TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 453
TAR
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
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Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, carenza d’istruttoria, eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti, illogicità della motivazione: mancanza della sua appartenenza alle categorie di soggetti pericolosi e mancanza altresì di sue condotte pericolose; egli non vivrebbe di attività illecite

    La Corte ha ritenuto provata l'appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che possono mettere in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, sulla base di ampi precedenti di polizia, condanne per tentato furto e favoreggiamento personale, e frequentazioni con soggetti pregiudicati. Non sono stati forniti elementi sufficienti a dimostrare la mancanza di pericolosità.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, carenza d’istruttoria, eccesso di potere per travisamento, illogicità della motivazione: mancata considerazione delle sue esigenze di assistenza sanitaria

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo, richiamando l'ordinanza cautelare che già prevedeva la possibilità di ottenere autorizzazioni in deroga dalla Questura per motivi sanitari comprovati.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, carenza d’istruttoria, eccesso di potere per travisamento, illogicità della motivazione: a sostegno della prognosi di pericolosità espressa nei confronti del ricorrente, non potevano assumere rilevanza i reati estinti a seguito della messa alla prova

    La Corte ha ritenuto che la messa alla prova non abbia sortito effetti dissuasivi e che il ricorrente perseveri nei reati contro il patrimonio, confermando la pericolosità nonostante i precedenti estinti.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, carenza di motivazione, eccesso di potere per sproporzione: non essendovi alcuna motivazione in ordine alla durata della misura fissata nella misura massima di legge, di anni quattro

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione abbia determinato la durata della misura sulla base di una valutazione discrezionale, senza che siano emersi indici di irrazionalità o abnormità, considerati gli elementi di fatto indicati nel provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7.08.1990, n. 241, carenza dei presupposti, carenza istruttoria sotto ulteriore profilo: mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e insussistenza di ragioni giustificative della sua omissione

    La Corte ha affermato che per l'adozione del foglio di via obbligatorio non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, data la natura cautelare e l'urgenza del provvedimento per la pubblica sicurezza. La compressione del diritto di difesa è bilanciata dalla possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 453
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 453
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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