Articolo 12 del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1777
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 dicembre 1924
Art. 12.


Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore e' il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore cosi' nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilita' rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovra' prestare una cauzione la misura della quale sara' determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovra' essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sara' versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sara' effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore, funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed e' consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Entrata in vigore il 5 dicembre 1924