Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00511/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01927/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Karl Zeller e Stefan Thurin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la condanna
al risarcimento del danno ai sensi dell´art. 30 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa NT DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con l’odierno ricorso l’istante agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno, previo accertamento del comportamento colposo del Ministero della Giustizia, derivante dall’aver inizialmente subordinato con provvedimento 7 gennaio 2011 il riconoscimento del titolo di “Ingenieur”, conseguito in data 11 marzo 2008 al termine del corso di studio di elettrotecnica e tecnologia dell’informazione presso la Technische Universität di Monaco in Baviera, quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli ingegneri, Sezione A “Settore industriale”, e l’esercizio della medesima professione in Italia al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale nell’ambito delle materie “impianti chimici” e “impianti industriali”.
Segnatamente, il ricorrente deduce di aver subito un danno per aver conseguito soltanto il 10 luglio 2024 il riconoscimento richiesto il 16 luglio 2010 del titolo professionale tedesco di “ diplomingenieur univ. ” quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli ingegneri, Sezione A “Settore industriale”, ciò che, avendogli impedito nel frattempo l’esercizio in Italia della professione, avrebbe determinato un danno per lucro cessante pari a € 313.034,17 e un danno curricolare stimato in via equitativa in € 100.000,00. Detto riconoscimento è intervenuto in conseguenza della definizione del contenzioso promosso dall’interessato con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 5597/2024, che, in riforma della sentenza di primo grado del Tar Lazio, sez. I, n. 13946/2019, ha annullato il suddetto provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 7 gennaio 2011, nella parte in cui subordinava il riconoscimento del titolo di “Ingenieur” quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli “ingegneri”, Sezione A “Settore industriale”, e l'esercizio della medesima professione in Italia al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale nell'ambito delle materie “impianti chimici” e “impianti industriali”.
2. – Con l’odierno strumento di gravame il ricorrente chiede, pertanto, il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, sub specie di danno per lucro cessante e per perdita di chance (danno curriculare).
3. - Il Ministero della giustizia, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti e una memoria, confutando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria e, in subordine, la riduzione del danno ai sensi dell’art.1227, comma 1 e comma 2, c.c., in relazione a quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, alla stregua del principio di autoresponsabilità.
4. – Parte ricorrente ha controdedotto con memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. - All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La vicenda contenziosa trae origine dal ritardo con cui è stato ottenuto il riconoscimento - prescindendo dal tirocinio di adattamento e dal superamento di una prova attitudinale - del titolo conseguito in Germania, Paese d’origine del ricorrente, quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli ingegneri, Sezione A “Settore industriale”, e per l’esercizio della relativa professione.
2. L’odierno ricorso è volto ad ottenere l’accertamento del comportamento colposo del Ministero della Giustizia e dunque della responsabilità per il danno causato al ricorrente ex art.30 c.p.a., sub specie di danno per lucro cessante, per un importo di € 313.034,17 o per un importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, nonché di danno curriculare per un importo di € 100.000,00 o per un importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento dell´importo di € 413.034,17, o dell´importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, maggiorato della svalutazione monetaria e degli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
3. Al riguardo, preliminarmente appare utile tracciare i tratti salienti della vicenda fattuale.
L’ingegnere ricorrente ha esposto di aver conseguito il titolo professionale di “Diplom-Ingenieur Univ.” in data 11 marzo 2008 al termine del corso di studio di elettrotecnica e tecnologia dell’informazione presso la Technische Universität di Monaco in Baviera
In data 11 maggio 2011 ha presentato, ai sensi del d. lgs. n. 206/2007, domanda per il riconoscimento del suddetto titolo professionale di “Diplom – Ingenieur Univ.” conseguito in Germania, al fine dell’iscrizione all’albo italiano degli “ingegneri”, segnatamente nella Sezione A “Settore industriale”, e del conseguente esercizio della relativa professione. Il Ministero della Giustizia, esaminata la domanda e la documentazione allegata, ha ritenuto opportuno acquisire il parere della Conferenza di Servizi e, in particolar modo, del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La Conferenza di servizi del 21 settembre 2010, con il conforme parere del rappresentante di categoria, ha accolto la domanda di riconoscimento, subordinando quest’ultimo al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio, in ragione dell’esperienza prevalentemente impiantistica del richiedente e della formazione focalizzata sull’elettrotecnica e l’elettronica e di conseguenti presunte lacune dovute alla vastità del settore industriale italiano. In data 13 gennaio 2011 il Ministero della Giustizia ha comunicato all’istante con nota prot. n. -OMISSIS- l’accoglimento dell’istanza, inviando copia conforme del decreto del 7 gennaio 2011 che, sulla base del parere della Conferenza di servizi e del rappresentante di categoria, ha subordinato il riconoscimento del titolo professionale a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di 18 mesi.
Con ricorso al T.A.R. per il Lazio del 14 marzo 2011, l’ing. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento citato, previa concessione di misura cautelare. Con ordinanza istruttoria n. 3520 del 21 aprile 2011, il T.A.R. per il Lazio, considerato che “ il provvedimento impugnato ha previsto l’applicazione di misure compensative ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 206/2007 ‘rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di ingegnere – sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l’istante’ ” e ritenuto, quindi, “ opportuno, ai fini del decidere, acquisire una dettagliata relazione dell’amministrazione su tale specifico punto nonché copia del verbale della Conferenza di servizi nella seduta del 21.9.2010 e del parere scritto del rappresentante di categoria in detta seduta” ha ordinato “al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia di depositare la predetta documentazione presso la Segreteria della Sezione ”. Il giorno 11 giugno 2011, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria, il Ministero della Giustizia ha depositato la relazione richiesta, insieme alla documentazione allegata, quindi con ordinanza n. 2304 del 23 giugno 2011, il TAR per il Lazio ha rigettato l’istanza cautelare, avendo ritenuto che “ sia il parere reso dal CNI nell’ambito della conferenza di servizi del 21 settembre 2010 sia la relazione depositata in giudizio dall’amministrazione danno conto delle differenze riscontrate e della conseguente esigenza di applicazione delle misure compensative ”.
Il ricorso è stato poi respinto nel merito con la sentenza n. 13946/2019, del Tar Lazio, sez. I, pubblicata il 5 dicembre 2019.
Avverso tale sentenza l’ing. -OMISSIS- ha proposto ricorso in appello, definito con sentenza n. 5597 del 25 giugno 2024 del Consiglio di Stato, sez. VII, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo, con annullamento degli atti impugnati, intimando all’Amministrazione di procedere, “ con consentita sollecitudine, al riesame della domanda dell’appellante nei sensi e per gli effetti sopraindicati, tenendo conto della teorica possibilità per il medesimo di far valere il danno, anche per perdita di chance, derivante dall’indebito e quindi illegittimo ritardo frapposto all’utilizzo del titolo nel mondo del lavoro ”.
Il Ministero della Giustizia “ rilevata, quindi, la necessità […] di adeguarsi alle statuizioni adottate sulla vicenda, in via definitiva, in sede giurisdizionale ” con decreto del 10 luglio 2024 ha riconosciuto il titolo professionale di “Diplom - Ingenieur Univ.”, conseguito dall’odierno ricorrente in Germania, quale titolo valido per l’iscrizione all’Albo degli ingegneri, Sezione A “Settore industriale”, e per l’esercizio in Italia della relativa professione. A seguito di ciò l’ing. -OMISSIS- è stato iscritto all’albo professionale.
