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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620249002212020000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160002562338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170000941588000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180001056209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180003277184001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180004124090000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180004519748501 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190002453515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190003934336501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190004108915001 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190005559210000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620200001133302000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05620200001133403000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620200004479375501 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620200004479476001 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620210001308361501 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620210004797780000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220000067606000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220003254266501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL702T101598/2019 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL702T101598/2019 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101614/2019 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio indicata in atti n. 05620249002212020000 per l'importo di euro 22.359,05 e delle cartelle ivi contenute riferite a: Tassa automobilistica anno
2013-2014-2015-2016-2019, diritto annuale camera di commercio anno 2014-2016-2017-2018, Irpef anno
2015-2016-2017, Iva anno 2016, Irap anno 2016.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, lamentando:
1) la giuridica inesistenza- nullità dell'intimazione in quanto della notifica dell'impugnato sollecito, siccome priva di relata di notifica ed eseguita da un agente non qualificato;
2) la violazione di legge del principio di buona fede e del ne bis in idem, poiché i tributi contenuti nell'intimazione risultavano o potevano risultare già oggetto di contestazione dinanzi alle “autorità tributarie competenti”, talché era da ritenersi illegittimo il comportamento dell'Agente della riscossione che, nelle more del giudizio e dell'accertamento della debenza, avesse notificato un'ulteriore intimazione di pagamento senza invece attendere l'esito del giudizio medesimo;
3) l'invalidità della notifica al ricorrente dell'intimazione e degli atti presupposti;
4) la decadenza e la prescrizione dal diritto alla riscossione dei tributi da parte dell'Amministrazione per inerzia nell'attivazione del diritto stesso;
5) il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
6) l'illegittimità delle sanzioni irrogate, sussistendo vizi di incostituzionalità e per il mancato rispetto del principio di proporzionalità;
7) l'eccessiva onerosità della pretesa dell'Amministrazione finanziaria, per la presenza di oneri di riscossione ritenuti incostituzionali.
-
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha resistito al ricorso, eccependone preliminarmente l'inammissibilità (quantomeno parziale) e chiedendone la reiezione.
-
Radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione, la Corte ha definito il procedimento emettendo la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto in quanto parzialmente inammissibile e comunque totalmente infondato.
La Corte ritiene di evidenziare preliminarmente come la parte ricorrente, oltre ad aver contestato sia pur del tutto genericamente, l'atto di intimazione per vizi propri, abbia sollevato censure che sono dirette contro gli atti presupposti all'intimazione medesima pur avendo non solo ricevuto tali atti, ma anche proposto una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex L. num. 197/2022, avente ad oggetto il “carico” tributario che ha poi contestato.
-
Per quanto concerne il primo dei motivi di ricorso, come emerge dagli atti e dalle produzioni effettuate dall'Ufficio, l'atto di intimazione risulta firmato regolarmente (vedi pag. 2 atto alleato al ricorso).
E quanto all'eccepita carenza di indicazione dell'Organo a cui eventualmente proporre ricorso, in assenza di una concreta e nemmeno allegata lesione al diritto di difesa, si tratta di una mera irregolarità dell'atto insuscettibile di configurare vizio di nullità come ritenuto dalla costante giurisprudenza (v. ad es. Cassazione,
Sez. 5, Sentenza n. 10822 del 05/05/2010, Sez. 5, Sentenza n. 20634 del 30/07/2008) costituendo al più causa giustificativa di una rimessione in termini per errore scusabile, nemmeno ipotizzabile nella fattispecie avendo la parte ricorrente proposto impugnazione avanti a questa Corte.
Insussistente in base alle risultanze degli atti e produzioni di causa, anche la dedotta mancanza di relata, risultando questa correttamente apposta agli atti contestati.
-
Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso col quale si è affermato che “i tributi contenuti nell'intimazione risultano o possono risultare già oggetto di contestazione dinanzi alle autorità tributarie competenti”, trattasi di motivo inammissibile per la sua formulazione e per la totale carenza di elementi che possano ricollegare il vizio dedotto alla fattispecie concreta e genericamente indicato quale “violazione di legge, violazione del principio di buona fede e correttezza, ne bis in idem” (quest'ultimo invocato del tutto fuor d'opera).
Incomprensibile quale sia la norma o il principio violati dall'ADER con l'emanazione dell'intimazione di pagamento impugnata, atteso che la medesima può assolvere anche unicamente la funzione di atto interruttivo della prescrizione.
-
Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, anche qui confusamente redatto con la generica indicazione di vizi riguardanti la validità della notifica dell'intimazione impugnata e la validità della “ricezione” (istituto che non pare abbia una sua configurazione giuridica) e notifica di ogni atto presupposto, si tratta di doglianza infondata a prescindere dalla sua formulazione in termini di dubbia ammissibilità in quanto priva di un'enunciazione chiara, anche sommaria, che permetta l'individuazione del nucleo della censura sollevata.
