Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 781
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità per sottoscrizione da ufficiale della riscossione privo di aggiornamento biennale

    La contestazione è inammissibile poiché non sollevata in primo grado. Il motivo di impugnazione è inammissibile in appello.

  • Inammissibile
    Nullità per mancata notifica atti presupposti

    L'appellante non contesta puntualmente le notifiche degli atti presupposti, le quali peraltro non sono nemmeno state contestate in primo grado, se non sotto il diverso profilo della legittimazione ad emettere le ingiunzioni. Pertanto, anche l'eccezione relativa alle notifiche ed alla loro idoneità ad interrompere i termini di prescrizione appare inammissibile.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    L'appellante non contesta puntualmente le notifiche degli atti presupposti, le quali peraltro non sono nemmeno state contestate in primo grado, se non sotto il diverso profilo della legittimazione ad emettere le ingiunzioni. Pertanto, anche l'eccezione relativa alle notifiche ed alla loro idoneità ad interrompere i termini di prescrizione appare inammissibile. La TARI si prescrive in cinque anni e risulta depositata l'intimazione di pagamento, notificata per compiuta giacenza, non impugnata e non contestata dall'appellante.

  • Inammissibile
    Nullità del fermo perché fondato su titoli non esecutivi

    La contestazione rimane generica ed astratta rimanendo indeterminato l'oggetto della contestazione in presenza di più atti posti a base del preavviso. Peraltro, l'eccezione non è stata sollevata in primo grado per cui si presenta anche inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 781
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 781
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo