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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
RO AL, AT
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1208/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - P.le Guglielmotti 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16171/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01120230000285434000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della Resistente_1 spa si riporta a quanto depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello di appello, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 16171/2024, depositata in data 31.12.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva respinto il suo ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00, proposto nei confronti di Resistente_1 spa e Comune di Civitavecchia, avverso preavviso di fermo amministrativo n. 01120230000285434000-Tari.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:
1. Che il documento impugnato era nullo poiché sottoscritto da un ufficiale della riscossione privo dell'aggiornamento biennale;
2. Che gli atti presupposti non erano stati notificati;
3. Che i crediti erano prescritti;
4. Che la procedura di fermo era fondata su titoli non esecutivi.
Concludeva, chiedendo l'annullamento del documento impugnato e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
In data 5.8.2025, depositava istanza di sospensione “dell'esecutività della sentenza impugnata sino alla decisione del gravame”.
Si costituiva il Comune di Civitavecchia, depositando controdeduzioni con le quali allegava:
1. Che “In relazione all'avviso di accertamento n° 190/2023 (doc. n° 1, fascicolo di primo grado), il ricorso era manifestamente inammissibile, essendo privo dei requisiti essenziali di cui all'art. 18, comma 2, lettere d) ed e), d. lgs. 546/1992 (indicazione dell'atto impugnato, dell'oggetto della domanda e dei motivi). Né avrebbe potuto affermarsi che l'atto fosse stato richiamato in quanto presupposto degli altri atti impugnati
(preavviso di fermo e sottostante ingiunzione), atteso che nessuno dei due atti lo richiamava, così come non richiamava le annualità 2018 e 2019”;
2. Che “Manifestamente infondata era la prima doglianza relativa all'utilizzo da parte del Concessionario dello strumento dell'ingiunzione ex RD 639/1910, asseritamente riservato all'ente creditore laddove “i concessionari debbono formare i ruoli ed inviare le relative cartelle di pagamento ai sensi dell'art.17 D.lgs
26/02/1999 n.46” (cfr. ricorso, p. 1)”;
3. Che “Resistente_1 è una società che svolge le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'art. 52, comma 5, d. lgs. 446/1997, regolarmente iscritta al n° 145 dell'albo istituito presso il
MEF dal successivo art. 53, d. lgs. 446/1997 (doc. n° 3, fascicolo di primo grado), alla quale il Comune aveva conferito in concessione “i servizi di riscossione 5 coattiva delle entrate dell'Ente relativamente a tutte le annualità per le quali non sia intervenuta decadenza o prescrizione del potere impositivo” (cfr. docc. n° 4-5, fascicolo di primo grado)”;
4. Che “era, conseguentemente, manifestamente infondata anche la terza doglianza, con cui si lamentava la mancanza “della indicazione dei ruoli e della data di esecutività degli stessi oltre che responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”;
5. Che “In relazione all'asserita omessa indicazione del responsabile del procedimento, osservava che esso risultava chiaramente indicato tanto nel preavviso di fermo (“Il responsabile della procedura di fermo, per conto della nostra società, è Nominativo_1”; cfr. p. 2) che nella sottostante ingiunzione (“Responsabile del procedimento amministrativo: Nominativo_2 del procedimento di emissione e notificazione dell'ingiunzione di pagamento è Nominativo_1”; cfr. p. 1)”;
6. Che “Del tutto sprovvista di prova era l'asserzione che i veicoli oggetto del preavviso di fermo fossero strumentali all'esercizio della professione del ricorrente”;
7. Che “Le doglianze relative all'asserito vizio motivazionale della sentenza sono, innanzitutto, inammissibili per carenza di interesse atteso che detto vizio non è contemplato dall'art. 59, comma 1, d. lgs. 546/1992, tra le cause di rimessione al giudice di primo grado. Ad esso si applicherebbe, pertanto, il successivo secondo comma, con conseguente sanatoria dello stesso, per effetto della pronuncia d'appello da parte di codesta
On.le Corte”;
8. Che “Nulla doveva essere dedotto in ordine all'asserita perdita dell'abilitazione della funzione di ufficiale della riscossione da parte del Dr. Nominativo_3, per mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento biennale, atteso che detta censura non era stata formulata in sede di ricorso ma solo nella successiva memoria aggiuntiva”;
9. Che “neanche l'eccezione di prescrizione era stata formulata in sede di ricorso”;
10. Che “L'appellante, ha di seguito, inteso ribadire: la nullità della procedura di fermo in quanto lo stesso è basato su titoli non più esecutivi, per il decorso del termine di un anno dalla loro presunta e inesistente notifica con la conseguenza che lo stesso essendo privo di titoli esecutivi non ha alcuna validità giuridica e quindi è nullo. Anche tale asserita causa di nullità non è stata dedotta in sede di ricorso e non può essere introdotta in sede di appello, trattandosi di motivo nuovo”;
11. Che “l'ingiunzione non perde la sua efficacia esecutiva se non quando il credito esposto risulti prescritto… Nella specie, non si discute però della validità di un pignoramento ma della comunicazione con la quale si avvia la procedura di fermo (c.d. preavviso di fermo), che l'art. 86, DPR 602/1973, subordina alla sola decorrenza del termine di sessanta giorni di cui al precedente art. 50, comma 1”.
Concludeva, chiedendo “Voglia l'On.le Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara l'appello inammissibile ovvero infondato. Con vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi (IRAP e CPDEL) in sostituzione di IVA e CPA, essendo il Comune patrocinato dalla propria Avvocatura interna (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 3592/2023)”.
Si costituiva Resistente_1 depositando controdeduzioni con la quale allegava:
1. Che l'appello era inammissibile poiché “l'Ricorrente_1 non individua le parti della sentenza impugnata e non confuta il ragionamento del Giudice di prime cure ma ripropone pedissequamente quanto dedotto nelle note depositate in primo grado”;
2. Che “La controparte sostiene la nullità del preavviso di fermo in quanto la compilazione e notificazione è stata effettuata dal sig. Nominativo_1 quale ufficiale della riscossione, il quale aveva perso la propria carica poiché non aveva effettuato il corso di aggiornamento. Si precisa che tale assunto è frutto di semplici deduzioni difensive in quanto la controparte non ha fornito alcuna prova a riguardo”;
3. Che “La circostanza dedotta da controparte secondo cui l'ufficiale non avrebbe frequentato il corso di aggiornamento, oltre ad essere un mero assunto difensivo priva di riscontro probatorio, non rappresenta un motivo di fatto di revoca della nomina in quanto, come previsto dalla normativa richiamata, necessita di un provvedimento motivato dal dirigente dell'ente. Tale motivo di gravane è chiaramente infondato”;
4. Che “Non avendo la controparte impugnato l'ingiunzione di pagamento sottesa al preavviso di fermo, la pretesa sottesa all'ingiunzione è divenuta definitiva. Inoltre, come dedotto dalla Corte di Primo Grado, alcuna prescrizione si è maturata in quanto, dopo la notifica dell'accertamento nel 2019 (atto non impugnato da controparte), l'ingiunzione è stata notificata nel 2022 ed il preavviso di fermo nel 2023”;
5. Che “Parimenti infondata è l'assunto avversario secondo cui i titoli sottesi al preavviso di fermo non sono esecutivi in quanto, come risulta dalla documentazione in atti, l'attività di recupero è stata svolta nel rispetto dei termini di legge e prescrizionali”.
Concludeva, chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secono grado adita, contrariis reiectis;
nel merito respingere il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.16171/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma del 16/12/2024 e convalidare il provvedimento opposto, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo, si chiede di voler compensare le spese di lite, alla luce del corretto operato della resistente amministrazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appellante eccepisce il mancato aggiornamento biennale dell'ufficiale della Riscossione.
La contestazione appare inammissibile poiché non sollevata in primo grado. Nell'atto introduttivo di detto giudizio il contribuente si è limitato a sollevare genericamente la contestazione relativa alla mancata indicazione “dei ruoli e della data di esecutività degli stessi oltre che del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”. Pertanto, il motivo di impugnazione è inammissibile.
Quanto alla prescrizione, l'appellante non contesta puntualmente le notifiche degli atti presupposti, le quali peraltro non sono nemmeno state contestate in primo grado, se non sotto il diverso profilo della legittimazione ad emettere le ingiunzioni.
Pertanto, anche l'eccezione relativa alle notifiche ed alla loro idoneità ad interrompere i termini di prescrizione appare inammissibile.
La Tari, peraltro, si prescrive in cinque anni e risulta depositata l'intimazione di pagamento, notificata il
6.7.2022 per compiuta giacenza, non impugnata e non contestata dall'appellante.
Quanto alla nullità del procedimento di fermo perché fondato su titoli non più esecutivi, la contestazione rimane generica ed astratta rimanendo indeterminato l'oggetto della contestazione in presenza di più atti posti a base del preavviso. Peraltro, l'eccezione non è stata sollevata in primo grado per cui si presenta anche inammissibile.
