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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 950/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3760/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Azienda Società_1. ricorrenti - partita iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o La Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_2 C/o La Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OD - Piazza Municipio N. 4 04020 OD LT
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 2018 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 616/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio l'ATER della Provincia di AT ha impugnato la sentenza n. 2/2024 della CGT di primo grado di AT (Sez. I), che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento TASI 2018 del Comune di OD (avviso n. 3 del 12/12/2022, notificato il 19/12/2022), per complessivi € 707,04 (di cui € 523,82 imposta, € 157,15 sanzione, € 11,07 interessi, € 15,00 spese notifica). La decisione di primo grado è stata depositata il 02/01/2024; il valore della controversia è di € 707,04.
Motivi dell'appello:
1. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
2. Difetto (o contraddittorietà) di motivazione dell'avviso;
3. Esenzione dal tributo per le unità qualificate come alloggi sociali ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b),
D.L. 201/2011 e D.M. 22/04/2008;
4. In subordine, mancata applicazione della detrazione di € 200,00 per alloggio ex art. 13, comma 10, D.L.
201/2011, con conseguente azzeramento della pretesa per gli alloggi in cui l'imposta dovuta è inferiore alla detrazione;
5. Illegittimità di sanzioni e interessi per legittimo affidamento e obiettiva incertezza normativa. È stata altresì formulata istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si è costituito l'appellato Comune di OD, chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo, in sintesi:
a) Inapplicabilità del contraddittorio preventivo ai tributi non armonizzati (come la TASI/IMU), salvo espresso obbligo di legge;
b) Sufficienza della motivazione dell'avviso quando consente al contribuente di contestare an e quantum
(con indicazione di immobili, soggetto passivo e ammontare);
c) Distinzione normativa tra alloggi sociali (esenti) e immobili ex IACP/ERP (per i quali è prevista la detrazione
€ 200, non l'esenzione); necessità, quindi, di prova tecnica dei requisiti del D.M. 22/04/2008, non fornita dall'ATER nella specie;
d) Legittimità di sanzioni e interessi, insussistente affidamento e incertezza normativa;
rilievo, inoltre, che l'ATER in precedenza ha regolarmente versato l'imposta.
L' ATER: in via principale, chiede l' annullamento dell'avviso per esenzione;
in via subordinata, annullamento per mancata detrazione ex art. 13, co. 10, D.L. 201/2011; in ulteriore subordine, annullamento di sanzioni e interessi;
con riforma della sentenza impugnata e spese.
Il Comune chiede il rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese.
Nelle proprie memorie ATER insiste sui motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'ATER della Provincia di AT avverso la sentenza n. 2/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di AT non merita accoglimento.
1. Sul dedotto vizio di contraddittorio endoprocedimentale
Il motivo è infondato. La giurisprudenza consolidata ritiene che il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio riguardi esclusivamente i tributi “armonizzati”, salvo diversa previsione normativa.
La TASI – come l'IMU, da cui mutua la disciplina – è tributo non armonizzato, per il quale non è configurabile un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in assenza di norme espressamente introdotte dal legislatore.
Nel caso di specie non sussiste alcuna disposizione che imponga all'ente impositore l'attivazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso. La doglianza è dunque correttamente disattesa dai primi giudici.
2. Sulla lamentata insufficienza o contraddittorietà della motivazione dell'avviso
Anche tale motivo è privo di pregio.
Dall'esame dell'atto impositivo emerge che il Comune ha indicato gli elementi essenziali della pretesa:
a) soggetto passivo;
b) identificazione catastale delle unità immobiliari;
c) anno d'imposta;
d) base imponibile, aliquota e ammontare del tributo;
e) sanzioni e interessi applicati.
La motivazione, pur sintetica, consentiva all'ATER di comprendere la ragione della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa, come peraltro dimostrato dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo.
Nessuna contraddittorietà risulta riscontrabile.
3. Sulla pretesa esenzione per alloggi sociali
Il motivo non è fondato.
L'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), D.L. 201/2011 opera esclusivamente per gli immobili qualificabili come “alloggi sociali” in conformità ai requisiti tecnici del D.M. 22 aprile 2008.