3. - Fermo quanto sopra premesso, il ricorrente con l’odierno strumento di gravame ha chiesto, dunque, la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, formulando le seguenti considerazioni.
a. Considerazioni generali sull’azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e sulla natura (aquiliana) della responsabilità della pubblica amministrazione, anche alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 23 aprile 2021. Il ricorrente conclude affermando che nel caso in esame sarebbero “ presenti tutti gli elementi richiesti dall’Adunanza plenaria per ottenere il risarcimento del danno ”;
b. Considerazioni sulla colpevolezza del Ministero della Giustizia , assumendo che la sentenza n. 5597 del 25 giugno 2024 del Consiglio di Stato ha “ espressamente riconosciuto il diritto dell’odierno ricorrente di ‘far valere il danno, anche per perdita di chance, derivante dall’indebito e quindi illegittimo ritardo frapposto all’utilizzo del titolo nel mondo del lavoro’ ”;
c. Considerazioni sul comportamento diligente dell´ing. -OMISSIS- , evidenziando come questi abbia tempestivamente chiesto la misura cautelare con riconoscimento provvisorio del suo titolo, che è stata però respinta, e abbia presentato quattro istanze di prelievo, tre in primo grado e una in grado di appello;
d. Considerazioni sul nesso di causalità e la prova del danno , affermando che il nesso di causalità tra comportamento del Ministero e il danno è chiaro, visto che se il Ministero avesse agito con diligenza il professionista sarebbe stato iscritto all´albo professionale e abilitato all´esercizio della sua professione in Italia già dal 2011 e non solo dal 2024. Di qui la ritenuta produzione di un danno economico per lucro cessante e per perdita di chance (danno curriculare):
- il danno per mancato guadagno coinciderebbe con la mancata corresponsione dell’aumento dello stipendio del 25%, che il suo datore di lavoro gli avrebbe riconosciuto in conseguenza del riconoscimento del titolo e della successiva iscrizione nell’albo professionale degli ingegneri in Italia - provato documentalmente ed effettivamente concessogli a partire dal conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia – e viene quantificato, sulla base delle buste paga dall´anno 2011 all´anno 2024, in € 313.034,17;
- il danno curriculare deriverebbe dal non aver potuto sviluppare le sue potenzialità professionali, vista la preclusione di elaborare e firmare direttamente progetti, con impossibilità di arricchire il curriculum , di fare esperienze e di crearsi altre opportunità di lavoro meglio remunerate, e viene quantificato in via equitativa in € 100.000,00.
4. - Orbene ai sensi dell’art. 30 c.p.a. “ 3. … Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
…
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza ”.
Orbene, nel caso di domanda proposta per ottenere il risarcimento del danno cagionato dal provvedimento amministrativo illegittimo, inquadrabile nello schema della responsabilità extracontrattuale, grava sul danneggiato l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto (ossia danno ingiusto, comportamento doloso o colposo dell'amministrazione e nesso di causalità), ai sensi dell’art. 2697 c.c. (v., da ultimo, Tar Lazio, sez. I quater, n. 6599/2025).
Con specifico riferimento al nesso di causalità, va poi precisato che per giurisprudenza granitica in materia di responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo illegittimo, la responsabilità non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all'assunzione o all'esecuzione della determinazione contra ius , in quanto lesiva del bene della vita (sotteso all'interesse legittimo) spettante alla parte ricorrente (cfr., da ultimo Cons. stato, sez. VI, n. 4507/2025).
Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la parte abbia fornito dimostrazione della effettività del danno subito, oltre che del nesso di causalità tra la condotta illecita e il pregiudizio lamentato.
5. – Al riguardo, in ordine al nesso di causalità e alla prova del danno, tenuto conto che la vicenda di cui è causa ruota intorno alla ritardata possibilità di accedere a mansioni superiori all’interno dell’azienda, con mancato godimento di un trattamento economico più favorevole, il ricorrente ha, in effetti, dimostrato che la posticipazione del riconoscimento del titolo estero ai fini dell’esercizio della professione di ingegnere in Italia ha proprio condizionato la propria carriera, anche in termini economici, visto l’immediato aumento riconosciuto all’indomani dell’iscrizione all’albo dal proprio datore di lavoro e visto che, in ogni caso, la spendibilità dell’agognato titolo professionale in data anteriore, tenuto conto del lungo lasso di tempo - tredici anni - trascorso dalla presentazione della domanda del riconoscimento del proprio titolo professionale al momento dell’abilitazione dell’esercizio della professione con l’iscrizione all’albo, avrebbe presumibilmente assicurato allo stesso la possibilità di ricoprire molto prima mansioni adeguate alla propria professionalità, con conseguenti adeguamenti stipendiali.
