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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1739/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3805/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1114/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2024 251012 REC.CREDITO.IMP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento;
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 00721561 74 000. Con il controllo automatizzato veniva contestato alla Ric_1 Srl l'indebito utilizzo di un credito di imposta per euro 134.319 e venivano, altresì, irrogate sanzioni per euro 4.029,57 e interessi per euro 12.906,95. In data 30 ottobre
2023, la contribuente presentava una richiesta di assistenza (CIVS), rappresentando che a causa dell'incertezza normativa circa l'interconnessione dei beni strumentali aveva utilizzato indebitamente il credito per euro 134.319 ma che, successivamente, aveva provveduto a versare gli importi indebitamente utilizzati in data 01/12/2021. In atti sono stati allegati gli estratti del cassetto fiscale circa gli utilizzi ed i versamenti del tributo 6846 anno 2020.
In data 31 ottobre 2023, l'Ufficio CIVIS di Benevento notificava alla parte privata una comunicazione di rigetto e, in data 02 novembre 2023, la contribuente notificava un'istanza in autotutela ma, nonostante i solleciti del 15 novembre 2023 e del 23 novembre 2023, l'Ufficio non rispondeva.
Vista l'assenza di risposta entro il termine dei 30 giorni dalla notifica del controllo automatizzato, e poiché con l'istanza di autotutela veniva contestato solo il computo degli interessi, la società procedeva a versare le sanzioni come computate nella comunicazione di irregolarità e gli interessi come da ragionamento esposto nell'istanza di autotutela.
Infine, in data 23 aprile 2024, l'Ufficio notificava alla Ric_1 Srl la cartella di pagamento che di fatto conteneva la pretesa già avanzata nel controllo automatizzato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli I che preliminarmente precisava che in data 16/09/24 l'Ufficio, a seguito di riliquidazione, per effetto del riversamento di euro 134.318,85 effettuato in data 01/12/21, pari al credito indebitamente utilizzato, disponeva lo sgravio (prot 2024S613112) di tale importo lasciando a ruolo, rispettivamente, euro 12.088,74 per le sanzioni ed euro 12,88 per gli interessi.
Perso il beneficio del versamento rateale e visto il mancato utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 Dlgs n.472/97, la sanzione è stata determinata nella misura originaria del 30% (euro 40.295,70) ex art 2, comma 1, del Dlgs n.462/97 e art 15 ter, comma 1, Dpr n.602/73 ed iscritta per euro 36.266,13, ossia decurtata solo della sanzione già versata (euro 4.029,57).
I versamenti successivi delle somme dovute a titolo di sanzione per euro 24.177,39, hanno consentito lo sgravio parziale a seguito di riliquidazione e la legittima permanenza nel ruolo solo di euro 12.088,74 a titolo di sanzioni, oltre interessi per euro 12,88.
L'Ufficio, quindi, chiedeva la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti ed il rigetto del ricorso per il resto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con sentenza n. 1114, pronunciata il 14 gennaio
2025 e depositata il 22 gennaio 2025, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla pretesa tributaria, e confermava il residuo dovuto, rigettando nel resto il ricorso. I primi Giudici rilevavano che la sanzione è dovuta in quanto la ricorrente avrebbe dovuto versare la stessa entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità (n.50872182113) - come previsto dal comma 153, della legge n.197/2022; la comunicazione è stata consegnata alla parte in data 25.10.2023 e, pertanto, dalla ricevuta depositata in atti si evince che il pagamento è stato tardivo.
Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.
L'appellante lamenta la violazione e falsa interpretazione dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.
La notifica della comunicazione di irregolarità n. 50872182113 è avvenuta in data 25 ottobre 2023. Da tale data decorrono quindi i 30 giorni che il destinatario della comunicazione ha a disposizione per poter versare le sanzioni nella misura ridotta del 3%, ai sensi del comma 153, della legge n.197/2022.
La scadenza del trentesimo giorno dalla notifica della comunicazione di irregolarità n. 50872182113 cadeva il giorno 24 novembre 2023. In tale ultima data la contribuente ha effettuato il versamento delle sanzioni come quantificate dalla comunicazione di irregolarità n. 50872182113, come risulta dalla ricevuta del versamento e dal riepilogo dei versamenti depositato dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di primo grado di giudizio.
