CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di atti persecutori, la richiesta di ammonimento indirizzata al questore non preclude alla persona offesa la possibilità di ricorrere alla tutela penale sporgendo successiva querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, ove sia stata già presentata querela non può poi invocarsi l'intervento preventivo del questore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2025, n. 8347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8347 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
08347-25 in caso di diffusione der presente provvedimento alità e REPUBBLICA ITALIANA gli a n cativi, In nome del Popolo Italiano 62 ૩ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d.lgs. 1 QUINTA SEZIONE PENALE Q a rich ☐ imposto dalla legge Composta da: OS EZ -Presidente - Sent. n. sez. 20/2025 -UP 09/01/2025 LF IA R.G.N. 35746/2024 IA ER ON -Relatore - AT AC CA NO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA ER ON;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore di parte civile, avvocato DE LUCA LUCIANO, che si riporta aila memoria già in atti contenente conclusioni e nota spese di cui chiede la liquidazione. Udito il difensore del ricorrente, avvocato BUONGIOVANNI ARTURO, che espone i motivi di impugnazione e insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città che ha dichiarato LO TO colpevole di atti persecutori in danno della collega di lavoro, IT BI, essendo entrambi dipendenti del Ministero dell'Interno, con la quale aveva intrattenuto una decennale relazione sentimentale extraconiugale, e di accesso abusivo al sistema informatico-telematico in uso alla Polizia di Stato, aggravato dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale e dall'accesso a sistemi relativi all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 615-ter co. 2 n. 1 e co. 3 cod. pen. ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice, con il beneficio della non menzione - della condanna sul certificato penale, confermando nel resto la sentenza appellata.
2. Il ricorso per cassazione è affidato ai difensori di fiducia, avvocati Enzo e Valentina Clemente, che svolgono sei motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Violazione dell'art. 612-bis in difetto della condizione di procedibilità, sostenendosi che la richiesta di ammonimento ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009, rivolta dalla persona offesa al Questore, costituisca rinuncia tacita alla successiva querela nei confronti della medesima persona, ravvisandosi nell'opzione per la tutela amministrativa una preclusione della possibilità di ricorrere alla tutela penale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di ulteriori condotte moleste o minacciose. Nel caso di specie, a seguito della richiesta di ammonimento formulata dalla p.o. il 7.2.2020, per fatti antecedenti, pur essendo cessati i rapporti con l'imputato, che nel semestre successivo non aveva posto alcun ulteriore atto persecutorio in danno della BI, quest'ultima si è, invece, determinata a sporgere querela. Ci si duole del vizio argomentativo che affligge la sentenza impugnata che, nel replicare all'eccezione, ha utilizzato argomenti inconferenti, peraltro accedendo a una interpretazione in malam partem della norma, che si rivela illogica e contraddittoria oltre che elusiva della ratio legis, che è quella di individuare, negli artt. 612 bis cod. pen. e 8 d.l. n. 11/2009, strumenti di tutela tra loro alternativi. Insta, in subordine, per la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell' art. 8 comma 1 del D. L. n. 11 del 2009, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Carta Costituzionale.
2.2. Vizi della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità per il delitto di atti persecutori e violazione della regola di giudizio dell'oltre il ragionevole dubbio. In particolare, ci si duole dell'omesso prudente scrutinio del vaglio di attendibilità della p.o., costituita parte civile, sulle cui esclusive dichiarazioni si fonda la condanna, avendo omesso la Corte di appello di cogliere la reciprocità delle condotte prevaricatrici e persecutorie, e ignorato le obiezioni difensive in merito alla tenuta logica di plurimi punti della narrazione proveniente dalla p.o.. Neppure la sentenza impugnata avrebbe dato esauriente risposta alle censure dell'appellante in merito alla insussistenza di minacce e molestie, rinvenendosi in sentenza solo generiche affermazioni, non concretamente supportate dalla indicazione di specifici episodi significativi di tali condotte, così come non vi sarebbe riscontro probatorio del requisito dell'abitualità. 2 2.3. Vizi della motivazione in relazione alla prova dell'evento del delitto di stalking, riscontrandosi nella sentenza impugnata la totale assenza di argomentazione che dia conto dell'accertamento dell'idoneità degli elementi di prova raccolti a produrre uno degli alternativi eventi della fattispecie, secondo il percorso euristico delineato dalla Corte costituzionale ( sent. n. 172/2014).
2.4. Violazione dell'art. 615-ter e correlati vizi della motivazione sono denunciati con riguardo allo scrutinio dell'elemento soggettivo del reato di accesso abusivo al sistema telematico- informatico della Polizia di Stato da parte dell'imputato, che, in realtà, secondo la tesi difensiva, stava svolgendo una esercitazione pratica avendo ricevuto le credenziali di accesso al sistema di archiviazione in uso alla Questura di Milano solo pochi giorni prima, senza somministrazione di alcuna formazione specifica. La Corte di appello ha replicato sul punto affermando apoditticamente che l'imputato non avrebbe offerto prova della tesi sostenuta, laddove, invece, la difesa appellante aveva chiesto di produrre, mediante rinnovazione dell'istruttoria, l'atto di nomina del TO quale incaricato al trattamento dei dati personali, sopravvenuto ai fatti in contestazione, e di assumere la testimonianza del v.isp. Ferro, quale tutor del sistema, per dimostrare l'assenza di consapevolezza in merito alle procedure di accesso al sistema e, quindi, del dolo, istanza rigettata dalla Corte di appello per la non decisività delle prove.
2.5. Violazione dell'art. 62-bis e correlati vizi della motivazione, del tutto omessa, in merito al mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'emersione nel processo di plurimi indici positivi.
2.6. Analoghi vizi vengono dedotti anche in relazione alle statuizioni civili, dolendosi il ricorrente della mancanza di prova del danno patrimoniale. In particolare, si denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il Giudice di primo grado, le cui statuizioni la Corte di appello ha confermato, avrebbe liquidato equitativamente solo il danno non patrimoniale, affermazione smentita, secondo la Difesa, dalle statuizioni rese sul punto dalla sentenza appellata.
3. Ha depositato memoria di costituzione la parte civile, IT BI, per il tramite dell'avvocato Federico Luppi, il quale conclude per il rigetto del ricorso, anche ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, e chiede la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità come da nota spese depositata.
4.Ha depositato memoria (tardivamente, in data 08.01.2025) il difensore dell'imputato, contenente replica alla requisitoria del P.G, insistendo nei motivi e concludendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato.
1. Non coglie nel segno il primo motivo, che verte sulla questione pregiudiziale della procedibilità a querela della persona offesa, sostenendosi, da parte della Difesa ricorrente, che la misura dell'ammonimento da parte del Questore, prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 (convertito in legge n. 39 del 23 aprile 2009) sia alternativa alla querela;
cosicchè, 3 una volta che la persona offesa abbia formulato istanza all'autorità di pubblica sicurezza ( nel caso di specie la persona offesa ha chiesto l'ammonimento dell'imputato in data 07 febbraio 2020, accolta il 24/04/2020), le sarebbe inibita la possibilità di proporre valida querela, in quanto, optando in favore dell'intervento dell'autorità amministrativa, avrebbe tacitamente rinunciato alla tutela penale, e, quindi, alla possibilità di proporre querela.
1.1. L'art. 8 comma 4 del citato testo normativo prevede uno speciale regime di procedibilità officiosa per i delitti di cui agli artt. 612-bis e 612-ter nell'ipotesi in cui l'autore del fatto sia soggetto ammonito dal Questore, con riguardo alle sole condotte realizzate successivamente alla notificazione dell'ammonimento, non ricorrendo le quali, il delitto è procedibile a querela della p.o., che, però, come detto, non sarebbe validamente proponibile dalla p.o., stante la ravvisata (dalla Difesa) incompatibilità della richiesta di ammonimento con la volontà di querelarsi.
1.2. La prospettazione difensiva non è condivisibile, atteso che nessuna norma, né principio di diritto, equipara la richiesta di ammonimento -indirizzata al Questore- alla rinuncia tacita a sporgere querela di cui all'art. 124 commi terzo e quarto cod. pen. Semmai, è vero il contrario, come si evince dal confronto tra gli artt. 612 -bis cod. pen. e l'art. 8 del d.l. n. 11/2009. Tale ultima disposizione di legge prevede, infatti, che la persona offesa, prima di presentare la querela, può rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza per esporre i fatti e avanzare una richiesta di ammonimento al Questore: "Fino a quando non proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore" e "il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni" (comma 2). I commi successivi contengono una disciplina di raccordo del potere de quo, avente connotazione preventivo-amministrativa, con quello penale, prevedendo che "si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo" (art. 8 comma 4 cit. ) 1.3. Come correttamente osservato dalla Corte di appello ( pg. 17), la predetta disposizione di legge stabilisce un rapporto di incompatibilità esclusivamente 'unilaterale', nel senso che, come si evince dall'incipit della norma Fino a quando non è presentata querela", una volta richiesto "1 il procedimento penale e la punizione del colpevole, non è più consentito alla p.o. il ricorso alla tutela preventiva, e tale preclusione trova un suo fondamento logico nella natura dell'ammonimento, configurato come strumento di tutela preventiva con finalità dissuasive, onde scoraggiare ogni forma di persecuzione. Tale è l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha rilevato che l'ammonimento è preordinato a che gli atti persecutori 4 posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili ( C.d.S., Sez. III, n. 2599/2015; T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 720/2021.), che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto teso a evitare che le azioni sanzionate persistano e provochino danni irrimediabili ( T.A.R. Sicilia, Sez. IV, n.2009/2019, conf. C.d.S., Sez. III., n. 2545/2020 in cui si legge anche che "Come si evince dal combinato disposto delle norme citate, lo strumento dell'ammonimento è essenzialmente destinato a prevenire la recrudescenza dei fenomeni patologici talvolta caratterizzanti le relazioni umane, anche di impronta affettiva, laddove una delle parti assuma atteggiamenti di prevaricazione ed indebita ingerenza nella sfera morale dell'altra. La finalità preventiva della misura è destinata ad operare sia sul piano dell'evoluzione delle vicende relazionali che hanno manifestato sintomi degenerativi, laddove l'autore delle condotte descritte si attenga all'ammonimento del questore, sia sul piano strettamente processuale, laddove la vittima, una volta conseguito l'effetto preventivo proprio dell'ammonimento da essa sollecitato, si astenga dal presentare la querela, costituente ordinariamente la condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 612 bis c.p.. La correlazione tra la disciplina amministrativa e quella penale, insieme alla finalità preventiva della disposizione, nel duplice senso innanzi evidenziato, induce a ritenere che l'intervento del Questore non sia ancorato ai medesimi presupposti di quello penale, distinguendosene sia sul piano della ricognizione dei fatti atti a legittimarlo sia in relazione ai mezzi di prova utili al loro accertamento." ( pronuncia quest'ultima richiamata da Sez. 5 n. n. 34474 del 03/06/2021, Rv. 281771).