6. – Quanto agli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità da illecito aquiliano, è possibile affermare altresì la sussistenza della colpevolezza della p.a. alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5597 del 25 giugno 2024, intervenuta tra le parti con forza di giudicato: “ A giudizio del Collegio, il riconoscimento del titolo di “Ingenieur” (quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli “ingegneri” sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia) subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale nell'ambito delle materie “impianti chimici” e “impianti industriali”, palesa, nella specifica fattispecie considerata, la dedotta illegittimità per il proprio contenuto non necessario, non adeguato, non ragionevole e non proporzionale rispetto alle azionate esigenze di tutela pubblica, in quanto: in primo luogo, non tiene conto né degli specifici percorsi formativi seguiti dall’interessato nell’ambito del corso di laurea seguito in altro Paese dell’Unione Europea, né della professionalità maturata dal medesimo interessato nelle precedenti esperienze lavorative, comprovanti a propria volta un adeguato livello di preparazione professionale in mancanza di evidenze contrarie; in secondo luogo, disconosce di fatto, nei termini dedotti da parte appellante, ogni valore formativo al titolo conseguito in altro Paese dell’Unione, si pone irragionevolmente in contrasto con i principi euro-unitari di mutuo riconoscimento disciplinati dalla Direttiva 2005/36/UE e successive modificazioni.
Invero, parte appellante ha dimostrato la sua formazione accademica, conseguita nell’università di monaco e che corrisponde sostanzialmente a quella praticata presso le università italiane (né al riguardo l’amministrazione ha svolto le dovute valutazioni per supportare il percorso imposto).
Inoltre, va condiviso l’argomento per cui l´esame di stato per essere ammesso all´esercizio della professione di ingegnere industriale considera le lauree specialistiche, per cui la seconda prova scritta viene svolta, nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico“ (Art.47 c.3 b) DPR n.328/2001). La prova scritta per un ingegnere elettrico è quindi diversa rispetto a quella di un ingegnere chimico. All´ingegnere elettrico che ha conseguito il titolo di studio in Italia non viene pertanto richiesto una prova scritta o un esame su di impianti chimici. Un trattamento diverso a chi sia in possesso della laurea specialistica in ingegneria elettrica conseguita all´estero, impone uno sforzo motivazionale notevole, del tutto assente nel caso di specie ”.
7. - In merito al quantum del danno, è stato già sopra evidenziato che il ricorrente, una volta ottenuta l’iscrizione all’albo professionale si è visto riconosciuto, come ha dimostrato, un aumento dello stipendio, per cui la tardività del riconoscimento ha senz’altro comportato un pregiudizio economico per l’interessato, con la conseguenza che il pregiudizio dallo stesso patito andrebbe individuato nelle differenze retributive e contributive di cui avrebbe potuto beneficiare negli trascorsi tra la presentazione della domanda e l’adozione del provvedimento di riconoscimento sic et simpliciter in Italia del titolo estero.
Si tratta in altri termini di un’ipotesi di danno per mancato guadagno, che, tuttavia, è bene precisare, non può identificarsi direttamente nella mancata percezione della retribuzione e della contribuzione, perché queste, presuppongono, comunque, l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumento che, sinallagmaticamente, postula l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio (cfr. giurisprudenza relativa al ritardo nell’espletamento della procedura selettiva da parte di amministrazione pubblica per l’attribuzione di una qualifica superiore Cons. Stato, Sez. IV, 12/09/2018, n. 5350; Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2017, n. 370; Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2016, n. 5514).
Quindi, accertata – come nel caso di specie - la sussistenza del danno ingiusto, ai fini della quantificazione, l'entità della mancata percezione della retribuzione in capo al ricorrente può costituire solo uno, per quanto il principale, dei criteri di determinazione del quantum (in questa duplice prospettiva, peraltro, il Collegio ritiene di poter disattendere la richiesta di ammissione della prova testimoniale).
