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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 2/12/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2301/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv. Cignarelli)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv. Ferrelli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4601 del 25/4/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda, proposta da nei Controparte_1 confronti dell si accertava, in capo al ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data Pt_1
1/9/2023, un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10% del totale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e, per l'effetto, si condannava il resistente alla liquidazione di un indennizzo in linea capitale corrispondente all'accertata menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10% del totale, alla refusione delle spese processuali sostenute dalla controparte e al pagamento delle spese di CTU.
L interponeva appello, cui resisteva il lavoratore. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello risulta articolato in tre motivi di gravame, con cui l'appellante, rispettivamente, evidenzia l'erroneità della suddetta pronuncia per contraddittorietà e violazione dell'art. 101 c.p.c., denuncia il travisamento dei fatti e degli atti processuali, e contesta la decisione sulle spese di lite perché emessa in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Le doglianze si rivelano nel complesso manifestatamente fondate.
Invero, il primo giudice ha accertato che il era portatore di un grado di menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica pari al 10% del totale - in conformità agli esiti dell'accertamento peritale espletato e depositato in data 27/1/2025 - laddove, però, l aveva già riconosciuto proprio la medesima Pt_1 prestazione indicata nella gravata sentenza ed aveva già erogato all'odierno appellato l'importo corrispondente alla suddetta invalidità, come dedotto, peraltro, dallo stesso ricorrente (v. punto 2 del ricorso introduttivo e, segnatamente, la nota dell del 30/11/2023, che riconosceva anche l'inabilità temporanea Pt_1 di 87 giorni dall'1/9/2023 al 26/11/2023).
In tal modo, il Tribunale capitolino ha accolto una domanda, in realtà, nemmeno proposta, dal momento che il ricorso introduttivo era diretto ad ottenere una prestazione pari al 17% o, comunque,
“superiore a quanto riconosciuto dall' in sede amministrativa” (v. le conclusioni dello stesso ricorso). Pt_1
In quest'ottica, risulta difficilmente comprensibile il passaggio della motivazione dell'impugnata sentenza, in cui si afferma che “il ricorso proposto in questa sede dal dovrà trovare, in ogni caso, CP_1 accoglimento in quanto il valore percentuale [del 10%] di menomazione permanente della propria integrità psico-fisica, già riconosciuto e valutato come tale, negli stessi termini, in sede amministrativa, da parte dell risulta adesso, all'esito della CTU medico-legale, dotato di una molto più ampia e complessa Pt_1 estrinsecazione valutativa dei postumi invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro di cui è causa, anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000”.
Del resto, l'asserita “nuova estrinsecazione valutativa del danno permanente operata dal CTU medico- legale” risulta clamorosamente smentita dallo stesso ausiliario, il quale ha osservato che è “condivisibile il giudizio valutativo dell' [poiché] risulta evidente, nel caso di specie, come, nel determinismo del danno Pt_1 alla salute conseguente all'infortunio lavorativo, l abbia valorizzato non solamente l'aspetto Pt_1 anatomico, ma altresì i suoi risvolti di natura funzionale, anche in considerazione (seppure in assenza di dirimente documentazione fornita dal ricorrente) della descritta preesistenza di natura extralavorativa”, concludendo nel senso che risulta “congrua la valutazione del 10% del 30/11/2023”, a conferma, pertanto, della correttezza dell'operato dell . Pt_1 Per quanto fin qui esposto, l'impugnata sentenza deve essere in toto riformata, con rigetto dell'originaria domanda proposta dal . CP_1
Ne consegue che quest'ultimo va condannato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio
(liquidate in dispositivo) nonché al pagamento di quelle di CTU (determinate con separato decreto).
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
[...]
nei confronti dell CP_1 Pt_1
b - condanna il alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, CP_1 quanto al primo grado, nella misura determinata dal Tribunale e, quanto al presente grado, in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Cpa e Iva come per legge;
c - pone definitivamente le spese dell'espletata CTU a carico dell'appellato.
Roma, 2/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER EL)