Nel giudizio non è stata fornita dall'ATER alcuna prova idonea a dimostrare la ricorrenza, per gli immobili oggetto d'imposizione, dei requisiti strutturali, funzionali e gestionali richiesti dal decreto ministeriale.
L'appellante si è limitata a richiamare astrattamente la propria natura di ente ERP, ma tale elemento non è sufficiente a fondare l'esenzione, che non coincide con la disciplina degli immobili ex IACP/ERP.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione invocata.
4. Sulla dedotta mancata applicazione della detrazione di € 200,00.
La censura è infondata.
L'ATER non ha allegato né in primo grado né in appello specifici elementi idonei a dimostrare che, in relazione agli immobili oggetto di accertamento, ricorressero i presupposti per l'applicazione della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, D.L. 201/2011, che costituisce norma di stretta interpretazione e richiede puntuale dimostrazione da parte del contribuente.
Né risulta una puntuale istanza in sede procedimentale o contenziosa che consenta di individuare i singoli alloggi per i quali la detrazione dovrebbe trovare applicazione e di verificarne la coerenza con i dati catastali e reddituali.
5. Sulla contestazione di sanzioni e interessi
Il motivo è infondato. Non sussistono i presupposti per l'esclusione di sanzioni e interessi, non essendo ravvisabile né un legittimo affidamento derivante da atti dell'Amministrazione, né una condizione di obiettiva incertezza normativa.
Al contrario, la disciplina della TASI/IMU applicabile agli immobili degli enti ERP risulta stabile nel tempo e l'ATER ha dato prova, come evidenziato dal Comune, di aver provveduto in passato ai relativi versamenti, il che esclude la ricorrenza di situazioni di dubbio interpretativo idonee a giustificare l'invocato esonero.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente e singolarmente, risultano infondati.
La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma. Tuttavia, avuto riguardo alla natura delle questioni agitate – in parte connotate da profili interpretativi – e alla qualità dei soggetti in causa, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 2,
D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3760/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Azienda Società_1. ricorrenti - partita iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o La Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_2 C/o La Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OD - Piazza Municipio N. 4 04020 OD LT
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 2018 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 616/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio l'ATER della Provincia di AT ha impugnato la sentenza n. 2/2024 della CGT di primo grado di AT (Sez. I), che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento TASI 2018 del Comune di OD (avviso n. 3 del 12/12/2022, notificato il 19/12/2022), per complessivi € 707,04 (di cui € 523,82 imposta, € 157,15 sanzione, € 11,07 interessi, € 15,00 spese notifica). La decisione di primo grado è stata depositata il 02/01/2024; il valore della controversia è di € 707,04.
Motivi dell'appello:
1. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
2. Difetto (o contraddittorietà) di motivazione dell'avviso;
3. Esenzione dal tributo per le unità qualificate come alloggi sociali ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b),
D.L. 201/2011 e D.M. 22/04/2008;
4. In subordine, mancata applicazione della detrazione di € 200,00 per alloggio ex art. 13, comma 10, D.L.
201/2011, con conseguente azzeramento della pretesa per gli alloggi in cui l'imposta dovuta è inferiore alla detrazione;
5. Illegittimità di sanzioni e interessi per legittimo affidamento e obiettiva incertezza normativa. È stata altresì formulata istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si è costituito l'appellato Comune di OD, chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo, in sintesi:
a) Inapplicabilità del contraddittorio preventivo ai tributi non armonizzati (come la TASI/IMU), salvo espresso obbligo di legge;
b) Sufficienza della motivazione dell'avviso quando consente al contribuente di contestare an e quantum
(con indicazione di immobili, soggetto passivo e ammontare);
c) Distinzione normativa tra alloggi sociali (esenti) e immobili ex IACP/ERP (per i quali è prevista la detrazione
€ 200, non l'esenzione); necessità, quindi, di prova tecnica dei requisiti del D.M. 22/04/2008, non fornita dall'ATER nella specie;
d) Legittimità di sanzioni e interessi, insussistente affidamento e incertezza normativa;
rilievo, inoltre, che l'ATER in precedenza ha regolarmente versato l'imposta.
L' ATER: in via principale, chiede l' annullamento dell'avviso per esenzione;
in via subordinata, annullamento per mancata detrazione ex art. 13, co. 10, D.L. 201/2011; in ulteriore subordine, annullamento di sanzioni e interessi;
con riforma della sentenza impugnata e spese.
Il Comune chiede il rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese.
Nelle proprie memorie ATER insiste sui motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'ATER della Provincia di AT avverso la sentenza n. 2/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di AT non merita accoglimento.
1. Sul dedotto vizio di contraddittorio endoprocedimentale
Il motivo è infondato. La giurisprudenza consolidata ritiene che il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio riguardi esclusivamente i tributi “armonizzati”, salvo diversa previsione normativa.
La TASI – come l'IMU, da cui mutua la disciplina – è tributo non armonizzato, per il quale non è configurabile un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in assenza di norme espressamente introdotte dal legislatore.
Nel caso di specie non sussiste alcuna disposizione che imponga all'ente impositore l'attivazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso. La doglianza è dunque correttamente disattesa dai primi giudici.
2. Sulla lamentata insufficienza o contraddittorietà della motivazione dell'avviso
Anche tale motivo è privo di pregio.
Dall'esame dell'atto impositivo emerge che il Comune ha indicato gli elementi essenziali della pretesa:
a) soggetto passivo;
b) identificazione catastale delle unità immobiliari;
c) anno d'imposta;
d) base imponibile, aliquota e ammontare del tributo;
e) sanzioni e interessi applicati.
La motivazione, pur sintetica, consentiva all'ATER di comprendere la ragione della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa, come peraltro dimostrato dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo.
Nessuna contraddittorietà risulta riscontrabile.
3. Sulla pretesa esenzione per alloggi sociali
Il motivo non è fondato.
L'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), D.L. 201/2011 opera esclusivamente per gli immobili qualificabili come “alloggi sociali” in conformità ai requisiti tecnici del D.M. 22 aprile 2008.
Nel giudizio non è stata fornita dall'ATER alcuna prova idonea a dimostrare la ricorrenza, per gli immobili oggetto d'imposizione, dei requisiti strutturali, funzionali e gestionali richiesti dal decreto ministeriale.
L'appellante si è limitata a richiamare astrattamente la propria natura di ente ERP, ma tale elemento non è sufficiente a fondare l'esenzione, che non coincide con la disciplina degli immobili ex IACP/ERP.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione invocata.
4. Sulla dedotta mancata applicazione della detrazione di € 200,00.
La censura è infondata.
L'ATER non ha allegato né in primo grado né in appello specifici elementi idonei a dimostrare che, in relazione agli immobili oggetto di accertamento, ricorressero i presupposti per l'applicazione della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, D.L. 201/2011, che costituisce norma di stretta interpretazione e richiede puntuale dimostrazione da parte del contribuente.
Né risulta una puntuale istanza in sede procedimentale o contenziosa che consenta di individuare i singoli alloggi per i quali la detrazione dovrebbe trovare applicazione e di verificarne la coerenza con i dati catastali e reddituali.
5. Sulla contestazione di sanzioni e interessi
Il motivo è infondato. Non sussistono i presupposti per l'esclusione di sanzioni e interessi, non essendo ravvisabile né un legittimo affidamento derivante da atti dell'Amministrazione, né una condizione di obiettiva incertezza normativa.
Al contrario, la disciplina della TASI/IMU applicabile agli immobili degli enti ERP risulta stabile nel tempo e l'ATER ha dato prova, come evidenziato dal Comune, di aver provveduto in passato ai relativi versamenti, il che esclude la ricorrenza di situazioni di dubbio interpretativo idonee a giustificare l'invocato esonero.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente e singolarmente, risultano infondati.
La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma. Tuttavia, avuto riguardo alla natura delle questioni agitate – in parte connotate da profili interpretativi – e alla qualità dei soggetti in causa, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 2,
D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.