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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2025
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 24.2.2025 da
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PC) il 29.08.1962, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Barbieri, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via Cavour, n.
28, giusta procura alle liti allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...] il 2 giugno Controparte_1 C.F._2
1966, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Margherita
PR e RI ES GO del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Piacenza, Via Cavour, n. 24, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
IA EL.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE e PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.2025 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Pt_2
in Rivergaro (PC), in data 20.9.1992, trascritto nei Registri degli Atti di
[...]
Matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, serie A, anno 1992, precisando: che dall'unione erano nate le figlie (il 18.04.1996) e (il Per_1 Per_2
24.08.1999), entrambe residenti con la madre in Piacenza;
che con provvedimento del Tribunale di Piacenza emesso in data 9.4.2015 nell'ambito del procedimento R.G. n. 124/2015 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi sottoscritte in data 23.3.2015; che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati ed era venuta meno ogni possibilità di ricostituire qualsiasi comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che la crisi coniugale aveva irrimediabilmente compromesso i rapporti personali tra il padre e le figlie, che sin dalle prime fasi della separazione avevano aderito alla posizione della madre e rifiutavano oramai da anni qualsiasi contatto con il padre estromettendolo dalle loro vite;
che la figlia primogenita dal settembre 2021 si era resa Per_1 economicamente indipendente, svolgendo attività lavorativa retribuita in qualità di docente, ma né lei ne tantomeno la madre, alla quale veniva versato il contributo a carico del padre, avevano informato il ricorrente di tale circostanza, che era stata appresa dal signor per puro caso dopo circa un anno dalla raggiunta Pt_1 indipendenza economica di periodo durante il quale il ricorrente aveva Per_1 corrisposto a titolo di mantenimento della figlia ormai autosufficiente l'importo di euro 7.726,16 , somma della quale aveva inutilmente richiesto la restituzione;
che invece la figlia secondogenita era iscritta presso l'Università Per_2 degli Studi di Parma, almeno fino ad aprile 2023, ma il padre, non avendo alcun contatto con la stessa, ignorava se tale percorso di studi fosse concluso o meno;
che entrambe le figlie convivevano con la madre in Piacenza nell'abitazione familiare della quale la convenuta era titolare del diritto di usufrutto generale e vitalizio, mentre le figlie e erano titolari del diritto di nuda Per_1 Per_2 proprietà nella misura di un mezzo ciascuna per atto a ministero Notaio dott. 10.01.2018 rep. 170.729 racc. 53.940; Persona_3 che esso ricorrente aveva adempiuto agli oneri economici assunti con le condizioni di separazione versando il contributo mensile al mantenimento delle figlie, inizialmente determinato in Euro 625,00 al mese per ciascuna figlia;
che esso ricorrente percepiva un reddito da lavoro dipendente quale socio lavoratore, con partecipazione agli eventuali utili societari, della società F.lli Cordani s.r.l. con sede a Rivergaro (PC), e non era intestatario di beni immobili né titolare di diritti reali su beni immobili, essendo intestatario solamente di beni mobili registrati e di un conto corrente presso Banca di Piacenza, Filiale di Vigolzone (PC), con saldi negativi al 31.12.2021 di Euro – 399,60; al 31.12.2022 di Euro - 19.393,41 e al 31.12.2023 di Euro – 7.551,97.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con disponendo la revoca Parte_2 del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne divenuta Per_1 economicamente indipendente e la condanna della resistente alla restituzione della complessiva somma di Euro 7.726,16 dalla stessa indebitamente percepita a far data dal mese di settembre 2021 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre interessi dalle date dei singoli versamenti al saldo effettivo. Per_1
Chiedeva altresì di revocare il contributo al mantenimento, il concorso alle spese ed ogni altro onere posto a carico del ricorrente e in favore della figlia maggiorenne ovvero, in subordine, di ridurre il contributo al mantenimento ad Euro Per_2
200,00 mensili. Con decreto in data 26.2.2025 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 17.6.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
Con comparsa in data 16.5.2025 si costituiva in giudizio Parte_2 chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata da controparte di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento della figlia Per il resto, si associava alla richiesta di Per_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle diverse condizioni indicate in memoria costitutiva. In via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuta ammissibile e fondata la richiesta di ripetizione delle somme richieste da controparte, chiedeva che tale importo fosse compensato con il maggior credito vantato dalla signora o quello accertato in corso di causa, derivante dalla Pt_2 mancata corresponsione del mantenimento della prole da parte del signor Pt_1
Con memoria ex art. 473 bis.17 primo comma c.p.c., parte ricorrente ribadiva quanto già esposto con il ricorso introduttivo, contestando quanto eccepito nella comparsa di costituzione e integrando le allegazioni in atti al fine di confutare le argomentazioni della resistente.