Nello specifico, si afferma la necessità di operare un passaggio ulteriore ed individuare l'ammontare del danno sofferto mediante parametri aggiuntivi di natura equitativa, al fine di adeguare l’importo della prestazione risarcitoria alla gravità della condotta della P.A. e, quanto al caso che ci occupa, alla circostanza che il ricorrente nel lungo periodo di tempo di attesa non ha effettivamente esercitato la professione né ha fatto tutto il possibile per limitare i danni, visto che, ad esempio, non ha proposto appello avverso l’ordinanza di questo Tribunale n. 2304/2011 di rigetto della domanda cautelare di riconoscimento provvisorio del titolo, non ha provato a sostenere la prova attitudinale (al cui superamento il provvedimento del 7 gennaio 2011 subordinava il riconoscimento del titolo di “ Ingenieur ”) e non ha - come correttamente osservato dalla difesa erariale - presentato al Ministero una nuova domanda o una domanda di riesame, allegando le esperienze professionali successive alla presentazione della prima richiesta di riconoscimento.
A giudizio del Collegio, dunque, il danno da mancato guadagno di cui è causa va stimato – in ragione dell’applicazione del criterio equitativo richiamato nonché della possibilità di riduzione del danno risarcibile ex art. 1227 c.c., visti i suddetti profili di responsabilità in capo al danneggiato - nella misura di 1/3 del maggiore (nella percentuale del 25% individuata nel ricorso) trattamento economico netto non goduto (ossia con esclusione di ogni voce retributiva diversa e ulteriore allo stipendio, correlata, direttamente o almeno indirettamente, allo svolgimento di quell'attività lavorativa che in effetti non c'è stata) e che il ricorrente avrebbe potuto percepire, esercitando la professione di ingegnere in Italia dal momento della proposizione della domanda di riconoscimento del titolo estero.
8. - Non si ritiene, invece, di poter accedere alla prospettazione del ricorrente circa l’esistenza di ulteriori pregiudizi connessi alla perdita di chance di sviluppo professionale e di carriera, vale a dire il c.d. danno curriculare, per il mancato accesso ad ulteriori opportunità lavorative, meglio remunerate, adeguate al titolo di studio posseduto e al correlato profilo professionale. Infatti, la tecnica risarcitoria della perdita della chance garantisce l’accesso al risarcimento per equivalente solo se essa abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato, che nel caso di specie non viene allegata (Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2019 n. 7845; conf. Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2019 n. 6319; sez. V, 27 febbraio 2019 n. 1386). Al riguardo, si evidenzia che, parte ricorrente si è limitata ad allegare l’esistenza di un simile pregiudizio, ma non ha fornito alcun elemento di prova sull’elevata probabilità di conseguire i vantaggi dedotti, per cui deve concludersi che le relative doglianze riguardano la lesione di un’aspettativa di fatto che, come tale, non è autonomamente risarcibile.
9. - La qualificazione del comportamento come illecito civile giustifica la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro che, dovendo essere qualificata come debito di valore, impone, il cumulo tra interessi e rivalutazione (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5600; sez. V, 25 giugno 2014 n. 3220).
Per quello che riguarda le modalità di liquidazione dell'obbligazione risarcitoria, la Sezione ritiene di poter far ricorso al meccanismo previsto dall'art. 34, comma 4, c.p.a.: il Ministero dovrà pertanto proporre ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, entro 180 (centottanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, il pagamento di una somma di denaro quantificata secondo i criteri indicati in sentenza.
10. – In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, con condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno derivante dal provvedimento del 7 gennaio 2011, previa liquidazione nei termini e in applicazione dei criteri sopra indicati.
11. - Sussistono giustificate ragioni, atteso il parziale accoglimento del ricorso, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, in parte, il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice processuale amministrativo a proporre ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento di una somma di denaro da liquidare nei termini e in applicazione dei criteri indicati in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ZZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NT DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT DI | LO ZZ |
IL SEGRETARIO