Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02687/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gerolamo Angotti, Matteo Ormi, con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gerolamo Angotti in Firenze, via Ciro Menotti 6;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del divieto di ritorno in Comune di Firenze prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- emesso dal Questore di Firenze, notificato in data -OMISSIS-;
-di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS- la Questura di Firenze ordinava al ricorrente di allontanarsi dal Comune di Firenze e di non farmi ritorno per il periodo di anni quattro. Il gravato provvedimento risulta motivato sui seguenti elementi fattuali: arresto in flagranza del -OMISSIS- per tentato furto aggravato ai danni di un furgone portavalori (convalidato con applicazione della misura cautelare personale); precedenti di polizia e giudiziari per i reati di furto, danneggiamento, furto aggravato, ricettazione, estorsione, porto d’armi od oggetti atti ad offendere e rapina; conseguente inquadramento del ricorrente nel novero delle persone pericolose di cui all’art. 1 lettera c) del decreto legislativo nr. 159/2011.
2. Il ricorrente impugna il suddetto provvedimento, negando di essere socialmente pericoloso in quanto i precedenti deferimenti risalirebbero al periodo della sua minore età ed evidenziando altresì di avere necessità di recarsi agli ospedali fiorentini per gravi ragioni di salute. Egli articola quindi nei confronti del provvedimento impugnato le seguenti censure:
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, carenza d’istruttoria, eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti, illogicità della motivazione: mancanza della sua appartenenza alle categorie di soggetti pericolosi e mancanza altresì di sue condotte pericolose; egli non vivrebbe di attività illecite;
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, sotto ulteriore profilo, carenza d’istruttoria, eccesso di potere per travisamento, illogicità della motivazione: mancata considerazione delle sue esigenze di assistenza sanitaria;
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, sotto ulteriore profilo, carenza d’istruttoria, eccesso di potere per travisamento, illogicità della motivazione: a sostegno della prognosi di pericolosità espressa nei confronti del ricorrente, non potevano assumere rilevanza i reati estinti a seguito della messa alla prova;
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, sotto ulteriore profilo, carenza di motivazione, eccesso di potere per sproporzione: non essendovi alcuna motivazione in ordine alla durata della misura fissata nella misura massima di legge, di anni quattro;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7.08.1990, n. 241, carenza dei presupposti, carenza istruttoria sotto ulteriore profilo: mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e insussistenza di ragioni giustificative della sua omissione.
3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 624/2025 la sezione respingeva l’istanza di misure cautelari provvisorie, sul rilievo che il ricorso “ non appare assistito da sufficiente fumus, e che, quanto al periculum, lo stesso provvedimento gravato consente il rientro nel Comune di Firenze con “preventiva autorizzazione” della Questura di Firenze, che dovrà essere rilasciata in caso di necessità del ricorrente di accedere agli ospedali fiorentini (certamente per la terapia mensile da immunoglobuline, le cui date di somministrazione possono essere documentate dal ricorrente con ampio anticipo) ”.
5. Chiamata la causa alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025 e uditi i difensori comparsi, come da verbale, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6. Il ricorso è infondato alla luce delle considerazioni che seguono.
6.1. L’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 recita: “ I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
L’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato “ Foglio di via obbligatorio ”, invece dispone che: “ Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento ”.
6.2. Ciò premesso, non appare condivisibile la contestazione del ricorrente di cui al primo e al terzo motivo, poiché dalla documentazione versata in atti risulta invece l’appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che possono mettere in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, come risulta dall’ampia serie di precedenti di polizia, e risultando dal casellario giudiziale due condanne a carico del ricorrente per fatti commessi da maggiorenne, di cui una per il tentato furto oggetto del provvedimento (condotta che già di per sé denota la pericolosità del ricorrente) e un’altra, con decreto penale del -OMISSIS-, per favoreggiamento personale.
Il ricorrente, inoltre, non risulta aver mai avuto una idonea capacità reddituale (né questa viene dimostrata nel presente giudizio) e nel corso di diversi controlli di polizia è stato trovato in compagnia di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia per reati commessi a vario titolo. Dunque non sembra che si possa dubitare della pericolosità in termini oggettivi e di attualità del ricorrente medesimo, il quale ha iniziato a dedicarsi all’attività delinquenziale sin da ragazzo e tuttora, senza che la misura della messa alla prova abbia sortito effetti dissuasivi e risocializzanti, sembra perseverare in particolare nella commissione di reati contro il patrimonio.
In conclusione, tenuto conto della natura preventiva del provvedimento di che trattasi, ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia portato in giudizio elementi tali da far ritenere irragionevole, illogica o contraria al principio di proporzionalità la valutazione prognostica di pericolosità sociale effettuata dalla Questura.
6.3. Come già accennato nell’ordinanza cautelare, è infondato il secondo motivo, in quanto per comprovati motivi sanitari il ricorrente può ottenere dalla Questura l’ammissione in deroga al transito sul territorio fiorentino.
6.4. E’ del pari infondato il quarto motivo, avendo l’amministrazione determinato la durata della misura adottata sulla base di una sua valutazione discrezionale, rispetto alla quale non sono forniti indici che ne evidenzino una qualche irrazionalità o abnormità, e ciò a fronte dei concreti, significativi e concludenti elementi di fatto indicati nel Foglio di via, sopra esposti.
6.5. Con riferimento all’ultimo motivo, si osserva che ai fini dell’adozione dell’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, ciò in quanto trattasi di provvedimento che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l’urgenza in re ipsa , essendo diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza. Del resto la relativa compressione del diritto di difesa è bilanciata dal fatto che contro simili provvedimenti di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto (ne è fatta menzione anche nell’atto impugnato) e per questa via la parte interessata può far valere tutti quegli argomenti, anche di puro merito (come tali non deducibili nel giudizio di legittimità) che avrebbe potuto esporre in contraddittorio con l’autorità emanante, se vi fosse stato l’avviso (cfr. T.A.R. Toscana, sez. IV, 11 novembre 2024, n. 1291; Cons. Stato, III sez., 8 giugno 2011, n. 3451).
7. Per tali ragioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite all’amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NI NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NI | RI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.