1.4. Per vero, oltre al criterio letterale e a quello dell'argomento 'a contrario' (espresso dal brocardo per cui il legislatore" ubi voluit, dixit, ubi noluit, tacuit), atteso che il potere di chiedere l'ammonimento al Questore è riconosciuto, espressamente, solo al soggetto che non abbia ancora sporto querela, sorregge la interpretazione che si propone anche il c.d. argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto), per cui a ciascun enunciato normativo deve essere attribuito il significato che corrisponde alla volontà dell'emittente o autore dell'enunciato, cioè del legislatore in concreto, del legislatore storico ( Sez. U pen., n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, non mass. sul punto). Ebbene, il legislatore ha esplicitato in apertura della legge n. 11 del 2009, la intentio legis, costituita dalla "necessità e urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio".
1.5. Se, allora, l'ammonimento del Questore assolve, nell'ottica del legislatore, a una funzione preventiva e, al contempo, rafforzativa della tutela della sicurezza della collettività (Sez. 5, n. 17350 del 20/01/2020, Rv. 279401), risulterebbe dissonante rispetto a tali duplici rationes l'attribuzione, all'istanza di ammonimento, di un significato abdicativo alla tutela penale. 1.6. Risulta, invece, congruente con la descritta natura dell'ammonimento, la preclusione 'unilaterale', con la quale si apre l'art. 8 cit., giacchè al di là del dato letterale e intenzionale - v'è da osservare che non avrebbe alcuna giustificazione razionale - e ne vanificherebbe lo scopo dichiarato la richiesta di intervento preventivo quando si è già fatto ricorso alla tutela penale, connotata in termini repressivi, anche in ragione della considerazione che l'autorità giudiziaria, una volta attivata con la querela, può intervenire ricorrendo a sua volta a strumenti cautelari, ciò che renderebbe superfluo il ricorso - anche - alla tutela preventiva amministrativa.
1.7. Vale la pena, infine, ricordare come ha condivisibilmente evidenziato il Procuratore generale che la giurisprudenza di legittimità che pure, finora, non si è interessata specificamente della questione posta dal ricorrente nondimeno, ha implicitamente escluso una ragione di incompatibilità tra promovimento del procedimento amministrativo ed azionamento di quello penale per gli stessi fatti delittuosi, laddove ha affermato che il "dies a quo" per la proposizione della querela debba essere individuato nella richiesta di ammonimento del Questore, avanzata dalla persona offesa a seguito di una serie di atti delittuosi ( Sez. 5, n. 12509 del 17/11/2015, rv. 266839).
1.8. Le osservazioni svolte conducono a ritenere non fondata la prospettazione difensiva con la quale si vorrebbe ricollegare alla preventiva richiesta di ammonimento l'effetto di una tacita rinuncia alla querela, la quale presuppone, come è noto, comportamenti 'univoci e concludenti' incompatibili con la volontà di querelarsi, non rinvenibili nella richiesta di ammonimento, sia per la assenza di chiari indici normativi in tal senso sia perché la richiesta di intervento preventivo non esprime una univoca volontà di rinuncia a quella di successivamente querelare.
1.9. Il principio che deve essere affermato è che, mentre non può invocarsi l'intervento preventivo del Questore, se la persona offesa ha già presentato querela per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., diversamente, secondo il chiaro tenore letterale e alla luce della ratio legis, la persona offesa che abbia richiesto al Questore di emettere l'ammonimento, può presentare querela chiedendo la punizione del colpevole.
2. La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, in via subordinata, per asserito contrasto dell' art. 8 comma 1 del D. L. n. 11 del 2009 con gli artt. 3 e 25 della Carta Costituzionale, data la disparità di trattamento tra situazioni analoghe e per violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali, è manifestamente infondata - non ricorrendo, per quanto detto, situazioni analoghe diversamente trattate dal legislatore né una indeterminatezza della descrizione normativa (cfr. Sez. 5 n. 17350 del 20/01/2020 Rv. 279401 che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, in relazione agli artt. 3, 13, 117, comma 1, Cost. e 5 della Convenzione EDU, in quanto la previsione del potere di ammonimento od invito orale al soggetto segnalato per atti persecutori a tenere una condotta conforme a legge non è norma incriminatrice, ma disciplina il procedimento di competenza del questore, effettivo destinatario della norma, e la condotta oggetto di intimazione ha un contenuto certo e ben definito nelle sue linee portanti perché riferito al disposto di cui all'art. 6 612-bis cod. pen.) - oltre che priva di rilevanza nel caso di specie, atteso che, come emerge dalla sentenza di primo grado, le condotte persecutorie sono proseguite dopo l'ammonimento (pg. 5 a proposito delle querele, presentate successivamente all'ammonimento, dalla p.o. e dell'accesso dell'imputato sul luogo di lavoro della donna), ciò che fonda la procedibilità officiosa per il delitto di atti persecutori.
3. Gli altri motivi sono inammissibilmente declinati, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod. proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). E' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. In particolare, il motivo con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio con specifico riferimento allo scrutinio di attendibilità della persona offesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, per come formulati, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte di appello, in breve, ha effettuato il predetto scrutinio, con raro scrupolo e puntuali osservazioni a confutazione di ciascuna delle molteplici censure svolte sul punto dell'appellante per scardinare l'attendibilità della p.o. ( pg. 23 e ss. ), anche attraverso il richiamo alle altrettanto attente e pertinenti valutazioni del Giudice di primo grado.
4.1. Correttamente, è stato richiamato il principio di diritto, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod.proc.pen., relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole 7 alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).
5. Parimenti infondate sono le doglianze con le quali è dedotta la insussistenza dei presupposti del reato, in specie dell'abitualità della condotta, e di uno degli eventi alternativi della fattispecie declinati dall'art. 612-bis cod. pen. Omette, anche in tal caso, il ricorrente di misurarsi con gli argomenti con i quali i giudici di merito hanno prodotto una esauriente motivazione sui punti suddetti, esaminando le prove che riconducono i fatti alla responsabilità dell'imputato e identificando un rapporto di causalità tra le gravi e reiterate condotte collegate dal nesso di abitualità, specificamente contestate, e la produzione di un generalizzato clima di unilaterale sopraffazione e violenza ( a smentire la tesi della reciprocità propugnata dal ricorrente), di cui è stata ragionevolmente apprezzata l'idoneità ansiogena e intimidatoria "confessata dall'imputato e di cui egli stesso ha riconosciuto il disvalore" (pg. 29), e che ha portato la parte lesa a modificare le sue abitudini e a richiedere l'intervento dell'autorità.
6. Interamente riversato in fatto, rivalutativo e generico, per c.d. a-specifictà estrinseca, il motivo di censura relativo al delitto di cui all'art. 615-ter, rispetto agli argomenti spesi dalla Corte di appello a pg. 30 ss., in cui ha, in primo luogo, ricordato la natura di reato di mera condotta del delitto di accesso abusivo al sistema informatico, che si perfeziona con l'introduzione nel sistema, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa, esulando, quindi, dalla fattispecie delittuosa il nesso causale, sulla cui asserita mancanza si imperniano le doglianze difensive ( Sez. 5, n. 11689 del 06/02/2007 Rv. 236221). Quindi, replicando alla doglianza incentrata sull'elemento soggettivo del reato qui riproposta - ha argomentato, con valutazione affatto illogica, e perciò non censurabile dinanzi al giudice di legittimità, in merito alla ritenuta inattendibilità della versione difensiva dell'accesso inconsapevole, in quanto avversata da precisi e concordanti elementi indiziari, e sottolineando lo spiccato carattere novativo della tesi in quella sede propugnata rispetto alle dichiarazioni rese dall'imputato durante l'interrogatorio (pg. 33). La valutazione della Corte di appello non fonda, quindi, come sostiene il ricorrente, sulla mancanza di prova per cui era stata chiesta la integrazione istruttoria in appello.
7.La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti è priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha - specificamente affrontato il tema del giudizio di comparazione delle circostanze, integrando la sentenza di primo grado( pg. 35), con argomenti ancorati alla gravità dei fatti e alla personalità dell'autore. Come è noto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e 8 siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), Contaldo, Rv. 245931). Non si rinvengono, dunque, nella specie, elementi di criticità, stante peraltro l'esauriente motivazione della sentenza impugnata sul punto.
8. Non ha alcun pregio la doglianza afferente alle statuizioni civili. La Corte di appello si esprime chiaramente, interpretando la sentenza di primo grado, come è in suo potere, e afferma che, alla luce di una complessiva lettura della sentenza, emerge come la liquidazione equitativa abbia avuto a oggetto esclusivamente il danno non patrimoniale, al di là di imprecisioni espressive.
8.1. La Corte di appello ha corretto l'evidente errore materiale della prima sentenza, nella quale, al di là della generica affermazione che la liquidazione afferisse anche al danno patrimoniale, in realtà non è rinvenibile alcun riferimento a quest'ultimo, di qui l'evidenza che la liquidazione, anche in ragione dell'importo, riguardasse esclusivamente il danno non patrimoniale. La doglianza difensiva, che ha riguardo ai danni patrimoniali, non classificati né quantificati, è pertanto infondata.
9. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere anche condannato alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla persona offesa costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3162,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 09 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Maria Teresa Bethonte Neon Semillo Il Presidente RO ZU DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 FEB 2025 ogoi. IL CANCELLIERE ESPERTO RI ON 9
udita la relazione svolta dal Consigliere IA ER ON;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore di parte civile, avvocato DE LUCA LUCIANO, che si riporta aila memoria già in atti contenente conclusioni e nota spese di cui chiede la liquidazione. Udito il difensore del ricorrente, avvocato BUONGIOVANNI ARTURO, che espone i motivi di impugnazione e insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città che ha dichiarato LO TO colpevole di atti persecutori in danno della collega di lavoro, IT BI, essendo entrambi dipendenti del Ministero dell'Interno, con la quale aveva intrattenuto una decennale relazione sentimentale extraconiugale, e di accesso abusivo al sistema informatico-telematico in uso alla Polizia di Stato, aggravato dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale e dall'accesso a sistemi relativi all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 615-ter co. 2 n. 1 e co. 3 cod. pen. ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice, con il beneficio della non menzione - della condanna sul certificato penale, confermando nel resto la sentenza appellata.
2. Il ricorso per cassazione è affidato ai difensori di fiducia, avvocati Enzo e Valentina Clemente, che svolgono sei motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Violazione dell'art. 612-bis in difetto della condizione di procedibilità, sostenendosi che la richiesta di ammonimento ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009, rivolta dalla persona offesa al Questore, costituisca rinuncia tacita alla successiva querela nei confronti della medesima persona, ravvisandosi nell'opzione per la tutela amministrativa una preclusione della possibilità di ricorrere alla tutela penale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di ulteriori condotte moleste o minacciose. Nel caso di specie, a seguito della richiesta di ammonimento formulata dalla p.o. il 7.2.2020, per fatti antecedenti, pur essendo cessati i rapporti con l'imputato, che nel semestre successivo non aveva posto alcun ulteriore atto persecutorio in danno della BI, quest'ultima si è, invece, determinata a sporgere querela. Ci si duole del vizio argomentativo che affligge la sentenza impugnata che, nel replicare all'eccezione, ha utilizzato argomenti inconferenti, peraltro accedendo a una interpretazione in malam partem della norma, che si rivela illogica e contraddittoria oltre che elusiva della ratio legis, che è quella di individuare, negli artt. 612 bis cod. pen. e 8 d.l. n. 11/2009, strumenti di tutela tra loro alternativi. Insta, in subordine, per la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell' art. 8 comma 1 del D. L. n. 11 del 2009, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Carta Costituzionale.
2.2. Vizi della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità per il delitto di atti persecutori e violazione della regola di giudizio dell'oltre il ragionevole dubbio. In particolare, ci si duole dell'omesso prudente scrutinio del vaglio di attendibilità della p.o., costituita parte civile, sulle cui esclusive dichiarazioni si fonda la condanna, avendo omesso la Corte di appello di cogliere la reciprocità delle condotte prevaricatrici e persecutorie, e ignorato le obiezioni difensive in merito alla tenuta logica di plurimi punti della narrazione proveniente dalla p.o.. Neppure la sentenza impugnata avrebbe dato esauriente risposta alle censure dell'appellante in merito alla insussistenza di minacce e molestie, rinvenendosi in sentenza solo generiche affermazioni, non concretamente supportate dalla indicazione di specifici episodi significativi di tali condotte, così come non vi sarebbe riscontro probatorio del requisito dell'abitualità. 2 2.3. Vizi della motivazione in relazione alla prova dell'evento del delitto di stalking, riscontrandosi nella sentenza impugnata la totale assenza di argomentazione che dia conto dell'accertamento dell'idoneità degli elementi di prova raccolti a produrre uno degli alternativi eventi della fattispecie, secondo il percorso euristico delineato dalla Corte costituzionale ( sent. n. 172/2014).
2.4. Violazione dell'art. 615-ter e correlati vizi della motivazione sono denunciati con riguardo allo scrutinio dell'elemento soggettivo del reato di accesso abusivo al sistema telematico- informatico della Polizia di Stato da parte dell'imputato, che, in realtà, secondo la tesi difensiva, stava svolgendo una esercitazione pratica avendo ricevuto le credenziali di accesso al sistema di archiviazione in uso alla Questura di Milano solo pochi giorni prima, senza somministrazione di alcuna formazione specifica. La Corte di appello ha replicato sul punto affermando apoditticamente che l'imputato non avrebbe offerto prova della tesi sostenuta, laddove, invece, la difesa appellante aveva chiesto di produrre, mediante rinnovazione dell'istruttoria, l'atto di nomina del TO quale incaricato al trattamento dei dati personali, sopravvenuto ai fatti in contestazione, e di assumere la testimonianza del v.isp. Ferro, quale tutor del sistema, per dimostrare l'assenza di consapevolezza in merito alle procedure di accesso al sistema e, quindi, del dolo, istanza rigettata dalla Corte di appello per la non decisività delle prove.
