Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4374/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4374/2024 V.G., promossa congiuntamente:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]in VIA NASTRO Azzurro n. 6, elettivamente domiciliato in SIRACUSA,
VIA UNIONE SOVIETICA N. 4, presso lo studio dell'avv. CATERINA LA ROSA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Francofonte in Via Monfalcone n. 51, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA UNIONE
SOVIETICA N. 4, presso lo studio dell'avv. CATERINA LA ROSA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 10/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
1. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, in conformità alla disciplina Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Entrambi i figli continueranno ad avere la residenza e ad abitare presso la residenza della madre in Francofonte (SR) alla Via Monfalcone n. 51.
3. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli,
a settimane alterne, nel periodo scolastico nei seguenti modi:
a) nella prima settimana per i giorni del martedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20:00 con impegno del padre ad accompagnarli presso le eventuali attività scolastiche/sportive/ludiche relative a ciascun minore.
b) nella seconda settimana dal venerdì dalle ore 16.00 con pernottamento presso l'abitazione paterna anche nei seguenti giorni del sabato e della domenica e con impegno del padre ad accompagnare i minori presso i rispettivi istituti scolastici nel giorno del lunedì mattina successivo o di ripresa delle attività didattiche.
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute come da piano genitoriale allegato (Piano Genitoriale - doc. all. n. 19).
5. Quanto al contributo al mantenimento di entrambi i figli, il sig. corrisponderà Parte_1 alla Dott.ssa entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 200,00 per ciascun figlio;
Parte_2 tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
6. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre senza necessità di ulteriore consenso del padre che si dichiara sin d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
7. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per ciascun figlio nella misura del 50% il padre e del 50% la madre secondo il seguente schema: a) sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per psicoterapia, fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista16 e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi sia sulla base della professionalità che dell'importo della spesa.
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori o, in difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso, una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio (sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori) o alla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa , quelle relative a :
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative
(centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo
, parrucchiere). Persona_3
È auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra.
Deducibilità fiscale
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Rimborsi e sussidi
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
All'udienza del 28.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.., il
Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
5.12.2024). Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4374 2024 V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, riportate in seno al ricorso e da intendersi qui integralmente riportate;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 7.02.2025 nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone