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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa AN SERRAO Presidente
Dott Michele MOGGI Giudice
Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nata in [...] il [...], e residente in [...]
Nuove n. 8, C.F. , ai fini della presente procedura rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Francesca Massi del Foro di Siena (C.F. –) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso di lei studio legale in Chianciano Terme, via Sabatini
n. 59, come da mandato allegato in n. 1 foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso
E
nato in [...] il [...], e residente in [...], C.F. , ai fini della presente procedura C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio La Marca del Foro di Siena (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso di lui studio legale in Siena, C.F._4 via.le Vittorio Emanuele II n. 28, come da mandato allegato in n. 1 foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 7.5.2025 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24.4.2025 i ricorrenti assumevano : che nell'anno 1998, avevano contratto matrimonio in Marocco non registrato in Italia;
- che dall'anno 2005 la vita matrimoniale si era definitivamente localizzata in Italia, e precisamente in Pienza;
che dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il Persona_1
05.03.2010 e , nato in [...] il [...]; - che in Persona_2 data 28.12.2022 era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza pronunciata dal Tribunale di Taroundant (Marocco) ; che tale provvedimento, pronunciandosi sullo status dei coniugi, non conteneva adeguate statuizioni a tutela del figlio minore e adeguata regolamentazione Persona_1 dei rapporti genitoriali;
che pertanto intendevano regolamentare la responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore alle seguenti condizioni :
Art. 1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori come per legge, i quali continueranno a mantenere con il bambino un rapporto continuativo, sereno ed equilibrato. Pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo condiviso;
le decisioni di maggior interesse per i minori verranno adottate di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Art. 2) Il minore continuerà ad abitare unitamente alla madre nell'attuale abitazione familiare posta in Pienza, via Case Nuove n. 8, con impegno a comunicare eventuali variazioni della residenza;
Art. 3) Al fine di quanto previsto al punto precedente, il signor rilascia CP_1 alla NO espresso consenso affinché il contratto di locazione relativo Per_1 all'abitazione familiare posta in Pienza, via Case Nuove n. 8 venga trasferito a nome della predetta . Lo stesso si impegna a formalizzare il di lui Parte_1 CP_1 cambio di residenza i diversa abitazione entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Art. 4) Il padre potrà tenere il bambino con sé un pomeriggio alla settimana compatibilmente con i propri orari di lavoro e le attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio. Potrà inoltre tenere il figlio con sé, facendolo pernottare presso la di lui abitazione, a fine settimana alternati, prelevandolo il sabato al termine delle lezioni scolastiche per poi riportarlo presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore
21.00.
Art. 5) Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive, il figlio minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, con periodizzazione alternata concordata tra i genitori entro la data del 31 maggio di ciascun anno.
Art. 6) Compatibilmente all'attività lavorativa del padre, il figlio minore potrà trascorrere con il padre 3 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze Natalizie e 2 durante le festività Pasquali, da concordarsi con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alle relative date.
Art. 7) Il signor corrisponderà alla NO , quale Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di € 300,00 mensili Per_1
(euro trecento/00), entro il giorno cinque (5) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della NO , alle coordinate che saranno comunicate, fino al Per_1 raggiungimento della di lui indipendenza economica. Detta somma dovrà essere rivalutata sulla base delle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT.
Art. 8) Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese di carattere straordinario relative al diritto alla salute, al diritto allo studio (comprensive di gite di istruzione, mensa e trasporti) ed alle attività extrascolastiche del figlio.
Art. 9) L'Assegno Unico riconosciuto dall'INPS (o altre indennità e/o sussidi alla famiglia che verranno disposte) sarà percepito al 100% dalla NO a partire dalla Per_1 mensilità di maggio 2025, con impegno al relativo versamento da parte del signor CP_1 in favore della NO degli importi che verranno dallo stesso percepiti a
[...] Per_1 tale titolo fino al completamento delle necessarie procedure di modifica del beneficiario.
Le detrazioni fiscali per spese relative al figlio saranno usufruite al 50% tra i genitori.
Art. 10) A conguaglio degli importi relativi all'assegno unico percepito nella misura del
100 % dal signor fino all'aprile 2025, quest'ultimo verserà alla NO CP_1
, entro e non oltre la data del 31 maggio 2025, l'importo complessivo di € 1.500,00 Per_1 in 15 rate mensili di € 100,00 ciascuna con decorrenza 31/05/2025 e scadenza ultimo giorno fine mesi successivi.
All'esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025, con ordinanza del 22.9.2025 il Tribunale disponeva il deposito della sentenza del Tribunale del Marocco tradotta in lingua italiana con traduzione asseverata da giuramento , al fine di consentire al Tribunale le opportune valutazioni.
Il deposito della sentenza tradotta avveniva in data 17.11.2025.
Il ricorso può trovare accoglimento. La sentenza di divorzio del Tribunale marocchino contiene generiche statuizioni per ciò che riguarda il figlio minore , che i ricorrenti concordemente hanno inteso modificare/ integrare con il ricorso depositato , che può essere qualificato pertanto come domanda di modifica delle condizioni di divorzio .
Nel merito le condizioni concordate , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse del minore possono essere recepite dal Collegio
Il P.m. ha ricevuto comunicazione del procedimento in data 7.5.2025 e non ha formulato conclusioni scritte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e ( generalizzati nell'intestazione della Parte_1 Controparte_1 presente sentenza) provvede come da conclusioni congiunte riportate in parte motiva.
Spese compensate
Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 2.12.2025
La Presidente est.
AN AO
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa AN SERRAO Presidente
Dott Michele MOGGI Giudice
Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nata in [...] il [...], e residente in [...]
Nuove n. 8, C.F. , ai fini della presente procedura rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Francesca Massi del Foro di Siena (C.F. –) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso di lei studio legale in Chianciano Terme, via Sabatini
n. 59, come da mandato allegato in n. 1 foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso
E
nato in [...] il [...], e residente in [...], C.F. , ai fini della presente procedura C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio La Marca del Foro di Siena (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso di lui studio legale in Siena, C.F._4 via.le Vittorio Emanuele II n. 28, come da mandato allegato in n. 1 foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 7.5.2025 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24.4.2025 i ricorrenti assumevano : che nell'anno 1998, avevano contratto matrimonio in Marocco non registrato in Italia;
- che dall'anno 2005 la vita matrimoniale si era definitivamente localizzata in Italia, e precisamente in Pienza;
che dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il Persona_1
05.03.2010 e , nato in [...] il [...]; - che in Persona_2 data 28.12.2022 era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza pronunciata dal Tribunale di Taroundant (Marocco) ; che tale provvedimento, pronunciandosi sullo status dei coniugi, non conteneva adeguate statuizioni a tutela del figlio minore e adeguata regolamentazione Persona_1 dei rapporti genitoriali;
che pertanto intendevano regolamentare la responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore alle seguenti condizioni :
Art. 1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori come per legge, i quali continueranno a mantenere con il bambino un rapporto continuativo, sereno ed equilibrato. Pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo condiviso;
le decisioni di maggior interesse per i minori verranno adottate di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Art. 2) Il minore continuerà ad abitare unitamente alla madre nell'attuale abitazione familiare posta in Pienza, via Case Nuove n. 8, con impegno a comunicare eventuali variazioni della residenza;
Art. 3) Al fine di quanto previsto al punto precedente, il signor rilascia CP_1 alla NO espresso consenso affinché il contratto di locazione relativo Per_1 all'abitazione familiare posta in Pienza, via Case Nuove n. 8 venga trasferito a nome della predetta . Lo stesso si impegna a formalizzare il di lui Parte_1 CP_1 cambio di residenza i diversa abitazione entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Art. 4) Il padre potrà tenere il bambino con sé un pomeriggio alla settimana compatibilmente con i propri orari di lavoro e le attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio. Potrà inoltre tenere il figlio con sé, facendolo pernottare presso la di lui abitazione, a fine settimana alternati, prelevandolo il sabato al termine delle lezioni scolastiche per poi riportarlo presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore
21.00.
Art. 5) Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive, il figlio minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, con periodizzazione alternata concordata tra i genitori entro la data del 31 maggio di ciascun anno.
Art. 6) Compatibilmente all'attività lavorativa del padre, il figlio minore potrà trascorrere con il padre 3 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze Natalizie e 2 durante le festività Pasquali, da concordarsi con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alle relative date.
Art. 7) Il signor corrisponderà alla NO , quale Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di € 300,00 mensili Per_1
(euro trecento/00), entro il giorno cinque (5) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della NO , alle coordinate che saranno comunicate, fino al Per_1 raggiungimento della di lui indipendenza economica. Detta somma dovrà essere rivalutata sulla base delle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT.
Art. 8) Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese di carattere straordinario relative al diritto alla salute, al diritto allo studio (comprensive di gite di istruzione, mensa e trasporti) ed alle attività extrascolastiche del figlio.
Art. 9) L'Assegno Unico riconosciuto dall'INPS (o altre indennità e/o sussidi alla famiglia che verranno disposte) sarà percepito al 100% dalla NO a partire dalla Per_1 mensilità di maggio 2025, con impegno al relativo versamento da parte del signor CP_1 in favore della NO degli importi che verranno dallo stesso percepiti a
[...] Per_1 tale titolo fino al completamento delle necessarie procedure di modifica del beneficiario.
Le detrazioni fiscali per spese relative al figlio saranno usufruite al 50% tra i genitori.
Art. 10) A conguaglio degli importi relativi all'assegno unico percepito nella misura del
100 % dal signor fino all'aprile 2025, quest'ultimo verserà alla NO CP_1
, entro e non oltre la data del 31 maggio 2025, l'importo complessivo di € 1.500,00 Per_1 in 15 rate mensili di € 100,00 ciascuna con decorrenza 31/05/2025 e scadenza ultimo giorno fine mesi successivi.
All'esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025, con ordinanza del 22.9.2025 il Tribunale disponeva il deposito della sentenza del Tribunale del Marocco tradotta in lingua italiana con traduzione asseverata da giuramento , al fine di consentire al Tribunale le opportune valutazioni.
Il deposito della sentenza tradotta avveniva in data 17.11.2025.
Il ricorso può trovare accoglimento. La sentenza di divorzio del Tribunale marocchino contiene generiche statuizioni per ciò che riguarda il figlio minore , che i ricorrenti concordemente hanno inteso modificare/ integrare con il ricorso depositato , che può essere qualificato pertanto come domanda di modifica delle condizioni di divorzio .
Nel merito le condizioni concordate , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse del minore possono essere recepite dal Collegio
Il P.m. ha ricevuto comunicazione del procedimento in data 7.5.2025 e non ha formulato conclusioni scritte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e ( generalizzati nell'intestazione della Parte_1 Controparte_1 presente sentenza) provvede come da conclusioni congiunte riportate in parte motiva.
Spese compensate
Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 2.12.2025
La Presidente est.
AN AO
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi