Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 28/11/2025, n. 21487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21487 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13830/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13830 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Gorini, Enrico Mario Belloli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Gorini in Milano, via della Commenda 35;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. k10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data 27.4.22
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. ES TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in oggetto ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 19.04.2018.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. K10/-OMISSIS- del 27.04.2022 ha respinto la domanda dell’interessato, essendo emersa la mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente la concessione della cittadinanza stessa.
In particolare, dal Certificato del Casellario Giudiziale, acquisito agli atti, sul conto dell’istante emergevano i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- 22/10/2015: Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano, per i reati di cui agli artt.110, 615 ter, 110. 640 c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico in concorso, truffa in concorso); disposta la sospensione del processo nei confronti degli irreperibili.
Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza, e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale del 04.03.2022, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, trasmessa in pari data al destinatario mediante inserimento sul sistema telematico di gestione della pratica e letta dall’interessato in data 29.03.2022.
A tale comunicazione, il richiedente non dava riscontro, facendo pervenire le proprie osservazioni, così da fornire nuovi ed utili elementi per una definizione favorevole del procedimento.
Al riguardo, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione di norme di legge (art.9, comma I, lettera f) della Legge n.91/1992, dell’art. 445 co. 2 e 167 c.p.), per eccesso di potere e per illogicità della motivazione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al ricorso e ha depositato una relazione di causa con la quale ha eccepito l’infondatezza dello stesso.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di condividere le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria formulata dal ricorrente.
In via preliminare appare utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’Amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944 del 2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Consiglio di Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Tanto premesso, nel caso di specie il provvedimento di rigetto fonda il giudizio di inaffidabilità del richiedente sul seguente elemento pregiudizievole di carattere penale:
- 22/10/2015: Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano, per i reati di cui agli artt.110, 615 ter, 110. 640 c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico in concorso, truffa in concorso).
Tuttavia, come rappresentato dallo stesso ricorrente e come risultante dagli atti, con sentenza n. -OMISSIS- in data 26 settembre 2016, l’odierno ricorrente è stato assolto dal fatto contestato per “non avere commesso il fatto”.
L’Amministrazione sul punto si è limitata ad evidenziare nella propria relazione l’assenza di collaborazione da parte dell’odierno ricorrente che, nonostante la comunicazione del preavviso di rigetto e la lettura di esso, avrebbe completamente omesso la sua partecipazione al procedimento amministrativo mediante la trasmissione di copia del provvedimento, il che avrebbe potuto consentire la realizzazione di un esito favorevole per la sua istanza.
Osserva il Collegio che se è vero quanto rilevato dall’Amministrazione, è altresì vero che nel caso di specie l’Amministrazione ha comunque valorizzato un procedimento penale ancora in corso di svolgimento senza prendere in considerazione – in modo autonomo ed a prescindere dai rilievi di parte – le risultanze processuali già note al momento dell’emanazione del provvedimento di rigetto.
Ne consegue che l’Amministrazione ha fondato la propria decisione su un presupposto errato, dando rilievo ad una fattispecie penale che si era già conclusa con una sentenza di assoluzione.
Ritiene il Collegio che, dunque, il provvedimento gravato sia affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto.
Ne consegue dunque che, in accoglimento del ricorso proposto, il diniego di cittadinanza deve essere annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione nel rivalutare la posizione complessiva del richiedente.
Le spese di lite, in considerazione delle circostanze di fatto e di diritto, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES TO, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.