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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN CO AN, Presidente BRAGONI DANIELE, Relatore BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Vecchiano
elettivamente domiciliato presso Comune Di Vecchiano Comune 56019 Vecchiano PI
Societa' Delle Entrate Pisa S.p.a. In Forma Abbreviata S.e.pi S.p .a. - 01724200504
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2022
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2023
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessazione della materia del contendere con vittoria di spese Resistente/Appellato: cessazione della materia del contendere con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il diniego espresso da EP PA, quale concessionario del Comune di Vecchiano, alla istanza di rimborso presentata in relazione alla richiesta di restituzione di IMU indebitamente versata per gli anni 2021-2024 con riferimento all'immobile classato A/2 e sito nel Comune di Vecchiano, Indirizzo_1. EP PA aveva respinto l'istanza rilevando che la destinazione ad abitazione principale era stata dichiarata a fini IMU dalla contribuente medesima solo a decorrere dal 1/7/2024. Assumeva la ricorrente la illegittimità del diniego espresso siccome la dichiarazione non era per niente vincolante e comunque indotta dalla incertezza del quadro normativo ed interpretativo circa la spettanza della esenzione per il caso, quale era la fattispecie in esame, in cui due coniugi abitavano due distinte unità immobiliari site nel medesimo territorio comunale;
sul punto richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, nonchè le pronunce del Giudice delle Leggi, sent.n.209/'22 ed ord.n.19684/'24, definitivamente confermative del diritto alla esenzione;
di poi, evidenziava la effettività della destinazione del bene ad abitazione come comprovato dalle risultanze anagrafiche e dai consumi delle utenze domestiche. Si costituiva in giudizio la EP PA per chiedere la cessazione della materia del contendere avendo provveduto al rimborso all'esito della verifica dei presupposti di legge in ragione della documentazione prodotta e della intervenuta presentazione ex latere contribuente della rettifica della dichiarazione IMU con indicazione la decorrenza della destinazione ad abitazione principale dal 1.1.2021. La difesa di parte ricorrente versava in atti memoria illustrativa per insistere nella vittoria di spese in ragione della fondatezza della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, udite le parti, osserva: nulla osta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ex art.46 d.legs.n.546/'92, atteso l'intervenuto rimborso e conclusioni concordi sul punto delle parti. Occorre, peraltro, emettere pronuncia circa la regolamentazione delle spese di lite, attesa la richiesta specifica di parte ricorrente e ciò secondo il tema della soccombenza virtuale. Invero, non appare revocabile in dubbio la fondatezza della domanda di parte ricorrente alla stregua della produzione in atti di fatture di utenze domestiche che attestano consumi utili, assieme al dato della residenza anagrafica, per ritenere sussistere il presupposto della esenzione in ragione di ricorrenza nel caso di specie dimora abituale. Tale elemento, invero, deve essere qui valorizzato proprio per giustificare la compensazione delle spese di lite come richiesto da parte resistente;
infatti, questa, se da un lato, ha legittimamente respinto la domanda di rimborso in sede stragiudiziale, posto che, al di là della residenza anagrafica, la contribuente non aveva per niente documentato che l'immobile fosse destinato a propria dimora abituale nell'arco temporale in discussione, dall'altro lato, la medesima EP ha prontamente disposto il rimborso allorquando, solo in questa sede giudiziale, detta prova è stata fornita.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di causa.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN CO AN, Presidente BRAGONI DANIELE, Relatore BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Vecchiano
elettivamente domiciliato presso Comune Di Vecchiano Comune 56019 Vecchiano PI
Societa' Delle Entrate Pisa S.p.a. In Forma Abbreviata S.e.pi S.p .a. - 01724200504
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2022
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2023
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessazione della materia del contendere con vittoria di spese Resistente/Appellato: cessazione della materia del contendere con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il diniego espresso da EP PA, quale concessionario del Comune di Vecchiano, alla istanza di rimborso presentata in relazione alla richiesta di restituzione di IMU indebitamente versata per gli anni 2021-2024 con riferimento all'immobile classato A/2 e sito nel Comune di Vecchiano, Indirizzo_1. EP PA aveva respinto l'istanza rilevando che la destinazione ad abitazione principale era stata dichiarata a fini IMU dalla contribuente medesima solo a decorrere dal 1/7/2024. Assumeva la ricorrente la illegittimità del diniego espresso siccome la dichiarazione non era per niente vincolante e comunque indotta dalla incertezza del quadro normativo ed interpretativo circa la spettanza della esenzione per il caso, quale era la fattispecie in esame, in cui due coniugi abitavano due distinte unità immobiliari site nel medesimo territorio comunale;
sul punto richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, nonchè le pronunce del Giudice delle Leggi, sent.n.209/'22 ed ord.n.19684/'24, definitivamente confermative del diritto alla esenzione;
di poi, evidenziava la effettività della destinazione del bene ad abitazione come comprovato dalle risultanze anagrafiche e dai consumi delle utenze domestiche. Si costituiva in giudizio la EP PA per chiedere la cessazione della materia del contendere avendo provveduto al rimborso all'esito della verifica dei presupposti di legge in ragione della documentazione prodotta e della intervenuta presentazione ex latere contribuente della rettifica della dichiarazione IMU con indicazione la decorrenza della destinazione ad abitazione principale dal 1.1.2021. La difesa di parte ricorrente versava in atti memoria illustrativa per insistere nella vittoria di spese in ragione della fondatezza della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, udite le parti, osserva: nulla osta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ex art.46 d.legs.n.546/'92, atteso l'intervenuto rimborso e conclusioni concordi sul punto delle parti. Occorre, peraltro, emettere pronuncia circa la regolamentazione delle spese di lite, attesa la richiesta specifica di parte ricorrente e ciò secondo il tema della soccombenza virtuale. Invero, non appare revocabile in dubbio la fondatezza della domanda di parte ricorrente alla stregua della produzione in atti di fatture di utenze domestiche che attestano consumi utili, assieme al dato della residenza anagrafica, per ritenere sussistere il presupposto della esenzione in ragione di ricorrenza nel caso di specie dimora abituale. Tale elemento, invero, deve essere qui valorizzato proprio per giustificare la compensazione delle spese di lite come richiesto da parte resistente;
infatti, questa, se da un lato, ha legittimamente respinto la domanda di rimborso in sede stragiudiziale, posto che, al di là della residenza anagrafica, la contribuente non aveva per niente documentato che l'immobile fosse destinato a propria dimora abituale nell'arco temporale in discussione, dall'altro lato, la medesima EP ha prontamente disposto il rimborso allorquando, solo in questa sede giudiziale, detta prova è stata fornita.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di causa.