-
La Corte rileva come, dall'esame delle produzioni effettuate dall'Ufficio, sussista la piena legittimità della procedura di notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, che risulta essere stata effettuata a mezzo posta Raccomandata ordinaria secondo la disciplina del DPR 655/1982, art. 20 L.
146/1998 e art. 26 del DPR 602/1973 direttamente dall'ente di riscossione.
Analogamente deve concludersi per gli atti presupposti e per le cartelle di pagamento, che pure risultano tutti regolarmente notificati.
-
Per quanto concerne l'eccepita “decadenza e prescrizione della pretesa”, si tratta di doglianza – anche qui formulata in via del tutto generica – che va ritenuta inammissibile dal momento che si tratta di vizio che avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevato a seguito della notificazione dell'atto presupposto.
L'avvenuta regolare notifica delle cartelle risulta regolare ed eseguita nei termini dalla consegna dalla consegna dei ruoli e la successiva proposizione da parte del ricorrente di ben due istanze di rateazione e della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex L. num. 197/2022, aventi ad oggetto il “carico” oggi contestato, rende inammissibili in questa sede censure che avrebbero dovuto essere sollevate per tempo avverso la pretesa tributaria oggi cristallizzata e irretrattabile.
Infine, dal contenuto del motivo di ricorso che enuncia le norme e i principi applicabili nella materia in via del tutto generale ed astratta, non risulta specificamente indicato in relazione a un determinato atto l'avvenuto decorso di alcun termine prescrizionale.
-
Per quanto concerne la lamentata carenza di motivazione dell'intimazione impugnata (vizio che il ricorrente con enfasi afferma risultare “platealmente”) per violazione dei principi fissati in materia dall'art 7 della L. n.
212/2000 (Statuto del Contribuente), va solo evidenziato che si tratta di atto avente un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata
(così la Giurisprudenza – v. Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024).
Pertanto, per la ricordata connotazione di atto a contenuto vincolato, la richiesta di adempiere l'obbligazione tributaria risultante dal ruolo esattoriale contenuta nell'intimazione inoltrata dall'Ufficio al contribuente, è di per sé sufficientemente motivata per aver forma conforme all'apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e poiché rileva unicamente il richiamo agli atti presupposti e/o alla cartella di pagamento in precedenza notificata al contribuente medesimo, riportato nell'avviso di intimazione in parola.
Non configura quindi alcun vizio per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, la mancata allegazione delle cartelle e degli avvisi di accertamento sottostanti all'intimazione opposta, che risultino essere già in eccedenza stati notificati alla parte ricorrente.
In merito alle altre questioni poste dallo specifico motivo di ricorso, va ricordato che l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege, il contribuente, come ribadito anche di recente dalla Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025, si trova “nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.”
-
Per quanto concerne sia la dedotta illegittimità delle sanzioni che, secondo il ricorso, sarebbero frutto di norme affette da vizio di “incostituzionalità” in quanto “non motivate” e irrogate senza risetto del principio di proporzionalità, sia la dedotta “illegittimità della pretesa per eccessiva onerosità della pretesa a titolo di aggio-compenso di riscossione”, si tratta di motivi inammissibili.
Si tratta di vizi non deducibili nei confronti dell'intimazione, priva di statuizioni sanzionatorie autonome e oneri di riscossione.
Le censure sono quindi inammissibili in questa sede, atteso che avrebbero dovuto essere sollevate per tempo a seguito dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle, oltre ad essere state anche in questo caso formulate in totale carenza di elementi che possano ricollegare il vizio dedotto alla fattispecie concreta.
-
Le spese di causa – in base agli art. 91 e segg. C.p.c. – devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, non sussistendo le richieste gravi ed eccezionali ragioni per operare compensazioni. Tali spese vanno quindi liquidate a favore della parte vittoriosa e quindi poste interamente a carico della arte ricorrente che pertanto sarà tenuto a rimborsarle all'ufficio costituito in giudizio, nella misura che si liquida come da dispositivo con riferimento ai parametri ex D.M. 55\2014 e successive modificazioni.
La Corte ritiene, infine che non possa pronunciarsi sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c. come chiesto dall'ADER.
In materia le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. SS. UU., 22405/2018) hanno stabilito che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata in base alla norma in oggetto postula l'accertamento in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), presupposti questi che nella fattispecie in esame non si ritengono ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ufficio resistente, liquidandole in € 2.000,00, onnicomprensive. La Spezia, li 9.2.2026.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620249002212020000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160002562338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170000941588000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180001056209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180003277184001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180004124090000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180004519748501 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190002453515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190003934336501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190004108915001 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190005559210000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620200001133302000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05620200001133403000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620200004479375501 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620200004479476001 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620210001308361501 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620210004797780000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220000067606000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220003254266501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL702T101598/2019 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL702T101598/2019 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101614/2019 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio indicata in atti n. 05620249002212020000 per l'importo di euro 22.359,05 e delle cartelle ivi contenute riferite a: Tassa automobilistica anno
2013-2014-2015-2016-2019, diritto annuale camera di commercio anno 2014-2016-2017-2018, Irpef anno
2015-2016-2017, Iva anno 2016, Irap anno 2016.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, lamentando:
1) la giuridica inesistenza- nullità dell'intimazione in quanto della notifica dell'impugnato sollecito, siccome priva di relata di notifica ed eseguita da un agente non qualificato;
2) la violazione di legge del principio di buona fede e del ne bis in idem, poiché i tributi contenuti nell'intimazione risultavano o potevano risultare già oggetto di contestazione dinanzi alle “autorità tributarie competenti”, talché era da ritenersi illegittimo il comportamento dell'Agente della riscossione che, nelle more del giudizio e dell'accertamento della debenza, avesse notificato un'ulteriore intimazione di pagamento senza invece attendere l'esito del giudizio medesimo;
3) l'invalidità della notifica al ricorrente dell'intimazione e degli atti presupposti;
4) la decadenza e la prescrizione dal diritto alla riscossione dei tributi da parte dell'Amministrazione per inerzia nell'attivazione del diritto stesso;
5) il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
6) l'illegittimità delle sanzioni irrogate, sussistendo vizi di incostituzionalità e per il mancato rispetto del principio di proporzionalità;
7) l'eccessiva onerosità della pretesa dell'Amministrazione finanziaria, per la presenza di oneri di riscossione ritenuti incostituzionali.
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Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha resistito al ricorso, eccependone preliminarmente l'inammissibilità (quantomeno parziale) e chiedendone la reiezione.
-
Radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione, la Corte ha definito il procedimento emettendo la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto in quanto parzialmente inammissibile e comunque totalmente infondato.
La Corte ritiene di evidenziare preliminarmente come la parte ricorrente, oltre ad aver contestato sia pur del tutto genericamente, l'atto di intimazione per vizi propri, abbia sollevato censure che sono dirette contro gli atti presupposti all'intimazione medesima pur avendo non solo ricevuto tali atti, ma anche proposto una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex L. num. 197/2022, avente ad oggetto il “carico” tributario che ha poi contestato.
-
Per quanto concerne il primo dei motivi di ricorso, come emerge dagli atti e dalle produzioni effettuate dall'Ufficio, l'atto di intimazione risulta firmato regolarmente (vedi pag. 2 atto alleato al ricorso).
E quanto all'eccepita carenza di indicazione dell'Organo a cui eventualmente proporre ricorso, in assenza di una concreta e nemmeno allegata lesione al diritto di difesa, si tratta di una mera irregolarità dell'atto insuscettibile di configurare vizio di nullità come ritenuto dalla costante giurisprudenza (v. ad es. Cassazione,
Sez. 5, Sentenza n. 10822 del 05/05/2010, Sez. 5, Sentenza n. 20634 del 30/07/2008) costituendo al più causa giustificativa di una rimessione in termini per errore scusabile, nemmeno ipotizzabile nella fattispecie avendo la parte ricorrente proposto impugnazione avanti a questa Corte.
Insussistente in base alle risultanze degli atti e produzioni di causa, anche la dedotta mancanza di relata, risultando questa correttamente apposta agli atti contestati.
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Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso col quale si è affermato che “i tributi contenuti nell'intimazione risultano o possono risultare già oggetto di contestazione dinanzi alle autorità tributarie competenti”, trattasi di motivo inammissibile per la sua formulazione e per la totale carenza di elementi che possano ricollegare il vizio dedotto alla fattispecie concreta e genericamente indicato quale “violazione di legge, violazione del principio di buona fede e correttezza, ne bis in idem” (quest'ultimo invocato del tutto fuor d'opera).
Incomprensibile quale sia la norma o il principio violati dall'ADER con l'emanazione dell'intimazione di pagamento impugnata, atteso che la medesima può assolvere anche unicamente la funzione di atto interruttivo della prescrizione.
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Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, anche qui confusamente redatto con la generica indicazione di vizi riguardanti la validità della notifica dell'intimazione impugnata e la validità della “ricezione” (istituto che non pare abbia una sua configurazione giuridica) e notifica di ogni atto presupposto, si tratta di doglianza infondata a prescindere dalla sua formulazione in termini di dubbia ammissibilità in quanto priva di un'enunciazione chiara, anche sommaria, che permetta l'individuazione del nucleo della censura sollevata.
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La Corte rileva come, dall'esame delle produzioni effettuate dall'Ufficio, sussista la piena legittimità della procedura di notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, che risulta essere stata effettuata a mezzo posta Raccomandata ordinaria secondo la disciplina del DPR 655/1982, art. 20 L.
146/1998 e art. 26 del DPR 602/1973 direttamente dall'ente di riscossione.
Analogamente deve concludersi per gli atti presupposti e per le cartelle di pagamento, che pure risultano tutti regolarmente notificati.
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Per quanto concerne l'eccepita “decadenza e prescrizione della pretesa”, si tratta di doglianza – anche qui formulata in via del tutto generica – che va ritenuta inammissibile dal momento che si tratta di vizio che avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevato a seguito della notificazione dell'atto presupposto.
L'avvenuta regolare notifica delle cartelle risulta regolare ed eseguita nei termini dalla consegna dalla consegna dei ruoli e la successiva proposizione da parte del ricorrente di ben due istanze di rateazione e della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex L. num. 197/2022, aventi ad oggetto il “carico” oggi contestato, rende inammissibili in questa sede censure che avrebbero dovuto essere sollevate per tempo avverso la pretesa tributaria oggi cristallizzata e irretrattabile.
Infine, dal contenuto del motivo di ricorso che enuncia le norme e i principi applicabili nella materia in via del tutto generale ed astratta, non risulta specificamente indicato in relazione a un determinato atto l'avvenuto decorso di alcun termine prescrizionale.
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Per quanto concerne la lamentata carenza di motivazione dell'intimazione impugnata (vizio che il ricorrente con enfasi afferma risultare “platealmente”) per violazione dei principi fissati in materia dall'art 7 della L. n.
212/2000 (Statuto del Contribuente), va solo evidenziato che si tratta di atto avente un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata
(così la Giurisprudenza – v. Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024).
Pertanto, per la ricordata connotazione di atto a contenuto vincolato, la richiesta di adempiere l'obbligazione tributaria risultante dal ruolo esattoriale contenuta nell'intimazione inoltrata dall'Ufficio al contribuente, è di per sé sufficientemente motivata per aver forma conforme all'apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e poiché rileva unicamente il richiamo agli atti presupposti e/o alla cartella di pagamento in precedenza notificata al contribuente medesimo, riportato nell'avviso di intimazione in parola.
Non configura quindi alcun vizio per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, la mancata allegazione delle cartelle e degli avvisi di accertamento sottostanti all'intimazione opposta, che risultino essere già in eccedenza stati notificati alla parte ricorrente.
In merito alle altre questioni poste dallo specifico motivo di ricorso, va ricordato che l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege, il contribuente, come ribadito anche di recente dalla Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025, si trova “nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.”
-
Per quanto concerne sia la dedotta illegittimità delle sanzioni che, secondo il ricorso, sarebbero frutto di norme affette da vizio di “incostituzionalità” in quanto “non motivate” e irrogate senza risetto del principio di proporzionalità, sia la dedotta “illegittimità della pretesa per eccessiva onerosità della pretesa a titolo di aggio-compenso di riscossione”, si tratta di motivi inammissibili.
Si tratta di vizi non deducibili nei confronti dell'intimazione, priva di statuizioni sanzionatorie autonome e oneri di riscossione.
Le censure sono quindi inammissibili in questa sede, atteso che avrebbero dovuto essere sollevate per tempo a seguito dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle, oltre ad essere state anche in questo caso formulate in totale carenza di elementi che possano ricollegare il vizio dedotto alla fattispecie concreta.
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Le spese di causa – in base agli art. 91 e segg. C.p.c. – devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, non sussistendo le richieste gravi ed eccezionali ragioni per operare compensazioni. Tali spese vanno quindi liquidate a favore della parte vittoriosa e quindi poste interamente a carico della arte ricorrente che pertanto sarà tenuto a rimborsarle all'ufficio costituito in giudizio, nella misura che si liquida come da dispositivo con riferimento ai parametri ex D.M. 55\2014 e successive modificazioni.
La Corte ritiene, infine che non possa pronunciarsi sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c. come chiesto dall'ADER.
In materia le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. SS. UU., 22405/2018) hanno stabilito che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata in base alla norma in oggetto postula l'accertamento in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), presupposti questi che nella fattispecie in esame non si ritengono ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ufficio resistente, liquidandole in € 2.000,00, onnicomprensive. La Spezia, li 9.2.2026.