L'appello, pertanto, deve essere respinto, con la condanna alle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in
€ 2.000 per ogni parte costituita, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
RO AL, AT
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1208/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - P.le Guglielmotti 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16171/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01120230000285434000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della Resistente_1 spa si riporta a quanto depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello di appello, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 16171/2024, depositata in data 31.12.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva respinto il suo ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00, proposto nei confronti di Resistente_1 spa e Comune di Civitavecchia, avverso preavviso di fermo amministrativo n. 01120230000285434000-Tari.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:
1. Che il documento impugnato era nullo poiché sottoscritto da un ufficiale della riscossione privo dell'aggiornamento biennale;
2. Che gli atti presupposti non erano stati notificati;
3. Che i crediti erano prescritti;
4. Che la procedura di fermo era fondata su titoli non esecutivi.
Concludeva, chiedendo l'annullamento del documento impugnato e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
In data 5.8.2025, depositava istanza di sospensione “dell'esecutività della sentenza impugnata sino alla decisione del gravame”.
Si costituiva il Comune di Civitavecchia, depositando controdeduzioni con le quali allegava:
1. Che “In relazione all'avviso di accertamento n° 190/2023 (doc. n° 1, fascicolo di primo grado), il ricorso era manifestamente inammissibile, essendo privo dei requisiti essenziali di cui all'art. 18, comma 2, lettere d) ed e), d. lgs. 546/1992 (indicazione dell'atto impugnato, dell'oggetto della domanda e dei motivi). Né avrebbe potuto affermarsi che l'atto fosse stato richiamato in quanto presupposto degli altri atti impugnati
(preavviso di fermo e sottostante ingiunzione), atteso che nessuno dei due atti lo richiamava, così come non richiamava le annualità 2018 e 2019”;
2. Che “Manifestamente infondata era la prima doglianza relativa all'utilizzo da parte del Concessionario dello strumento dell'ingiunzione ex RD 639/1910, asseritamente riservato all'ente creditore laddove “i concessionari debbono formare i ruoli ed inviare le relative cartelle di pagamento ai sensi dell'art.17 D.lgs
26/02/1999 n.46” (cfr. ricorso, p. 1)”;
3. Che “Resistente_1 è una società che svolge le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'art. 52, comma 5, d. lgs. 446/1997, regolarmente iscritta al n° 145 dell'albo istituito presso il
MEF dal successivo art. 53, d. lgs. 446/1997 (doc. n° 3, fascicolo di primo grado), alla quale il Comune aveva conferito in concessione “i servizi di riscossione 5 coattiva delle entrate dell'Ente relativamente a tutte le annualità per le quali non sia intervenuta decadenza o prescrizione del potere impositivo” (cfr. docc. n° 4-5, fascicolo di primo grado)”;
4. Che “era, conseguentemente, manifestamente infondata anche la terza doglianza, con cui si lamentava la mancanza “della indicazione dei ruoli e della data di esecutività degli stessi oltre che responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”;
5. Che “In relazione all'asserita omessa indicazione del responsabile del procedimento, osservava che esso risultava chiaramente indicato tanto nel preavviso di fermo (“Il responsabile della procedura di fermo, per conto della nostra società, è Nominativo_1”; cfr. p. 2) che nella sottostante ingiunzione (“Responsabile del procedimento amministrativo: Nominativo_2 del procedimento di emissione e notificazione dell'ingiunzione di pagamento è Nominativo_1”; cfr. p. 1)”;
6. Che “Del tutto sprovvista di prova era l'asserzione che i veicoli oggetto del preavviso di fermo fossero strumentali all'esercizio della professione del ricorrente”;
7. Che “Le doglianze relative all'asserito vizio motivazionale della sentenza sono, innanzitutto, inammissibili per carenza di interesse atteso che detto vizio non è contemplato dall'art. 59, comma 1, d. lgs. 546/1992, tra le cause di rimessione al giudice di primo grado. Ad esso si applicherebbe, pertanto, il successivo secondo comma, con conseguente sanatoria dello stesso, per effetto della pronuncia d'appello da parte di codesta
On.le Corte”;
8. Che “Nulla doveva essere dedotto in ordine all'asserita perdita dell'abilitazione della funzione di ufficiale della riscossione da parte del Dr. Nominativo_3, per mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento biennale, atteso che detta censura non era stata formulata in sede di ricorso ma solo nella successiva memoria aggiuntiva”;
9. Che “neanche l'eccezione di prescrizione era stata formulata in sede di ricorso”;
10. Che “L'appellante, ha di seguito, inteso ribadire: la nullità della procedura di fermo in quanto lo stesso è basato su titoli non più esecutivi, per il decorso del termine di un anno dalla loro presunta e inesistente notifica con la conseguenza che lo stesso essendo privo di titoli esecutivi non ha alcuna validità giuridica e quindi è nullo. Anche tale asserita causa di nullità non è stata dedotta in sede di ricorso e non può essere introdotta in sede di appello, trattandosi di motivo nuovo”;
11. Che “l'ingiunzione non perde la sua efficacia esecutiva se non quando il credito esposto risulti prescritto… Nella specie, non si discute però della validità di un pignoramento ma della comunicazione con la quale si avvia la procedura di fermo (c.d. preavviso di fermo), che l'art. 86, DPR 602/1973, subordina alla sola decorrenza del termine di sessanta giorni di cui al precedente art. 50, comma 1”.
Concludeva, chiedendo “Voglia l'On.le Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara l'appello inammissibile ovvero infondato. Con vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi (IRAP e CPDEL) in sostituzione di IVA e CPA, essendo il Comune patrocinato dalla propria Avvocatura interna (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 3592/2023)”.
Si costituiva Resistente_1 depositando controdeduzioni con la quale allegava:
1. Che l'appello era inammissibile poiché “l'Ricorrente_1 non individua le parti della sentenza impugnata e non confuta il ragionamento del Giudice di prime cure ma ripropone pedissequamente quanto dedotto nelle note depositate in primo grado”;
2. Che “La controparte sostiene la nullità del preavviso di fermo in quanto la compilazione e notificazione è stata effettuata dal sig. Nominativo_1 quale ufficiale della riscossione, il quale aveva perso la propria carica poiché non aveva effettuato il corso di aggiornamento. Si precisa che tale assunto è frutto di semplici deduzioni difensive in quanto la controparte non ha fornito alcuna prova a riguardo”;
3. Che “La circostanza dedotta da controparte secondo cui l'ufficiale non avrebbe frequentato il corso di aggiornamento, oltre ad essere un mero assunto difensivo priva di riscontro probatorio, non rappresenta un motivo di fatto di revoca della nomina in quanto, come previsto dalla normativa richiamata, necessita di un provvedimento motivato dal dirigente dell'ente. Tale motivo di gravane è chiaramente infondato”;
4. Che “Non avendo la controparte impugnato l'ingiunzione di pagamento sottesa al preavviso di fermo, la pretesa sottesa all'ingiunzione è divenuta definitiva. Inoltre, come dedotto dalla Corte di Primo Grado, alcuna prescrizione si è maturata in quanto, dopo la notifica dell'accertamento nel 2019 (atto non impugnato da controparte), l'ingiunzione è stata notificata nel 2022 ed il preavviso di fermo nel 2023”;
5. Che “Parimenti infondata è l'assunto avversario secondo cui i titoli sottesi al preavviso di fermo non sono esecutivi in quanto, come risulta dalla documentazione in atti, l'attività di recupero è stata svolta nel rispetto dei termini di legge e prescrizionali”.
Concludeva, chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secono grado adita, contrariis reiectis;
nel merito respingere il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.16171/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma del 16/12/2024 e convalidare il provvedimento opposto, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo, si chiede di voler compensare le spese di lite, alla luce del corretto operato della resistente amministrazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appellante eccepisce il mancato aggiornamento biennale dell'ufficiale della Riscossione.
La contestazione appare inammissibile poiché non sollevata in primo grado. Nell'atto introduttivo di detto giudizio il contribuente si è limitato a sollevare genericamente la contestazione relativa alla mancata indicazione “dei ruoli e della data di esecutività degli stessi oltre che del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”. Pertanto, il motivo di impugnazione è inammissibile.
Quanto alla prescrizione, l'appellante non contesta puntualmente le notifiche degli atti presupposti, le quali peraltro non sono nemmeno state contestate in primo grado, se non sotto il diverso profilo della legittimazione ad emettere le ingiunzioni.
Pertanto, anche l'eccezione relativa alle notifiche ed alla loro idoneità ad interrompere i termini di prescrizione appare inammissibile.
La Tari, peraltro, si prescrive in cinque anni e risulta depositata l'intimazione di pagamento, notificata il
6.7.2022 per compiuta giacenza, non impugnata e non contestata dall'appellante.
Quanto alla nullità del procedimento di fermo perché fondato su titoli non più esecutivi, la contestazione rimane generica ed astratta rimanendo indeterminato l'oggetto della contestazione in presenza di più atti posti a base del preavviso. Peraltro, l'eccezione non è stata sollevata in primo grado per cui si presenta anche inammissibile.
L'appello, pertanto, deve essere respinto, con la condanna alle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in
€ 2.000 per ogni parte costituita, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore