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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 29720259000166138 INTERESSI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2025 depositato il 16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:/
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica n. 8 – Ragusa ed all'Agenzia delle Entrate- Riscossione s.p.a., Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29720259000166138, di
€ 1258,84, notificata da Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta in data 7.3.2025, avente ad oggetto le cartelle relative ai ruoli adottati dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa per gli anni 2014, 2016,
2017, 2018 e saldo 2017.
Eccepiva la ricorrente, con riferimento alla cartella relativa al ruolo anno 2014, notificata il 29/11/2019,
l'estinzione del credito per prescrizione;
con riferimento alle cartelle relative ai ruoli anno 2015 e 2017, la pendenza di giudizio avanti a questa CGT, con ricorso iscritto al n. 450/2023 r.g.r., per quello relativo all'anno
2016, la pendenza di giudizio con ricorso iscritto al n. 971/2023 r.g.r., con riferimento al ruolo anno 2018,
l'avvenuto annullamento con sentenza n. 403/2024 della CGT Ragusa (ricorso iscritto al n. 2015/2023); in ordine alla cartella n. 29720230001009549 (saldo 2017), rilevava che la stessa, non notificata, era impugnabile con il primo atto utile successivo, quale l'intimazione di pagamento.
Nel merito, premesso di essere proprietaria di terreni in Ispica, ricadenti nel comprensorio di pertinenza del
Consorzio di Bonifica n. 8, la ricorrente rilevava che i suoi fondi non ricevono alcun vantaggio dall'esistenza delle opere del suddetto Consorzio, e per errori di progettazione del sistema di raccolta delle acque e per la mancata o inadeguata manutenzione dei canali.
Rilevava che dette circostanze erano state accertate a mezzo CTU disposta dal Tribunale delle Acque di
Palermo nelle cause iscritte ai nn. 1223/2012 RG e 1185/2020 RG ed ulteriore perizia di parte a firma dell'Ing.
Nominativo_1. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, la conformità dell'intimazione al modello ministeriale e l'infondatezza del ricorso.
Rimaneva contumace il consorzio di bonifica.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza del 9/6/2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente
(Cassazione civile, sez. trib., 23/04/2020, n. 8079). Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge la prova che i fondi di proprietà del predetto non ricevono vantaggio dall'opera del consorzio.
È versata in atti la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Palermo, resa nei confronti di soggetti diversi dall'odierno ricorrente, e stralcio della c.t.u. effettuata nell'ambito di quel giudizio, dalla quale si evince che gli attori erano proprietari di fondi siti in Ispica, siccome l'odierno ricorrente, sicché può ritenersi che le opere a servizio del fondo della Ricorrente_1 fossero le medesime indicate nella sentenza prodotta.
Il CTU evidenziava molteplici criticità negli impianti e nelle opere eseguite dal Consorzio di Bonifica, concludendo nel senso che le carenze di funzionamento del sistema delle opere di bonifica avevano causato danni ai terreni coinvolti.
A fronte delle allegazioni del ricorrente, il Consorzio di Bonifica è rimasto, nella sua contumacia, silente, né ha dimostrato che i fondi della Ricorrente_1 ricevessero un qualche genere di beneficio dall'attività svolta dal Consorzio.
Ne consegue, assorbiti tutti gli altri motivi, l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in misura pari ad euro 150,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ragusa, così deciso nella camera di consiglio del 9/6/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Schininà
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 29720259000166138 INTERESSI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2025 depositato il 16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:/
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica n. 8 – Ragusa ed all'Agenzia delle Entrate- Riscossione s.p.a., Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29720259000166138, di
€ 1258,84, notificata da Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta in data 7.3.2025, avente ad oggetto le cartelle relative ai ruoli adottati dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa per gli anni 2014, 2016,
2017, 2018 e saldo 2017.
Eccepiva la ricorrente, con riferimento alla cartella relativa al ruolo anno 2014, notificata il 29/11/2019,
l'estinzione del credito per prescrizione;
con riferimento alle cartelle relative ai ruoli anno 2015 e 2017, la pendenza di giudizio avanti a questa CGT, con ricorso iscritto al n. 450/2023 r.g.r., per quello relativo all'anno
2016, la pendenza di giudizio con ricorso iscritto al n. 971/2023 r.g.r., con riferimento al ruolo anno 2018,
l'avvenuto annullamento con sentenza n. 403/2024 della CGT Ragusa (ricorso iscritto al n. 2015/2023); in ordine alla cartella n. 29720230001009549 (saldo 2017), rilevava che la stessa, non notificata, era impugnabile con il primo atto utile successivo, quale l'intimazione di pagamento.
Nel merito, premesso di essere proprietaria di terreni in Ispica, ricadenti nel comprensorio di pertinenza del
Consorzio di Bonifica n. 8, la ricorrente rilevava che i suoi fondi non ricevono alcun vantaggio dall'esistenza delle opere del suddetto Consorzio, e per errori di progettazione del sistema di raccolta delle acque e per la mancata o inadeguata manutenzione dei canali.
Rilevava che dette circostanze erano state accertate a mezzo CTU disposta dal Tribunale delle Acque di
Palermo nelle cause iscritte ai nn. 1223/2012 RG e 1185/2020 RG ed ulteriore perizia di parte a firma dell'Ing.
Nominativo_1. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, la conformità dell'intimazione al modello ministeriale e l'infondatezza del ricorso.
Rimaneva contumace il consorzio di bonifica.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza del 9/6/2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente
(Cassazione civile, sez. trib., 23/04/2020, n. 8079). Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge la prova che i fondi di proprietà del predetto non ricevono vantaggio dall'opera del consorzio.
È versata in atti la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Palermo, resa nei confronti di soggetti diversi dall'odierno ricorrente, e stralcio della c.t.u. effettuata nell'ambito di quel giudizio, dalla quale si evince che gli attori erano proprietari di fondi siti in Ispica, siccome l'odierno ricorrente, sicché può ritenersi che le opere a servizio del fondo della Ricorrente_1 fossero le medesime indicate nella sentenza prodotta.
Il CTU evidenziava molteplici criticità negli impianti e nelle opere eseguite dal Consorzio di Bonifica, concludendo nel senso che le carenze di funzionamento del sistema delle opere di bonifica avevano causato danni ai terreni coinvolti.
A fronte delle allegazioni del ricorrente, il Consorzio di Bonifica è rimasto, nella sua contumacia, silente, né ha dimostrato che i fondi della Ricorrente_1 ricevessero un qualche genere di beneficio dall'attività svolta dal Consorzio.
Ne consegue, assorbiti tutti gli altri motivi, l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in misura pari ad euro 150,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ragusa, così deciso nella camera di consiglio del 9/6/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Schininà