipendenti all’interno e all’esterno del Genio Civile di Avellino.
In tale contesto, il monitoraggio compiuto dal ridetto corpo militare attraverso videoriprese, pedinamenti e intercettazioni ha permesso di rilevare a carico di ciascun convenuto: ingressi e uscite non conformi ai previsti orari di lavoro;
allontanamenti illegittimi; prolungamenti della pausa pranzo rispetto a quanto attestato nei registri di presenza e prolungamenti dei permessi brevi concessi oltre l’orario autorizzato; periodi di assenza per servizio in cui gli interessati, ancorché autorizzati ad allontanarsi, venivano sorpresi a svolgere faccende personali estranee ai compiti d’ufficio.
La G.d.F., nelle relazioni acquisite agli atti di causa, ha dettagliatamente specificato e quantificato per ogni dipendente i giorni ed i tempi delle assenze riscontrate, nonché la correlazione con le attività di interesse personale, che i pubblici dipendenti avevano svolto durante l’orario di servizio. A titolo meramente riassuntivo, esponeva il Requirente che dette attività erano costituite dalla frequentazione di bar, negozi e mercati, dalla sistematica alterazione dell’orario di ingresso e uscita, dall’effettuazione di spese oppure a frequentazioni personali con persone estranee o di palestre.
6. Quanto al danno patrimoniale da risarcire, lo stesso è stato quantificato dalla Procura in euro 34,42 per De IS NN ed in euro 489,85 per ZO NG, mentre la IO ha già provveduto al pagamento della somma di euro 152,43, ad essa ascritta in citazione al predetto titolo.
7. Appare sussistere il nesso di causalità tra le descritte condotte assenteistiche e il danno erariale, provocato all’amministrazione -Regione Campania- dall’indebito esborso di denaro in ragione del pagamento di retribuzioni per prestazioni non rese.
8. Si ravvisa altresì la ricorrenza dell’elemento psicologico del dolo, inteso quale volontarietà della condotta illecita, quale pervicace intenzione di violare le più elementari regole di lealtà e onestà, che devono caratterizzare l’espletamento della prestazione lavorativa nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, ai sensi della vigente normativa di rango legislativo e contrattuale e, prima ancora, in osservanza dei principi costituzionali, compendiati negli artt. 97 e 98 della Costituzione.
9. Ricorrono inoltre, nella fattispecie all’esame di questa Corte, i presupposti di legge, di cui all’art. 55-quinquies, comma 2, del D. lgs. 165/2001, onde disporsi il risarcimento del danno all’immagine arrecato all’amministrazione in conseguenza della diffusa e disinvolta condotta assenteistica, la quale ha trovato ampia risonanza nella stampa e nei mass media, gettando discredito sull’amministrazione danneggiata.
10. Quanto all’entità del pregiudizio da risarcire al predetto titolo, ritiene il Collegio di determinare equitativamente il danno all’immagine nella misura di cinque volte il danno patrimoniale, ossia in euro: 172,10, per De IS; 762,15, per IO;
2.449,25, per ZO, al cui pagamento, in favore della Regione Campania, gli stessi vanno condannati.
11. Va quindi esaminata la posizione della dirigente ad interim SS UD, cui il Requirente ha contestato il danno erariale, ma a titolo di responsabilità sussidiaria gravemente colposa, per non aver posto in essere tutte le misure necessarie a scongiurare l’evento dannoso.
11.1 Osserva il Collegio, quanto al danno all’immagine, che l’art. 55-quinquies, comma 2, che ha introdotto l’ipotesi del danno all’immagine da “falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente”, da risarcire anche in assenza di giudicato penale di condanna, costituisce una norma speciale, derogatoria della disciplina posta in via generale per tale tipologia di pregiudizio erariale dall’art. 51, comma 7, del c.g.c.
Tale fattispecie costituisce una figura di danno all’immagine che presenta contorni marcatamente definiti ed è quindi caratterizzata da una stretta tipicità, sicché può prescindersi dal giudicato penale, ma la “falsa attestazione della presenza in servizio” resta la condotta attiva tipica, tassativa e determinata, ai fini dell’azionabilità della pretesa risarcitoria a tale titolo.
La norma in esame, in quanto di carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, atteso che, ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, le leggi “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Tale norma non può pertanto applicarsi alla condotta omissiva, o culpa in vigilando, contestata alla SS, difettando il presupposto della falsa attestazione della presenza in servizio; né tantomeno la fattispecie può ricondursi nell’ambito della generale figura del danno all’immagine da reato, di cui all’art. 51, comma 7, del c.g.c.
in mancanza del giudicato penale di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.
11.2 Quanto alla contestata responsabilità sussidiaria per il danno patrimoniale cagionato dalle condotte assenteistiche, innanzi stigmatizzate, ed ascritto alla convenuta a titolo di culpa in vigilando, la stessa non sussiste.
Va al riguardo rilevato che l’Ufficio per i Procedimenti disciplinari, con provvedimento del 08.08.2022, ha disposto l’archiviazione del procedimento disciplinare instaurato avverso l’odierna convenuta, mettendo in rilievo “l’attività di monitoraggio prevista dal Piano TPCT nel corso degli anni e in particolare dell’anno 2018” e deducendo che la SS “ha sempre svolto un’attività di controllo sul personale con regolarità, dimostrata dai fogli di controllo prodotti in copia, con modalità utilizzate da tutti gli uffici dell’amministrazione” ed ha “adottato numerose disposizioni con riferimento alla gestione del personale ed atte anche alla conoscenza del codice di comportamento, per garantire la legalità”. L’Organo disciplinare ha quindi concluso che la convenuta “nella sua attività presso la struttura in esame ha prodotto disposizioni ed ha sempre prestato attenzione al tema della lotta all’assenteismo”.
Invero, la stessa risulta aver adempiuto all’obbligo di controllo delle presenze in servizio, mediante l’emissione “a campione” di appositi “fogli di controllo” per l’acquisizione della firma dei dipendenti e tali controlli sono stati eseguiti nelle diverse fasce orarie; inoltre, in data 24.01.2022, in esecuzione di una direttiva della Direzione Generale dei Lavori Pubblici del 14.01.2022, ella risulta aver tempestivamente emesso un ordine di servizio, il n. 4, con il quale ha adottato le opportune misure organizzative finalizzate alla vigilanza, disponendo che il controllo del personale in servizio venisse effettuato “almeno tre/quattro volte al mese, in fasce orarie diverse, anche eventualmente due volte nello stesso giorno… mediante la predisposizione e l’inoltro di fogli di controllo”.
Può pertanto ritenersi che la convenuta abbia adottato le necessarie misure di vigilanza, onde prevenire il fenomeno dell’assenteismo.
11.3 Né d’altra parte sussistono sufficienti elementi, onde ritenersi che l’adozione di ulteriori misure organizzative avrebbe impedito ai lavoratori di assentarsi, attestando falsamente la loro presenza in ufficio.
Occorre invero tener conto delle concrete modalità, attraverso cui si è realizzata la condotta assenteistica, atteso che i dipendenti erano soliti assentarsi in più riprese e per brevi lassi temporali, per cui non può ritenersi certo che la suddetta condotta non avrebbe avuto luogo laddove la Dirigente avesse posto in essere una diversa attività di controllo.
11.4 Anche sotto il profilo della colpa grave, secondo la giurisprudenza della Cassazione in tema di culpa in vigilando, occorre considerare se la convenuta abbia effettivamente posto in essere tutto quanto le competeva, quale dirigente, in materia di controllo e vigilanza, al punto che gli eventi verificatisi possano definirsi come imprevedibili e inevitabili. In proposito, è stato rilevato dalla Commissione Disciplinare, che “i resoconti forniti dai dipendenti delegati al controllo delle presenze, nei quali non risultavano criticità, hanno, in modo plausibile, indotto ella a ritenere di agire nel migliore dei modi e quindi ritenere non prevedibili gli accadimenti rilevati dalle indagini delle Forze dell’Ordine”.
In sostanza, l’esito positivo dei controlli effettuati, anche se espletati in tempi diversi dal periodo in contestazione, l’ha indotta a non adottare ulteriori e più stringenti misure di controllo e vigilanza, sicché non può affermarsi che sussista una sua responsabilità gravemente colposa per non aver impedito il comportamento delittuoso dei dipendenti, comportamento che -va rilevato- si è svolto con modalità
“fraudolente”, ed era pertanto difficilmente prevenibile.
12. Ne consegue che la domanda proposta nei riguardi di SS UD va disattesa e la stessa ha diritto al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
13. Gli ulteriori convenuti vanno invece condannati al pagamento, in favore della Regione Campania, delle seguenti somma: euro 34,42 quale danno patrimoniale ed euro 172,10 a titolo di danno all’immagine, per De IS NN; euro 762,15, a titolo di danno all’immagine, per IO LI; euro 489,85 quale danno patrimoniale ed euro 2.449,25 a titolo di danno all’immagine, per ZO NG.
Gli indicati importi risarcitori devono essere, altresì, maggiorati con la rivalutazione monetaria dalla data della denuncia alla Procura contabile (19.3.2021) fino alla presente sentenza e dalla pubblicazione di essa con gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
14. I suddetti convenuti vanno altresì condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Regione Campania, delle spese processuali, liquidate come da nota allegata al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, così provvede:
- dichiara la contumacia dei convenuti De IS, IO, SE e ZO;
- dichiara l’improcedibilità della domanda nei riguardi di SE NE, essendo cessata la materia del contendere nei confronti del medesimo per avvenuto integrale pagamento;
- rigetta la domanda proposta avverso SS UD e dispone, in favore di quest’ultima, il rimborso delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre 15 per cento spese generali, IVA e CPA, ponendole a carico della Regione Campania;
- accoglie la domanda nei riguardi degli ulteriori convenuti e, per l’effetto, li condanna al pagamento, in favore della Regione Campania, delle seguenti somma:
euro 34,42 quale danno patrimoniale ed euro 172,10 a titolo di danno all’immagine, per De IS NN; euro 762,15, a titolo di danno all’immagine, per IO LI; euro 489,85 quale danno patrimoniale ed euro 2.449,25 a titolo di danno all’immagine, per ZO NG, oltre rivalutazione monetaria dalla data della denuncia alla Procura contabile (19.3.2021) fino alla presente sentenza e dalla pubblicazione di essa con gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo;
- condanna De IS, IO e ZO, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Regione Campania, delle spese processuali, liquidate come da nota allegata al dispositivo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 aprile 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Marzia de AL OL NO
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Maurizio Lanzilli)
(firma digitale)
11/05/2026