2.5. Violazione dell'art. 62-bis e correlati vizi della motivazione, del tutto omessa, in merito al mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'emersione nel processo di plurimi indici positivi.
2.6. Analoghi vizi vengono dedotti anche in relazione alle statuizioni civili, dolendosi il ricorrente della mancanza di prova del danno patrimoniale. In particolare, si denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il Giudice di primo grado, le cui statuizioni la Corte di appello ha confermato, avrebbe liquidato equitativamente solo il danno non patrimoniale, affermazione smentita, secondo la Difesa, dalle statuizioni rese sul punto dalla sentenza appellata.
3. Ha depositato memoria di costituzione la parte civile, IT BI, per il tramite dell'avvocato Federico Luppi, il quale conclude per il rigetto del ricorso, anche ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, e chiede la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità come da nota spese depositata.
4.Ha depositato memoria (tardivamente, in data 08.01.2025) il difensore dell'imputato, contenente replica alla requisitoria del P.G, insistendo nei motivi e concludendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato.
1. Non coglie nel segno il primo motivo, che verte sulla questione pregiudiziale della procedibilità a querela della persona offesa, sostenendosi, da parte della Difesa ricorrente, che la misura dell'ammonimento da parte del Questore, prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 (convertito in legge n. 39 del 23 aprile 2009) sia alternativa alla querela;
cosicchè, 3 una volta che la persona offesa abbia formulato istanza all'autorità di pubblica sicurezza ( nel caso di specie la persona offesa ha chiesto l'ammonimento dell'imputato in data 07 febbraio 2020, accolta il 24/04/2020), le sarebbe inibita la possibilità di proporre valida querela, in quanto, optando in favore dell'intervento dell'autorità amministrativa, avrebbe tacitamente rinunciato alla tutela penale, e, quindi, alla possibilità di proporre querela.
1.1. L'art. 8 comma 4 del citato testo normativo prevede uno speciale regime di procedibilità officiosa per i delitti di cui agli artt. 612-bis e 612-ter nell'ipotesi in cui l'autore del fatto sia soggetto ammonito dal Questore, con riguardo alle sole condotte realizzate successivamente alla notificazione dell'ammonimento, non ricorrendo le quali, il delitto è procedibile a querela della p.o., che, però, come detto, non sarebbe validamente proponibile dalla p.o., stante la ravvisata (dalla Difesa) incompatibilità della richiesta di ammonimento con la volontà di querelarsi.
1.2. La prospettazione difensiva non è condivisibile, atteso che nessuna norma, né principio di diritto, equipara la richiesta di ammonimento -indirizzata al Questore- alla rinuncia tacita a sporgere querela di cui all'art. 124 commi terzo e quarto cod. pen. Semmai, è vero il contrario, come si evince dal confronto tra gli artt. 612 -bis cod. pen. e l'art. 8 del d.l. n. 11/2009. Tale ultima disposizione di legge prevede, infatti, che la persona offesa, prima di presentare la querela, può rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza per esporre i fatti e avanzare una richiesta di ammonimento al Questore: "Fino a quando non proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore" e "il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni" (comma 2). I commi successivi contengono una disciplina di raccordo del potere de quo, avente connotazione preventivo-amministrativa, con quello penale, prevedendo che "si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo" (art. 8 comma 4 cit. ) 1.3. Come correttamente osservato dalla Corte di appello ( pg. 17), la predetta disposizione di legge stabilisce un rapporto di incompatibilità esclusivamente 'unilaterale', nel senso che, come si evince dall'incipit della norma Fino a quando non è presentata querela", una volta richiesto "1 il procedimento penale e la punizione del colpevole, non è più consentito alla p.o. il ricorso alla tutela preventiva, e tale preclusione trova un suo fondamento logico nella natura dell'ammonimento, configurato come strumento di tutela preventiva con finalità dissuasive, onde scoraggiare ogni forma di persecuzione. Tale è l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha rilevato che l'ammonimento è preordinato a che gli atti persecutori 4 posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili ( C.d.S., Sez. III, n. 2599/2015; T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 720/2021.), che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto teso a evitare che le azioni sanzionate persistano e provochino danni irrimediabili ( T.A.R. Sicilia, Sez. IV, n.2009/2019, conf. C.d.S., Sez. III., n. 2545/2020 in cui si legge anche che "Come si evince dal combinato disposto delle norme citate, lo strumento dell'ammonimento è essenzialmente destinato a prevenire la recrudescenza dei fenomeni patologici talvolta caratterizzanti le relazioni umane, anche di impronta affettiva, laddove una delle parti assuma atteggiamenti di prevaricazione ed indebita ingerenza nella sfera morale dell'altra. La finalità preventiva della misura è destinata ad operare sia sul piano dell'evoluzione delle vicende relazionali che hanno manifestato sintomi degenerativi, laddove l'autore delle condotte descritte si attenga all'ammonimento del questore, sia sul piano strettamente processuale, laddove la vittima, una volta conseguito l'effetto preventivo proprio dell'ammonimento da essa sollecitato, si astenga dal presentare la querela, costituente ordinariamente la condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 612 bis c.p.. La correlazione tra la disciplina amministrativa e quella penale, insieme alla finalità preventiva della disposizione, nel duplice senso innanzi evidenziato, induce a ritenere che l'intervento del Questore non sia ancorato ai medesimi presupposti di quello penale, distinguendosene sia sul piano della ricognizione dei fatti atti a legittimarlo sia in relazione ai mezzi di prova utili al loro accertamento." ( pronuncia quest'ultima richiamata da Sez. 5 n. n. 34474 del 03/06/2021, Rv. 281771).