In ordine allo sgravio parziale delle sanzioni, l'appellante osserva quanto segue.
L'Ufficio assume che la contribuente, avendo perso il beneficio del versamento nella misura del 3% delle sanzioni - poiché effettuava il versamento oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità - avrebbe dovuto versare la sanzione piena nella misura di euro 40.295,70 (ossia il 30% del tributo), decurtata delle sanzioni già versate pari ad euro 4.029,70 per un totale di euro 36.266,13. L'Ufficio, in sede di riliquidazione, ha poi tenuto in considerazione anche ulteriori presunti “versamenti successivi” effettuati dalla contribuente pari ad euro 24.177,39 riducendo quindi le sanzioni contenute nel ruolo a euro
12.088,74. L'appellante rappresenta, tuttavia, di non aver effettuato degli ulteriori versamenti di sanzioni relativi al ruolo oggetto della presente disputa.
In ordine al mancato sgravio degli interessi, l'appellante osserva quanto segue.
L'Ufficio ha riliquidato gli interessi in euro 12,88 nel provvedimento di sgravio, ma non ha tenuto in considerazione il versamento effettuato dalla contribuente, sempre in data 24/11/2023, di euro 13,45 a titolo di interessi.
Si è costituito l'Ufficio, depositando controdeduzioni, rappresentando che l'Ufficio, preso atto del fatto che effettivamente la contribuente ha pagato le sanzioni ridotte e gli interessi nei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (comunicazione del 25.10.2023 e pagamento del 24.11.2023), ha proceduto allo sgravio di sanzioni ed interessi iscritte a ruolo nell'impugnata cartella di pagamento.
Il contribuente ha depositato memorie di replica, e ha chiesto la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite a favore del Procuratore antistatario.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
L'Ufficio nelle controdeduzioni ha, invero, rappresentato che effettivamente la contribuente ha pagato le sanzioni ridotte e gli interessi nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità
(comunicazione del 25.10.2023 e pagamento del 24.11.2023).
Le doglianze della contribuente sono, dunque, fondate.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 620 per contributo unificato, euro 1.736 per il primo grado, euro 1.983 per il secondo grado, con attribuzione
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3805/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1114/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2024 251012 REC.CREDITO.IMP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento;
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 00721561 74 000. Con il controllo automatizzato veniva contestato alla Ric_1 Srl l'indebito utilizzo di un credito di imposta per euro 134.319 e venivano, altresì, irrogate sanzioni per euro 4.029,57 e interessi per euro 12.906,95. In data 30 ottobre
2023, la contribuente presentava una richiesta di assistenza (CIVS), rappresentando che a causa dell'incertezza normativa circa l'interconnessione dei beni strumentali aveva utilizzato indebitamente il credito per euro 134.319 ma che, successivamente, aveva provveduto a versare gli importi indebitamente utilizzati in data 01/12/2021. In atti sono stati allegati gli estratti del cassetto fiscale circa gli utilizzi ed i versamenti del tributo 6846 anno 2020.
In data 31 ottobre 2023, l'Ufficio CIVIS di Benevento notificava alla parte privata una comunicazione di rigetto e, in data 02 novembre 2023, la contribuente notificava un'istanza in autotutela ma, nonostante i solleciti del 15 novembre 2023 e del 23 novembre 2023, l'Ufficio non rispondeva.
Vista l'assenza di risposta entro il termine dei 30 giorni dalla notifica del controllo automatizzato, e poiché con l'istanza di autotutela veniva contestato solo il computo degli interessi, la società procedeva a versare le sanzioni come computate nella comunicazione di irregolarità e gli interessi come da ragionamento esposto nell'istanza di autotutela.
Infine, in data 23 aprile 2024, l'Ufficio notificava alla Ric_1 Srl la cartella di pagamento che di fatto conteneva la pretesa già avanzata nel controllo automatizzato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli I che preliminarmente precisava che in data 16/09/24 l'Ufficio, a seguito di riliquidazione, per effetto del riversamento di euro 134.318,85 effettuato in data 01/12/21, pari al credito indebitamente utilizzato, disponeva lo sgravio (prot 2024S613112) di tale importo lasciando a ruolo, rispettivamente, euro 12.088,74 per le sanzioni ed euro 12,88 per gli interessi.
Perso il beneficio del versamento rateale e visto il mancato utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 Dlgs n.472/97, la sanzione è stata determinata nella misura originaria del 30% (euro 40.295,70) ex art 2, comma 1, del Dlgs n.462/97 e art 15 ter, comma 1, Dpr n.602/73 ed iscritta per euro 36.266,13, ossia decurtata solo della sanzione già versata (euro 4.029,57).
I versamenti successivi delle somme dovute a titolo di sanzione per euro 24.177,39, hanno consentito lo sgravio parziale a seguito di riliquidazione e la legittima permanenza nel ruolo solo di euro 12.088,74 a titolo di sanzioni, oltre interessi per euro 12,88.
L'Ufficio, quindi, chiedeva la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti ed il rigetto del ricorso per il resto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con sentenza n. 1114, pronunciata il 14 gennaio
2025 e depositata il 22 gennaio 2025, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla pretesa tributaria, e confermava il residuo dovuto, rigettando nel resto il ricorso. I primi Giudici rilevavano che la sanzione è dovuta in quanto la ricorrente avrebbe dovuto versare la stessa entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità (n.50872182113) - come previsto dal comma 153, della legge n.197/2022; la comunicazione è stata consegnata alla parte in data 25.10.2023 e, pertanto, dalla ricevuta depositata in atti si evince che il pagamento è stato tardivo.
Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.
L'appellante lamenta la violazione e falsa interpretazione dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.
La notifica della comunicazione di irregolarità n. 50872182113 è avvenuta in data 25 ottobre 2023. Da tale data decorrono quindi i 30 giorni che il destinatario della comunicazione ha a disposizione per poter versare le sanzioni nella misura ridotta del 3%, ai sensi del comma 153, della legge n.197/2022.
La scadenza del trentesimo giorno dalla notifica della comunicazione di irregolarità n. 50872182113 cadeva il giorno 24 novembre 2023. In tale ultima data la contribuente ha effettuato il versamento delle sanzioni come quantificate dalla comunicazione di irregolarità n. 50872182113, come risulta dalla ricevuta del versamento e dal riepilogo dei versamenti depositato dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di primo grado di giudizio.
In ordine allo sgravio parziale delle sanzioni, l'appellante osserva quanto segue.
L'Ufficio assume che la contribuente, avendo perso il beneficio del versamento nella misura del 3% delle sanzioni - poiché effettuava il versamento oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità - avrebbe dovuto versare la sanzione piena nella misura di euro 40.295,70 (ossia il 30% del tributo), decurtata delle sanzioni già versate pari ad euro 4.029,70 per un totale di euro 36.266,13. L'Ufficio, in sede di riliquidazione, ha poi tenuto in considerazione anche ulteriori presunti “versamenti successivi” effettuati dalla contribuente pari ad euro 24.177,39 riducendo quindi le sanzioni contenute nel ruolo a euro
12.088,74. L'appellante rappresenta, tuttavia, di non aver effettuato degli ulteriori versamenti di sanzioni relativi al ruolo oggetto della presente disputa.
In ordine al mancato sgravio degli interessi, l'appellante osserva quanto segue.
L'Ufficio ha riliquidato gli interessi in euro 12,88 nel provvedimento di sgravio, ma non ha tenuto in considerazione il versamento effettuato dalla contribuente, sempre in data 24/11/2023, di euro 13,45 a titolo di interessi.
Si è costituito l'Ufficio, depositando controdeduzioni, rappresentando che l'Ufficio, preso atto del fatto che effettivamente la contribuente ha pagato le sanzioni ridotte e gli interessi nei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (comunicazione del 25.10.2023 e pagamento del 24.11.2023), ha proceduto allo sgravio di sanzioni ed interessi iscritte a ruolo nell'impugnata cartella di pagamento.
Il contribuente ha depositato memorie di replica, e ha chiesto la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite a favore del Procuratore antistatario.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
L'Ufficio nelle controdeduzioni ha, invero, rappresentato che effettivamente la contribuente ha pagato le sanzioni ridotte e gli interessi nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità
(comunicazione del 25.10.2023 e pagamento del 24.11.2023).
Le doglianze della contribuente sono, dunque, fondate.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 620 per contributo unificato, euro 1.736 per il primo grado, euro 1.983 per il secondo grado, con attribuzione