Con memoria ex art. 473 bis.17 secondo comma c.p.c. la resistente contestava gli assunti del ricorrente, richiamando quanto già esposto nella comparsa di costituzione.
Con memoria ex art. 473 bis.17 terzo comma c.p.c. il ricorrente richiamava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi.
All'udienza del 17.6.2025 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, le quali, su invito del Presidente di Sezione delegato, dopo ampio confronto, dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio. I Procuratori delle parti chiedevano un rinvio d'udienza, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, per poter meglio formalizzare gli accordi raggiunti così da precisare congiuntamente le conclusioni. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., e, per l'effetto, venivano recepite le condizioni concordate dalle parti disponendo in conformità. Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova, la stessa veniva rinviata ad una successiva udienza al fine di consentire alle parti di precisare congiuntamente le conclusioni e di rimettere la causa in decisione all'esito della discussione orale. Infine, all'udienza del 14.10.2025, i Procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, di tal che, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio, all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Rivergaro (PC), in Parte_1 Parte_2 data 20.9.1992, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, p. II, s. A, anno 1992, sussistendo i presupposti fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio, quali, in particolare, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – ribadita ancora nel corso del giudizio – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Inoltre, come emerge dal decreto di omologa emesso in data 9.4.2015, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione personale.
Sul punto, la circostanza che la separazione tra i coniugi prosegua ininterrottamente dall'epoca della separazione risulta pacifica tra le parti.
Il protrarsi della separazione è poi riscontrato anche dai certificati anagrafici in atti (doc. nn. 3 e 4 fascicolo ricorrente), che dimostrano come le parti abbiano da tempo residenze diverse e diverso stato di famiglia.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rivergaro, in data 20.9.1992, da e Parte_1 Parte_2
Quanto alle condizioni di divorzio ed al relativo regolamento economico, le parti, avendo nel corso del giudizio raggiunto un accordo, si sono determinate a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di divorzio, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, debbano trovare accoglimento, laddove le stesse hanno concordato di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_2 non economicamente autosufficiente, in misura – che si ritiene congrua – pari ad Euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa come da protocollo CNF, con revoca del contributo per il mantenimento della figlia primogenita essendo Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. A fronte di ciò, posto che il regolamento di divorzio risulta rispondere alle previsioni di legge ed ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella oggetto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Rivergaro, in data Parte_1 Parte_2
20.9.1992, alle condizioni riportate in dispositivo.
In conformità a tale accordo, deve essere parimenti disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rivergaro, in data 20.9.1992, da e trascritto nel Registro degli Parte_1 Parte_2
Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, serie A, anno 1992;
- In conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, stabilisce le seguenti condizioni:
- Entrambi i coniugi danno atto che la figlia è ora economicamente Per_1 autosufficiente e che, pertanto, viene revocato il contributo al mantenimento a carico del padre;
- Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1
mediante corresponsione diretta alle coordinate che verranno indicate, la Per_2 somma mensile di € 500,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima corresponsione giugno 2025). Inoltre, il sig. rimborserà le spese straordinarie per la figlia Pt_1 nella misura del 50%, come da protocollo CNF;
- Le parti dichiarano compensata ogni ragione reciproca di dare avere, rinunciando a qualsivoglia pretesa, riserva, azione, ripetizione di pagamenti effettuati, richiesta di indennizzo e/o di risarcimento danni. Danno atto di aver definito ogni pregresso rapporto economico di dare avere e di nulla avere a pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
- Spese compensate.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivergaro (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 9 dicembre 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 24.2.2025 da
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PC) il 29.08.1962, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Barbieri, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via Cavour, n.
28, giusta procura alle liti allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...] il 2 giugno Controparte_1 C.F._2
1966, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Margherita
PR e RI ES GO del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Piacenza, Via Cavour, n. 24, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
IA EL.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE e PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.2025 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Pt_2
in Rivergaro (PC), in data 20.9.1992, trascritto nei Registri degli Atti di
[...]
Matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, serie A, anno 1992, precisando: che dall'unione erano nate le figlie (il 18.04.1996) e (il Per_1 Per_2
24.08.1999), entrambe residenti con la madre in Piacenza;
che con provvedimento del Tribunale di Piacenza emesso in data 9.4.2015 nell'ambito del procedimento R.G. n. 124/2015 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi sottoscritte in data 23.3.2015; che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati ed era venuta meno ogni possibilità di ricostituire qualsiasi comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che la crisi coniugale aveva irrimediabilmente compromesso i rapporti personali tra il padre e le figlie, che sin dalle prime fasi della separazione avevano aderito alla posizione della madre e rifiutavano oramai da anni qualsiasi contatto con il padre estromettendolo dalle loro vite;
che la figlia primogenita dal settembre 2021 si era resa Per_1 economicamente indipendente, svolgendo attività lavorativa retribuita in qualità di docente, ma né lei ne tantomeno la madre, alla quale veniva versato il contributo a carico del padre, avevano informato il ricorrente di tale circostanza, che era stata appresa dal signor per puro caso dopo circa un anno dalla raggiunta Pt_1 indipendenza economica di periodo durante il quale il ricorrente aveva Per_1 corrisposto a titolo di mantenimento della figlia ormai autosufficiente l'importo di euro 7.726,16 , somma della quale aveva inutilmente richiesto la restituzione;
che invece la figlia secondogenita era iscritta presso l'Università Per_2 degli Studi di Parma, almeno fino ad aprile 2023, ma il padre, non avendo alcun contatto con la stessa, ignorava se tale percorso di studi fosse concluso o meno;
che entrambe le figlie convivevano con la madre in Piacenza nell'abitazione familiare della quale la convenuta era titolare del diritto di usufrutto generale e vitalizio, mentre le figlie e erano titolari del diritto di nuda Per_1 Per_2 proprietà nella misura di un mezzo ciascuna per atto a ministero Notaio dott. 10.01.2018 rep. 170.729 racc. 53.940; Persona_3 che esso ricorrente aveva adempiuto agli oneri economici assunti con le condizioni di separazione versando il contributo mensile al mantenimento delle figlie, inizialmente determinato in Euro 625,00 al mese per ciascuna figlia;
che esso ricorrente percepiva un reddito da lavoro dipendente quale socio lavoratore, con partecipazione agli eventuali utili societari, della società F.lli Cordani s.r.l. con sede a Rivergaro (PC), e non era intestatario di beni immobili né titolare di diritti reali su beni immobili, essendo intestatario solamente di beni mobili registrati e di un conto corrente presso Banca di Piacenza, Filiale di Vigolzone (PC), con saldi negativi al 31.12.2021 di Euro – 399,60; al 31.12.2022 di Euro - 19.393,41 e al 31.12.2023 di Euro – 7.551,97.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con disponendo la revoca Parte_2 del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne divenuta Per_1 economicamente indipendente e la condanna della resistente alla restituzione della complessiva somma di Euro 7.726,16 dalla stessa indebitamente percepita a far data dal mese di settembre 2021 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre interessi dalle date dei singoli versamenti al saldo effettivo. Per_1
Chiedeva altresì di revocare il contributo al mantenimento, il concorso alle spese ed ogni altro onere posto a carico del ricorrente e in favore della figlia maggiorenne ovvero, in subordine, di ridurre il contributo al mantenimento ad Euro Per_2
200,00 mensili. Con decreto in data 26.2.2025 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 17.6.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
Con comparsa in data 16.5.2025 si costituiva in giudizio Parte_2 chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata da controparte di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento della figlia Per il resto, si associava alla richiesta di Per_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle diverse condizioni indicate in memoria costitutiva. In via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuta ammissibile e fondata la richiesta di ripetizione delle somme richieste da controparte, chiedeva che tale importo fosse compensato con il maggior credito vantato dalla signora o quello accertato in corso di causa, derivante dalla Pt_2 mancata corresponsione del mantenimento della prole da parte del signor Pt_1
Con memoria ex art. 473 bis.17 primo comma c.p.c., parte ricorrente ribadiva quanto già esposto con il ricorso introduttivo, contestando quanto eccepito nella comparsa di costituzione e integrando le allegazioni in atti al fine di confutare le argomentazioni della resistente.
