Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di pesca, integra il reato di cui agli artt. 15 e 24 della Legge 14 luglio 1965 n. 963, la detenzione per la vendita di novellame di pesce in misura superiore al 10% per ogni confezione del prodotto pescato, atteso che a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 21 luglio 1998 il calcolo percentuale di tolleranza va effettuato non più sul totale catturato, ma su ogni confezione del prodotto pescato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2004, n. 8428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8428 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 23/01/2004
1. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 75
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 031056/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 129/02 del 9-24/7/2002, pronunciata dal Tribunale di Salerno-Sezione distaccata di Cava dei Tirreni;
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Iacoviello F.M., con le quali chiede l'annullamento con rinvio della gravata sentenza;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Salerno-Sezione distaccata di Cava dei Tirreni condannava IN NI alla pena di euro 250,00 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 15, comma 1 lett. c), L. n. 963/1965, per aver detenuto per la vendita, quale titolare della pescheria denominata "Tonino" in Cava dei Tirreni, kg. 0,850 di novellame di pesce (rossetti e cicinielli), in periodo non consentito.
Avverso tale decisione l'imputato propone appello, qualificato ricorso, deducendo, in primis, l'insussistenza del reato, in quanto il destinatario del divieto di detenere senza autorizzazione oltre il 10% del novellame sul totale pescato è il pescatore e non il commerciante, non potendo questi avere cognizione del rispetto del divieto stesso, se non acquista tutto il pescato.
In secondo luogo, deduce lo IN l'insussistenza del fatto, in mancanza di elementi probatori chiari, precisi ed univoci;
infine, chiede una sentenza assolutoria quantomeno ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p., o in subordine il minimo della pena pecuniaria. All'odierno dibattimento il P.G. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, innanzi tutto, il Collegio, che la seconda, terza e quarta doglianza, aldilà della loro estrema genericità, risentono chiaramente del tipo di impugnazione proposta dallo IN (appello), ancorché considerata ricorso. Attengono, infatti, a valutazioni di merito, sottratte al vaglio di legittimità, essendo adeguatamente motivate dal Tribunale. Le stesse, pertanto, sono inammissibili.
Per quanto concerne la prima doglianza, invece, l'assunto defensionale è coerente con l'orientamento espresso da questa Corte nella sentenza menzionata nel ricorso (Sez. 3^, 15 giugno 1998, n. 8790, Morri). Con tale decisione si affermava sostanzialmente: 1) che anche il commerciante, in linea di principio, è destinatario del divieto di "detenere" novellame, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile, posto dall'art. 15, comma 1 lett. c), L. n. 963/1965; 2) che il "totale catturato", sul quale calcolare la c.d. tolleranza (del 10%) del novellame, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965 (D.P.R. n. 1639/1968), come sostituito dall'art. 1 del D.M. 21/4/1983 del
Ministro per la marina mercantile, deve considerarsi con riferimento non alla partita detenuta da ciascun commerciante, bensì alla quantità complessiva originariamente pescata, valutata prima della distribuzione per il commercio. Si giungeva, quindi, alla conclusione che, tranne l'ipotesi, abbastanza inconsueta, in cui tutto il pesce catturato fosse stato consegnato ad un unico commerciante, in concreto il grossista (e a maggior ragione il dettagliante) che avesse ritirato solo una parte del prodotto non avrebbe potuto mai avere cognizione del rispetto del divieto posto dalla legge, non disponendo dei dati relativi alla quantità complessiva originariamente pescata ne' a quella del novellame in essa presente, e dunque non avrebbe potuto essere affermata la sua colpevolezza in ordine al reato in questione.
La situazione normativa ha subito, però, una modifica con l'entrata in vigore del D.M. 21/7/1998 (in G.U. 4 agosto, n. 180), precedente al fatto addebitato allo IN (5/11/99), secondo cui la detta tolleranza del 10% (art. 3) va calcolata su "ogni confezione del prodotto pescato", e non sul "totale catturato". Pertanto vengono a cadere le argomentazioni sopra sintetizzate, che non consentivano in concreto quasi mai l'affermazione di responsabilità del commerciante in ordine al reato de quo, potendo (e dovendo) egli verificare se la presenza del novellame per ogni confezione di prodotto posto in vendita sia entro i limiti tollerati (in tal senso, Cass. Sez. 3^, 25 febbraio 2003, n. 19766, Conventi). Ne consegue l'infondatezza anche di questa censura.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004