1.4. Per vero, oltre al criterio letterale e a quello dell'argomento 'a contrario' (espresso dal brocardo per cui il legislatore" ubi voluit, dixit, ubi noluit, tacuit), atteso che il potere di chiedere l'ammonimento al Questore è riconosciuto, espressamente, solo al soggetto che non abbia ancora sporto querela, sorregge la interpretazione che si propone anche il c.d. argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto), per cui a ciascun enunciato normativo deve essere attribuito il significato che corrisponde alla volontà dell'emittente o autore dell'enunciato, cioè del legislatore in concreto, del legislatore storico ( Sez. U pen., n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, non mass. sul punto). Ebbene, il legislatore ha esplicitato in apertura della legge n. 11 del 2009, la intentio legis, costituita dalla "necessità e urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio".
1.5. Se, allora, l'ammonimento del Questore assolve, nell'ottica del legislatore, a una funzione preventiva e, al contempo, rafforzativa della tutela della sicurezza della collettività (Sez. 5, n. 17350 del 20/01/2020, Rv. 279401), risulterebbe dissonante rispetto a tali duplici rationes l'attribuzione, all'istanza di ammonimento, di un significato abdicativo alla tutela penale. 1.6. Risulta, invece, congruente con la descritta natura dell'ammonimento, la preclusione 'unilaterale', con la quale si apre l'art. 8 cit., giacchè al di là del dato letterale e intenzionale - v'è da osservare che non avrebbe alcuna giustificazione razionale - e ne vanificherebbe lo scopo dichiarato la richiesta di intervento preventivo quando si è già fatto ricorso alla tutela penale, connotata in termini repressivi, anche in ragione della considerazione che l'autorità giudiziaria, una volta attivata con la querela, può intervenire ricorrendo a sua volta a strumenti cautelari, ciò che renderebbe superfluo il ricorso - anche - alla tutela preventiva amministrativa.
1.7. Vale la pena, infine, ricordare come ha condivisibilmente evidenziato il Procuratore generale che la giurisprudenza di legittimità che pure, finora, non si è interessata specificamente della questione posta dal ricorrente nondimeno, ha implicitamente escluso una ragione di incompatibilità tra promovimento del procedimento amministrativo ed azionamento di quello penale per gli stessi fatti delittuosi, laddove ha affermato che il "dies a quo" per la proposizione della querela debba essere individuato nella richiesta di ammonimento del Questore, avanzata dalla persona offesa a seguito di una serie di atti delittuosi ( Sez. 5, n. 12509 del 17/11/2015, rv. 266839).
1.8. Le osservazioni svolte conducono a ritenere non fondata la prospettazione difensiva con la quale si vorrebbe ricollegare alla preventiva richiesta di ammonimento l'effetto di una tacita rinuncia alla querela, la quale presuppone, come è noto, comportamenti 'univoci e concludenti' incompatibili con la volontà di querelarsi, non rinvenibili nella richiesta di ammonimento, sia per la assenza di chiari indici normativi in tal senso sia perché la richiesta di intervento preventivo non esprime una univoca volontà di rinuncia a quella di successivamente querelare.
1.9. Il principio che deve essere affermato è che, mentre non può invocarsi l'intervento preventivo del Questore, se la persona offesa ha già presentato querela per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., diversamente, secondo il chiaro tenore letterale e alla luce della ratio legis, la persona offesa che abbia richiesto al Questore di emettere l'ammonimento, può presentare querela chiedendo la punizione del colpevole.
2. La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, in via subordinata, per asserito contrasto dell' art. 8 comma 1 del D. L. n. 11 del 2009 con gli artt. 3 e 25 della Carta Costituzionale, data la disparità di trattamento tra situazioni analoghe e per violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali, è manifestamente infondata - non ricorrendo, per quanto detto, situazioni analoghe diversamente trattate dal legislatore né una indeterminatezza della descrizione normativa (cfr. Sez. 5 n. 17350 del 20/01/2020 Rv. 279401 che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, in relazione agli artt. 3, 13, 117, comma 1, Cost. e 5 della Convenzione EDU, in quanto la previsione del potere di ammonimento od invito orale al soggetto segnalato per atti persecutori a tenere una condotta conforme a legge non è norma incriminatrice, ma disciplina il procedimento di competenza del questore, effettivo destinatario della norma, e la condotta oggetto di intimazione ha un contenuto certo e ben definito nelle sue linee portanti perché riferito al disposto di cui all'art. 6 612-bis cod. pen.) - oltre che priva di rilevanza nel caso di specie, atteso che, come emerge dalla sentenza di primo grado, le condotte persecutorie sono proseguite dopo l'ammonimento (pg. 5 a proposito delle querele, presentate successivamente all'ammonimento, dalla p.o. e dell'accesso dell'imputato sul luogo di lavoro della donna), ciò che fonda la procedibilità officiosa per il delitto di atti persecutori.
3. Gli altri motivi sono inammissibilmente declinati, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod. proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). E' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. In particolare, il motivo con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio con specifico riferimento allo scrutinio di attendibilità della persona offesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, per come formulati, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte di appello, in breve, ha effettuato il predetto scrutinio, con raro scrupolo e puntuali osservazioni a confutazione di ciascuna delle molteplici censure svolte sul punto dell'appellante per scardinare l'attendibilità della p.o. ( pg. 23 e ss. ), anche attraverso il richiamo alle altrettanto attente e pertinenti valutazioni del Giudice di primo grado.
4.1. Correttamente, è stato richiamato il principio di diritto, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod.proc.pen., relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole 7 alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).
5. Parimenti infondate sono le doglianze con le quali è dedotta la insussistenza dei presupposti del reato, in specie dell'abitualità della condotta, e di uno degli eventi alternativi della fattispecie declinati dall'art. 612-bis cod. pen. Omette, anche in tal caso, il ricorrente di misurarsi con gli argomenti con i quali i giudici di merito hanno prodotto una esauriente motivazione sui punti suddetti, esaminando le prove che riconducono i fatti alla responsabilità dell'imputato e identificando un rapporto di causalità tra le gravi e reiterate condotte collegate dal nesso di abitualità, specificamente contestate, e la produzione di un generalizzato clima di unilaterale sopraffazione e violenza ( a smentire la tesi della reciprocità propugnata dal ricorrente), di cui è stata ragionevolmente apprezzata l'idoneità ansiogena e intimidatoria "confessata dall'imputato e di cui egli stesso ha riconosciuto il disvalore" (pg. 29), e che ha portato la parte lesa a modificare le sue abitudini e a richiedere l'intervento dell'autorità.
6. Interamente riversato in fatto, rivalutativo e generico, per c.d. a-specifictà estrinseca, il motivo di censura relativo al delitto di cui all'art. 615-ter, rispetto agli argomenti spesi dalla Corte di appello a pg. 30 ss., in cui ha, in primo luogo, ricordato la natura di reato di mera condotta del delitto di accesso abusivo al sistema informatico, che si perfeziona con l'introduzione nel sistema, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa, esulando, quindi, dalla fattispecie delittuosa il nesso causale, sulla cui asserita mancanza si imperniano le doglianze difensive ( Sez. 5, n. 11689 del 06/02/2007 Rv. 236221). Quindi, replicando alla doglianza incentrata sull'elemento soggettivo del reato qui riproposta - ha argomentato, con valutazione affatto illogica, e perciò non censurabile dinanzi al giudice di legittimità, in merito alla ritenuta inattendibilità della versione difensiva dell'accesso inconsapevole, in quanto avversata da precisi e concordanti elementi indiziari, e sottolineando lo spiccato carattere novativo della tesi in quella sede propugnata rispetto alle dichiarazioni rese dall'imputato durante l'interrogatorio (pg. 33). La valutazione della Corte di appello non fonda, quindi, come sostiene il ricorrente, sulla mancanza di prova per cui era stata chiesta la integrazione istruttoria in appello.
7.La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti è priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha - specificamente affrontato il tema del giudizio di comparazione delle circostanze, integrando la sentenza di primo grado( pg. 35), con argomenti ancorati alla gravità dei fatti e alla personalità dell'autore. Come è noto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e 8 siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), Contaldo, Rv. 245931). Non si rinvengono, dunque, nella specie, elementi di criticità, stante peraltro l'esauriente motivazione della sentenza impugnata sul punto.
8. Non ha alcun pregio la doglianza afferente alle statuizioni civili. La Corte di appello si esprime chiaramente, interpretando la sentenza di primo grado, come è in suo potere, e afferma che, alla luce di una complessiva lettura della sentenza, emerge come la liquidazione equitativa abbia avuto a oggetto esclusivamente il danno non patrimoniale, al di là di imprecisioni espressive.
8.1. La Corte di appello ha corretto l'evidente errore materiale della prima sentenza, nella quale, al di là della generica affermazione che la liquidazione afferisse anche al danno patrimoniale, in realtà non è rinvenibile alcun riferimento a quest'ultimo, di qui l'evidenza che la liquidazione, anche in ragione dell'importo, riguardasse esclusivamente il danno non patrimoniale. La doglianza difensiva, che ha riguardo ai danni patrimoniali, non classificati né quantificati, è pertanto infondata.
9. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere anche condannato alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla persona offesa costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3162,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 09 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Maria Teresa Bethonte Neon Semillo Il Presidente RO ZU DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 FEB 2025 ogoi. IL CANCELLIERE ESPERTO RI ON 9