Con memoria ex art. 473 bis.17 secondo comma c.p.c. la resistente contestava gli assunti del ricorrente, richiamando quanto già esposto nella comparsa di costituzione.
Con memoria ex art. 473 bis.17 terzo comma c.p.c. il ricorrente richiamava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi.
All'udienza del 17.6.2025 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, le quali, su invito del Presidente di Sezione delegato, dopo ampio confronto, dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio. I Procuratori delle parti chiedevano un rinvio d'udienza, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, per poter meglio formalizzare gli accordi raggiunti così da precisare congiuntamente le conclusioni. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., e, per l'effetto, venivano recepite le condizioni concordate dalle parti disponendo in conformità. Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova, la stessa veniva rinviata ad una successiva udienza al fine di consentire alle parti di precisare congiuntamente le conclusioni e di rimettere la causa in decisione all'esito della discussione orale. Infine, all'udienza del 14.10.2025, i Procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, di tal che, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio, all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Rivergaro (PC), in Parte_1 Parte_2 data 20.9.1992, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, p. II, s. A, anno 1992, sussistendo i presupposti fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio, quali, in particolare, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – ribadita ancora nel corso del giudizio – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Inoltre, come emerge dal decreto di omologa emesso in data 9.4.2015, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione personale.
Sul punto, la circostanza che la separazione tra i coniugi prosegua ininterrottamente dall'epoca della separazione risulta pacifica tra le parti.
Il protrarsi della separazione è poi riscontrato anche dai certificati anagrafici in atti (doc. nn. 3 e 4 fascicolo ricorrente), che dimostrano come le parti abbiano da tempo residenze diverse e diverso stato di famiglia.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rivergaro, in data 20.9.1992, da e Parte_1 Parte_2
Quanto alle condizioni di divorzio ed al relativo regolamento economico, le parti, avendo nel corso del giudizio raggiunto un accordo, si sono determinate a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di divorzio, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, debbano trovare accoglimento, laddove le stesse hanno concordato di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_2 non economicamente autosufficiente, in misura – che si ritiene congrua – pari ad Euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa come da protocollo CNF, con revoca del contributo per il mantenimento della figlia primogenita essendo Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. A fronte di ciò, posto che il regolamento di divorzio risulta rispondere alle previsioni di legge ed ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella oggetto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Rivergaro, in data Parte_1 Parte_2
20.9.1992, alle condizioni riportate in dispositivo.
In conformità a tale accordo, deve essere parimenti disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rivergaro, in data 20.9.1992, da e trascritto nel Registro degli Parte_1 Parte_2
Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, serie A, anno 1992;
- In conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, stabilisce le seguenti condizioni:
- Entrambi i coniugi danno atto che la figlia è ora economicamente Per_1 autosufficiente e che, pertanto, viene revocato il contributo al mantenimento a carico del padre;
- Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1
mediante corresponsione diretta alle coordinate che verranno indicate, la Per_2 somma mensile di € 500,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima corresponsione giugno 2025). Inoltre, il sig. rimborserà le spese straordinarie per la figlia Pt_1 nella misura del 50%, come da protocollo CNF;
- Le parti dichiarano compensata ogni ragione reciproca di dare avere, rinunciando a qualsivoglia pretesa, riserva, azione, ripetizione di pagamenti effettuati, richiesta di indennizzo e/o di risarcimento danni. Danno atto di aver definito ogni pregresso rapporto economico di dare avere e di nulla avere a pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
- Spese compensate.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivergaro (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 9 dicembre 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti