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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3385/2023 depositato il 14/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF.Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_1 CF.Difensore_1 -
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 202000557156 38 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 28.2.2023 all'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 14.6 - dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 -, il sig. Ricorrente_1, senza ausilio di assistenza tecnica, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, di complessivi € 132,49 (compresi diritti di notifica e oneri di riscossione), notificatagli l'11.2.2023 e portante una tassa automobilistica dell'anno 2017 iscritta a ruolo dall'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA NE NA in un ruolo consegnato all'agente della riscossione il 10.9.2020-. L'agente della riscossione si è costituito in giudizio, con l'assistenza tecnica di un proprio funzionario, il 14.12.2023, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha sostanzialmente chiesto, seppur con delle formule processuali del tutto improprie, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 186/2024 del 26-29.1.2024 è stata rigettata la domanda di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza camerale del 26.9.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che il contraddittorio con l'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA
NE NA deve ritenersi non instaurato, atteso che i documenti cartacei allegati al ricorso non sono altro che copie per immagine su supporto informatico di stampe di messaggi di posta elettronica ricevuti dal ricorrente e, quindi, delle semplici immagini statiche che non consentono al giudice di accedere ai messaggi da esse riprodotti e, soprattutto, di verificare il contenuto degli atti ad essi allegati.
Tali documenti, pertanto, non sono idonei allo scopo di provare la notificazione del ricorso a mezzo
P.E.C., occorrendo a tal fine necessariamente il deposito del messaggio denominato "Ricevuta di avvenuta consegna" nel suo formato digitale originario c.d."accessibile" (EML o equipollente), come peraltro affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 16189/2023 e 7041/2025-.
L'inevitabile dichiarazione di ammissibilità del ricorso è stata paradossalmente evitata proprio dalla costituzione dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, la quale ha confermato di aver ricevuto l'atto introduttivo del giudizio.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato, dal momento che, per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 2 bis, della L. Reg. Sic. n. 16/2015 e 109, comma 1, della L. Reg. Sic.
n. 9/2021, a partire dal 2017 nel territorio della NE NA le tasse automobilistiche vengono iscritte direttamente a ruolo a semplice rilievo del loro mancato pagamento, senza che occorra preventivamente notificare alcunchè.
Del pari inaccoglibile è il secondo, in cui si eccepisce la prescrizione del tributo iscritto a ruolo, in quanto l'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha sospeso, in via generale, per 85 giorni tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione degli enti impositori, sospensione che si applica anche alla prescrizione, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dello stesso articolo di legge con l'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015-.
Tale sospensione si cumula con quella di ventiquattro mesi disposta dall'art. 68, comma 4 bis, dello stesso decreto, essendo stati i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso fra l'8.3.2020 e il 31.12.2021-. Di conseguenza, il termine di prescrizione triennale delle tasse auto del 2017, ordinariamente scadente il 31.12.2020, per effetto delle due sospensioni si sarebbe maturato il 26.3.2023 ed è stato interrotto dalla precedente notificazione della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e all'attività difensiva svolta, si liquidano in favore dell'Agenzia resistente come da dispositivo, nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014, con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992; non spetta, invece, la maggiorazione di cui al comma successivo dello stesso articolo di legge, non avendo detta Agenzia provato lo svolgimento di qualsivoglia attività nella fase del reclamo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. Ricorrente_1 a pagare all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE le spese del giudizio, che liquida in € 441,60-.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3385/2023 depositato il 14/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF.Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_1 CF.Difensore_1 -
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 202000557156 38 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 28.2.2023 all'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 14.6 - dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 -, il sig. Ricorrente_1, senza ausilio di assistenza tecnica, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, di complessivi € 132,49 (compresi diritti di notifica e oneri di riscossione), notificatagli l'11.2.2023 e portante una tassa automobilistica dell'anno 2017 iscritta a ruolo dall'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA NE NA in un ruolo consegnato all'agente della riscossione il 10.9.2020-. L'agente della riscossione si è costituito in giudizio, con l'assistenza tecnica di un proprio funzionario, il 14.12.2023, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha sostanzialmente chiesto, seppur con delle formule processuali del tutto improprie, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 186/2024 del 26-29.1.2024 è stata rigettata la domanda di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza camerale del 26.9.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che il contraddittorio con l'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA
NE NA deve ritenersi non instaurato, atteso che i documenti cartacei allegati al ricorso non sono altro che copie per immagine su supporto informatico di stampe di messaggi di posta elettronica ricevuti dal ricorrente e, quindi, delle semplici immagini statiche che non consentono al giudice di accedere ai messaggi da esse riprodotti e, soprattutto, di verificare il contenuto degli atti ad essi allegati.
Tali documenti, pertanto, non sono idonei allo scopo di provare la notificazione del ricorso a mezzo
P.E.C., occorrendo a tal fine necessariamente il deposito del messaggio denominato "Ricevuta di avvenuta consegna" nel suo formato digitale originario c.d."accessibile" (EML o equipollente), come peraltro affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 16189/2023 e 7041/2025-.
L'inevitabile dichiarazione di ammissibilità del ricorso è stata paradossalmente evitata proprio dalla costituzione dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, la quale ha confermato di aver ricevuto l'atto introduttivo del giudizio.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato, dal momento che, per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 2 bis, della L. Reg. Sic. n. 16/2015 e 109, comma 1, della L. Reg. Sic.
n. 9/2021, a partire dal 2017 nel territorio della NE NA le tasse automobilistiche vengono iscritte direttamente a ruolo a semplice rilievo del loro mancato pagamento, senza che occorra preventivamente notificare alcunchè.
Del pari inaccoglibile è il secondo, in cui si eccepisce la prescrizione del tributo iscritto a ruolo, in quanto l'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha sospeso, in via generale, per 85 giorni tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione degli enti impositori, sospensione che si applica anche alla prescrizione, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dello stesso articolo di legge con l'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015-.
Tale sospensione si cumula con quella di ventiquattro mesi disposta dall'art. 68, comma 4 bis, dello stesso decreto, essendo stati i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso fra l'8.3.2020 e il 31.12.2021-. Di conseguenza, il termine di prescrizione triennale delle tasse auto del 2017, ordinariamente scadente il 31.12.2020, per effetto delle due sospensioni si sarebbe maturato il 26.3.2023 ed è stato interrotto dalla precedente notificazione della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e all'attività difensiva svolta, si liquidano in favore dell'Agenzia resistente come da dispositivo, nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014, con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992; non spetta, invece, la maggiorazione di cui al comma successivo dello stesso articolo di legge, non avendo detta Agenzia provato lo svolgimento di qualsivoglia attività nella fase del reclamo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. Ricorrente_1 a pagare all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE le spese del giudizio, che liquida in € 441,60-.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico