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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL GIORNO 02/05/2025
E CONTESTUALE SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.p.c.
In nome del Popolo Italiano
Ad ore 10,00 avanti al Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, nella causa iscritta al R.G n. 972 del registro affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(P.Iva , con sede a Massa (MS) Via Massa Controparte_1 P.IVA_1
Avenza n. 26, nella persona dell'Amministratore Unico (C.F.: Controparte_2
), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Geremia Santarcangelo del foro di Massa (c.f.:
), con domicilio eletto presso e nello studio del medesimo, sito in C.F._2
Massa (MS) al Viale Democrazia n.86, il quale difensore ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni presso il proprio numero di fax 0585/042501 e/o al seguente indirizzo di PEC
- ATTRICE- Email_1
CONTRO
(P. I.V.A. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del Procuratore Dott. rappresentata e difesa delega in atti dagli avv.ti Controparte_4
Erika Villanova ( – PEC: del Foro C.F._3 Email_2 di Milano e avv. Yasmine Laachir (C.F. – PEC C.F._4
del Foro di Trento e, in qualità di socie dello Studio Email_3
Legalade , con sede in Trento, via degli Orbi n. 6 ed elettivamente domiciliato CP_5 presso lo Studio dell'Avv. Andrea Poli, in San Giuliano Terme (PI), via Luigi Alemanni n. 2, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a comunicazioni a mezzo fax al numero
030/7829092 e/o a pec – - Email_4 Email_2
CONVENUTA –
E
(C.F. rumeno: , in persona del suo legale rappresentante pro CP_6 P.IVA_3 tempore, domiciliata ex art. 126, comma 2 lett. b), D.Leg.vo 209/2005, presso l
[...]
, con sede in 20145 Milano, Corso Sempione n. 39 – CONVENUTA Controparte_3
CONTUMACE -
OGGETTO: risarcimento danno
Sono presenti per l'attrice l'Avv. Geremia Santarcangelo, per la convenuta, l'Avv Filippo Paini in sostituzione dell'Avv. Erika Villanova. Per l'attore l'Avv. Geremia Santarcangelo richiama le conclusioni precisate in atti:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - ritenuta l'esclusiva responsabilità del sig.
, conducente dell'autovettura Mercedes tg. B-286-MAD (-RO-) di proprietà Controparte_7 della nella determinazione del secondo tamponamento, condannare, in CP_6 solido tra loro, la e l in persona del suo legale CP_6 Controparte_8 rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell , Controparte_1 quale cessionaria del credito, nella misura di € 11.742,00 (cui vanno detratti € 3.800 già corrisposti nella fase stragiudiziale), comprensiva di IVA, soccorso stradale, svalutazione e noleggio autovetture sostitutive, come da valutazioni effettuate dal CTU dott. Persona_1 nonché al risarcimento di € 634,40 per spesa CTP e di € 5.000 quale compenso della
[...]
e dell intervenute nella fase stragiudiziale o nelle CP_9 Persona_2 CP_10 maggiori o minore somme che saranno ritenute di giustizia. Spese di CTU a carico della convenuta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, come da nota spesa che si deposita.
Per la convenuta L'Avv. Filippo Paini, in sostituzione dell'Avv. Erika Villanova, richiama le conclusioni in atti precisate:
NEL MERITO, accertare che il sinistro di cui è causa riguarda un tamponamento a catena di veicoli in movimento e che il veicolo è responsabile per i soli danni alla CP_11 parte posteriore della BMW del , accertare altresì che l'offerta di Euro 3.800,00 Parte_1 formulata dall'odierna deducente all'attrice in fase stragiudiziale debba essere considerata congrua e satisfattiva e, per l'effetto, rigettare ogni altra pretestuosa richiesta e domanda attorea per i motivi meglio argomentati nella presente comparsa a cui si rimanda integralmente, con ogni conseguente declaratoria del caso.
In via subordinata, NEL MERITO, accertare il rispettivo grado di responsabilità dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro per cui è causa, contenere gli esborsi di CP_12 nella misura che verrà rigorosamente accertata in corso di causa, considerando solo i danni in
NESSO CAUSALE con il sinistro e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che dovesse risultare adeguatamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria e dalla documentazione dimessa, nei limiti della percentuale di responsabilità accertata E CONSIDERATO L'AGGRAVAMENTO DEL DANNO da parte dell'Attrice ex art. 1227 cc e Controparte_13
DI EURO 3.800,00 Già . CP_14 CP_15
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.
In via istruttoria, CI SI RIPORRTA e si insiste per l'ammissione di tutte le prove articolare e non ammesse, da non intendersi rinunciate.
I difensori delle parti discutono la causa riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, contestando reciprocamente il contenuto delle avverse difese, rinunciando espressamente ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, presso l'intestato
Tribunale, esaurita la discussione orale e preso atto delle allegazioni e delle deduzioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in camera di consiglio ed, all'esito pronuncia, dando lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G n. 2466 del registro affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto la controversia insorta tra le parti, come specificate in epigrafe del presente verbale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Poichè la causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, non è più necessario esporre lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione l , quale cessionaria del credito vantato Controparte_1 dal sig. , proprietario dell'autovettura BMW tg. EX663ZS (e recante targa Parte_2
Prova CT41994), e dal sig. , proprietario dell'autovettura Range Rover Evoque Parte_3 targata FK288PG, citava in giudizio e per ottenere Controparte_16 CP_6 il risarcimento dei danni riportati dai predetti veicoli a seguito del tamponamento da parte dell'autovettura Mercedes tg. B-286-MAD (-RO-) di proprietà della CP_6 avvenuto in data 04.11.2021, alle ore 18.30 circa, nel territorio del Comune di Massa, sulla
Via Aurelia Sud, all'intersezione con Via Del Papino, comprensivi delle spese per soccorso, noleggio auto sostitutive e onorari dei patrocinatori intervenuti nella fase stragiudiziale.
La convenuta si costituiva non contestando il verificarsi del sinistro stradale, ma indicando modalità e responsabilità diverse e divergenti da quelle sostenute dall'attore (tamponamento a catena con colpa esclusiva del veicolo Mercedes) al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai due veicoli coinvolti e rispetto quali avrebbe ottenuto la cessione del credito, in buona sostanza sostenendo che si sarebbero verificati due tamponamenti successivi. Contr Nella fase stragiudiziale la delegata dall lla trattazione del sinistro, Controparte_17 aveva risarcito esclusivamente i danni posteriori riportati dalla BMW del sig. Parte_2
, da loro valutati in euro 3.800, ed aveva respinto in toto la richiesta di risarcimento
[...] dei danni anteriori, nonché di quelli subiti dalla Range Rover del sig. . Parte_3
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 Cpc, venivano escussi i testi e Testimone_1
l'Agente di P.M. . Testimone_2
Veniva quindi conferito incarico al dott. di procedere a CTU ricostruttiva della Persona_1 dinamica del sinistro ed alla valutazione dei danni. All'esito della CTU il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ed all'esito udienza di discussione ex art. 281 sexies Cpc, con concessione di termine per note difensive.
Espletato l'incombente la causa passa ora in decisione.
NEL MERITO
Nelle prove per testi escusse il Sig. confermava che il tamponamento era stato Tes_1 Tes causato dall'autovettura Mercedes con targa straniera, mentre l'Agente , pur non potendo escludere essersi trattato di un doppio tamponamento, confermava che i protagonisti avevano riferito trattarsi di un unico tamponamento.
All'esito della propria attività, il CTU concludeva nei seguenti termini:
- i danni subiti dai veicoli trovano potenziale, reciproca corrispondenza morfologica ed altimetrica;
- la collisione si è concretata fra la parte anteriore dell'autovettura BMW e la parte posteriore dell'autovettura Range Rover;
- successivamente si è prodotta la collisione fra la parte anteriore della e la parte CP_11 Contr posteriore della;
Contr
- l'urto della Mercedes Benz, contro la parte posteriore della , ha probabilmente prodotto un aggravamento nella portata dei danni rilevati sia sulla parte posteriore della Rover, Pt_4 Contr sia sulla parte anteriore della . Tale aggravio è di difficile determinazione tecnico/analitica. In via del tutto indicativa si può stimare un aggravio delle spese di riparazione compreso fra il 10 e il 15% dei danni periziati (parte posteriore della Range Rover Contr e parte anteriore della ). Si tratta, quindi, di una stima variabile, entro i limiti indicati, e tale da delegarne la determinazione, in via equitativa, all'ill.mo Giudicante.
Il Giudice in assenza di ulteriori esiti istruttori obiettivi, ritiene di non discostarsi dalle valutazioni del CTU, che appaiono adeguatamente circostanziate e avvallate da motivazioni che appaiono scientificamente corrette.
Da quanto emerso i due urti hanno avuto deformazioni tra loro comparabili in ragione delle quali non risulta coerente ipotizzare che sia stata la ad innescare il tamponamento CP_11
a catena, ma appare tecnicamente più oggettivo ipotizzare che i due tamponamenti si siano Contr verificati in maniera distinta uno dall'altro, con impatto primario tra il veicolo e RANGE Contr Rover e poi secondario tra e , ognuna con apporto energetico riconducibile CP_11 alla propria velocità.
Il Giudice, posto che ognuno risponde dei danni che risultino causalmente ascrivibili alla propria condotta colposa, ritenendo pertanto di aderire alla ricostruzione della dinamica effettuata dal CTU, stabilisce che la percentuale dei danni riportati dalla Range Rover del sig.
e dalla parte anteriore della BMW del sig. in virtù del secondo urto Pt_3 Parte_2 determinato dal tamponamento da parte della possa essere Controparte_18 equitativamente valutata nella misura del 12,50% (il dott. aveva indicato una Persona_1 percentuale tra il 10 % ed il 15%) .
IN PUNTO DI QUANTUM
Si legge nella CTU:
Per l'autoveicolo BMW 640d :
- il costo delle riparazioni alla parte anteriore della BMW è valutato in € 15.924,36 + IVA se dovuta (€ 19.427,72 IVA 22% compresa); (tali danni vengono riconosciuti nella percentuale del 12,50 % = € 1.990,50);
- il costo delle riparazioni alla parte posteriore della BMW è valutato in € 4.959,87 + IVA se dovuta (€ 6.051,04 IVA 22% compresa);
- il costo totale delle riparazioni della BMW è valutato in € 20.884,23 + IVA se dovuta (pari a €
25.478,76 IVA compresa);
- Il costo delle riparazioni supera, marginalmente, il valore ante sinistro del veicolo. Tuttavia la differenza fra il valore del mezzo e il costo delle riparazioni rientra entro i limiti di tolleranza indicati, ed assunti, dalla Corte di Cassazione, anche in considerazione del fatto che il veicolo era in buone condizioni di manutenzione e di conservazione;
- il fermo tecnico per le riparazioni, attribuibile al proprietario del veicolo nel caso in cui non venga riconosciuto il nolo di veicolo sostitutivo, è pari a 10,0 giorni, per un indennizzo di €
332,00 omnia (per la parte anteriore 5 gg x € 33,22 = € 166,10 (tali danni vengono riconosciuti nella percentuale del 12,50 % = € 20,76); per la parte posteriore 3 gg x € 33,22 = € 99,66 omnia);
- il costo per soccorso stradale è stimato in € 160,00 omnia (solo per il danno anteriore, tali danni non vengono riconosciuti essendo già reso necessario dal primo tamponamento ), mentre il costo per il noleggio di veicolo sostituivo è stimato € 500,00 omnia (parte anteriore €
250,00 (tali danni vengono riconosciuti nella percentuale del 12,50 % = € 31,25) omnia, parte posteriore € 150,00 omnia) (tale danno non viene riconosciuto non essendo stata dimostrata la necessità);
- la BMW 640d, a seguito alle riparazioni, non ha subito né svalutazione, né rivalutazione commerciale;
- la BMW 640d aveva un valore di mercato ante sinistro di circa € 23.000,00; “
Ne consegue che per quanto riguarda il veicolo BMW 640d il danno attribuibile alle convenute ammonta a complessivi € 7.070,73, dovendosi escludere il rimborso dell'Iva, trattandosi di impresa commerciale, ed essendo escluse le voci trasporto con carroattrezzi, la cui necessità
è stata determinata dal primo tamponamento, e noleggio, non essendo stata dimostrata la relativa necessità (da cui vanno detratti € 3.800 già corrisposti nella fase stragiudiziale),.
Range Rover Evoque
- il costo delle riparazioni della Range Rover Evoque è valutato in € 8.014,72 + IVA se dovuta
(€ 9.777,96 IVA 22% compresa (tali danni vengono riconosciuti nella percentuale del 12,50 % - € 1001,84);
- il fermo tecnico per le riparazioni, attribuibile al proprietario del veicolo nel caso in cui non venga riconosciuto il nolo di veicolo sostitutivo, è pari a 8,0 giorni, per un indennizzo di €
232,96 omnia (tali danni vengono riconosciuti nella percentuale del 12,50 % = € 29,12);
- il costo per il noleggio di veicolo sostituivo è stimato € 400,00 omnia;
- il costo per soccorso stradale non è dovuto, in quanto non necessario;
- la Range Rover Evoque, in seguito alle riparazioni, non ha subito né una svalutazione né una rivalutazione commerciale;
- la Range Rover Evoque aveva un valore di mercato ante sinistro di circa € 30.000,00.
Ne consegue che per quanto riguarda il veicolo Range Rover Evoque il danno attribuibile alle convenute ammonta a complessivi € 1.030,96, dovendosi escludere il rimborso dell'Iva, trattandosi di impresa commerciale, ed essendo escluse le voci trasporto con carroattrezzi, di cui non vi era necessità, e noleggio, non essendo stata dimostrata la relativa necessità.
SPESE DI LITE
Le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza, con notevole ridimensionamento della pretesa attorea, vengono pertanto integralmente compensate.
Così anche per le spese di assistenza stragiudiziale.
Le spese di CTU, come in atti liquidate, vengono definitivamente poste a carico dell'attrice e della convenuta, in solido tra loro, ed in ragione di una metà tra le parti.
P.Q.M.
il GIUDICE ONORARIO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_1 confronti della convenuta in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, e della convenuta contumace in CP_6 persona del suo legale rappresentante pro tempore ogni diversa, contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda dell'attrice, dichiara le convenute tenute a risarcire per la loro accertata corresponsabilità nella causazione dell'evento e le condanna a risarcire all'attrice, in solido tra loro, per i danni causati alla BMW 640d la complessiva somma di €
7.070,73 (da cui vanno detratti € 3.800 già corrisposti nella fase stragiudiziale), e per quanto riguarda il veicolo Range Rover Evoque complessivi € 1.030,96, oltre interessi legali e rivalutazione dal sinistro al saldo;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite e stragiudiziali;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di attrice e parti convenute, in solido tra loro,
e nella misura del 50% ciascuna.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Verbale chiuso ad ore 17,00 Massa, li 02/05/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Giovanni Tori