CASS
Sentenza 3 febbraio 2021
Sentenza 3 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2021, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: IS TO AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2020 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG e la memoria difensiva Penale Sent. Sez. 4 Num. 4110 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 13/01/2021 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, pronunciando nei confronti di SI TR IO, con la sentenza emessa in data 21/9/2020, su concorde richiesta delle parti, gli applicava ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 589bis cod. pen. co . 1, cod. pen., commesso in Trabia il 31/7/2019 (decesso avvenuto il 10/8/2019). Nulla disponeva quanto alla patente di guida dell'imputato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale della Repubblica di Palermo il quale, allegando e facendo propria la sollecitazione a tal fine delle parti civili, lamenta l'omessa applicazione della revoca o della sospensione della patente di guida. Ricorda in proposito che il secondo comma, quarto periodo, dell'articolo 222 c.d.s. , introdotto dalla I. 41/2016, prevede che alla condanna, ovvero all'appli- cazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice pena- le consegue la revoca della patente di guida, disposizione che si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il can- celliere. E aggiunge che, comunque, si sarebbe dovuto prevedere la sospensione della patente stessa ai sensi della medesima norma di legge. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte Suprema in data 16/12/2020 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo a questa Corte di accogliere il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata in relazione all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. 4. E' stata presentata nei termini di legge memoria ex art. 611 cod. proc. pen. nell'interesse di SI TR IO, a firma dei suoi difensori Avv. Marcel- lo MI e Avv. Francesco Paolo Sanfilippo, con cui si chiede che il ricorso del Procuratore Generale sia dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei mo- tivi. Si evidenzia che il Procuratore Generale non avrebbe ottemperato al proprio onere di specificità del ricorso limitandosi ad allegare e fare proprie la richiesta proveniente dalle parti civili in cui si fa riferimento ad un inesistente art. 606bis cod. proc. pen. Si lamenta che il ricorso non contenga alcun accenno alla senten- za della Corte Costituzionale n. 88/2019 e che nello stesso manchino le "precisa- zioni", intese come oggetto, contenuto, implicazioni del visio dedotto (così come previsto da questa Corte nel protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Foren- 2 se sulle regole di redazione dei ricorsi in materia penale). Peraltro, a ben vedere, la sollecitazione ex art. 572 cod. proc. pen. operata dalle parti civili doveva esse- re considerata inammissibile per difetto di interesse delle stesse all'irrogazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria. 5. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata rela- tivamente all'omessa statuizione riguardante la sanzione amministrativa acces- soria con rinvio sul punto al Tribunale di Termini Imerese. In punto di ammissibilità dello stesso va ricordato che Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21369 del 26/9/2019 dep. 2020, Melzani Say- mon, Rv. 279349, hanno affermato essere ammissibile, pur dopo l'introduzione dell'art. 448 co. 2bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative acces- sorie. Quanto alla dedotta inammissibilità per genericità, su cui insistono i difensori dell'imputato nelle loro note difensive, va evidenziato che legittimamente il PG ha fatto proprie le sollecitazioni ricevute dalle parti civili, che l'ufficio ricorrente aveva interesse a dedurre l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e che, indipendentemente dal refuso costituito dall'indicazione di un inesistente art. 606bis, la doglianza proposta è chiara nel senso di dedurre la violazione di legge rispetto ad una statuizione che si palesava come obbligatoria. Questa Corte di legittimità, ha, infatti, da tempo chiarito che, con la senten- za applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981), anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteg- giamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indi- pendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'ac- cordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha an- nullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzio- ne amministrativa accessoria). Il giudice è tenuto, dunque, ad applicare la san- zione amministrativa accessoria, rientrando nel suo potere discrezionale deter- minare la durata della detta sanzione, con il solo vincolo del rispetto dei limiti, minimo e massimo, fissati dal legislatore, a prescindere dall'entità della pena 3 concordata dalle parti per il reato (cfr. ex multis sez. 4, n. 2207 del 23.9.1997, Del Prete, Rv. 208778). Questa Corte di legittimità ha anche chiarito da tempo -e va qui ribadito- che, in tema di patteggiamento, l'eventuale clausola con cui le parti concordino la durata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l'applica- zione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr ex multis, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha ri- tenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti;
conf. Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sen- tenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida;
Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622). 6. L'art. 186 c.d.s. prevede, testualmente che "alla condanna, ovvero all'ap- plicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice pe- nale consegue la revoca della patente di guida"e che tale disposizione "si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena". La Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 - quindi precedente alla sentenza impugnata- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su ri- chiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stra- dali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del se- condo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen." In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di eb- brezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso 4 ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare„ come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto- e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. 7. Orbene, essendo venuto meno, alla stregua di quanto sopra esposto il predetto automatismo, nel caso che ci occupa - che non attiene alle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti- il giudice del patteggiamento doveva irrogare una sanzione amministrativa accessoria, poten- do scegliere tra la revoca ovvero la sospensione della patente, fornendo una ido- nea motivazione in relazione al tipo e alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata. L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria omessa non può dunque essere direttamente operata da questa Corte di legittimità, ma deve es- sere rimessa, per una nuova valutazione in ordine alla stessa, al giudice di meri- to in quanto divenuta oggetto di valutazione discrezionale, pur rimanendo dove- rosamente collegata alla "condanna" cui la Suprema Corte ritiene equiparabile, ai fini in parola, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa esula dall'oggetto dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione riguar- dante la sanzione amministrativa accessoria con rinvio sul punto al Tribunale di Termini Imerese. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2021
lette le conclusioni del PG e la memoria difensiva Penale Sent. Sez. 4 Num. 4110 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 13/01/2021 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, pronunciando nei confronti di SI TR IO, con la sentenza emessa in data 21/9/2020, su concorde richiesta delle parti, gli applicava ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 589bis cod. pen. co . 1, cod. pen., commesso in Trabia il 31/7/2019 (decesso avvenuto il 10/8/2019). Nulla disponeva quanto alla patente di guida dell'imputato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale della Repubblica di Palermo il quale, allegando e facendo propria la sollecitazione a tal fine delle parti civili, lamenta l'omessa applicazione della revoca o della sospensione della patente di guida. Ricorda in proposito che il secondo comma, quarto periodo, dell'articolo 222 c.d.s. , introdotto dalla I. 41/2016, prevede che alla condanna, ovvero all'appli- cazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice pena- le consegue la revoca della patente di guida, disposizione che si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il can- celliere. E aggiunge che, comunque, si sarebbe dovuto prevedere la sospensione della patente stessa ai sensi della medesima norma di legge. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte Suprema in data 16/12/2020 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo a questa Corte di accogliere il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata in relazione all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. 4. E' stata presentata nei termini di legge memoria ex art. 611 cod. proc. pen. nell'interesse di SI TR IO, a firma dei suoi difensori Avv. Marcel- lo MI e Avv. Francesco Paolo Sanfilippo, con cui si chiede che il ricorso del Procuratore Generale sia dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei mo- tivi. Si evidenzia che il Procuratore Generale non avrebbe ottemperato al proprio onere di specificità del ricorso limitandosi ad allegare e fare proprie la richiesta proveniente dalle parti civili in cui si fa riferimento ad un inesistente art. 606bis cod. proc. pen. Si lamenta che il ricorso non contenga alcun accenno alla senten- za della Corte Costituzionale n. 88/2019 e che nello stesso manchino le "precisa- zioni", intese come oggetto, contenuto, implicazioni del visio dedotto (così come previsto da questa Corte nel protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Foren- 2 se sulle regole di redazione dei ricorsi in materia penale). Peraltro, a ben vedere, la sollecitazione ex art. 572 cod. proc. pen. operata dalle parti civili doveva esse- re considerata inammissibile per difetto di interesse delle stesse all'irrogazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria. 5. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata rela- tivamente all'omessa statuizione riguardante la sanzione amministrativa acces- soria con rinvio sul punto al Tribunale di Termini Imerese. In punto di ammissibilità dello stesso va ricordato che Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21369 del 26/9/2019 dep. 2020, Melzani Say- mon, Rv. 279349, hanno affermato essere ammissibile, pur dopo l'introduzione dell'art. 448 co. 2bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative acces- sorie. Quanto alla dedotta inammissibilità per genericità, su cui insistono i difensori dell'imputato nelle loro note difensive, va evidenziato che legittimamente il PG ha fatto proprie le sollecitazioni ricevute dalle parti civili, che l'ufficio ricorrente aveva interesse a dedurre l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e che, indipendentemente dal refuso costituito dall'indicazione di un inesistente art. 606bis, la doglianza proposta è chiara nel senso di dedurre la violazione di legge rispetto ad una statuizione che si palesava come obbligatoria. Questa Corte di legittimità, ha, infatti, da tempo chiarito che, con la senten- za applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981), anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteg- giamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indi- pendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'ac- cordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha an- nullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzio- ne amministrativa accessoria). Il giudice è tenuto, dunque, ad applicare la san- zione amministrativa accessoria, rientrando nel suo potere discrezionale deter- minare la durata della detta sanzione, con il solo vincolo del rispetto dei limiti, minimo e massimo, fissati dal legislatore, a prescindere dall'entità della pena 3 concordata dalle parti per il reato (cfr. ex multis sez. 4, n. 2207 del 23.9.1997, Del Prete, Rv. 208778). Questa Corte di legittimità ha anche chiarito da tempo -e va qui ribadito- che, in tema di patteggiamento, l'eventuale clausola con cui le parti concordino la durata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l'applica- zione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr ex multis, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha ri- tenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti;
conf. Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sen- tenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida;
Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622). 6. L'art. 186 c.d.s. prevede, testualmente che "alla condanna, ovvero all'ap- plicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice pe- nale consegue la revoca della patente di guida"e che tale disposizione "si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena". La Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 - quindi precedente alla sentenza impugnata- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su ri- chiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stra- dali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del se- condo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen." In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di eb- brezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso 4 ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare„ come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto- e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. 7. Orbene, essendo venuto meno, alla stregua di quanto sopra esposto il predetto automatismo, nel caso che ci occupa - che non attiene alle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti- il giudice del patteggiamento doveva irrogare una sanzione amministrativa accessoria, poten- do scegliere tra la revoca ovvero la sospensione della patente, fornendo una ido- nea motivazione in relazione al tipo e alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata. L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria omessa non può dunque essere direttamente operata da questa Corte di legittimità, ma deve es- sere rimessa, per una nuova valutazione in ordine alla stessa, al giudice di meri- to in quanto divenuta oggetto di valutazione discrezionale, pur rimanendo dove- rosamente collegata alla "condanna" cui la Suprema Corte ritiene equiparabile, ai fini in parola, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa esula dall'oggetto dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione riguar- dante la sanzione amministrativa accessoria con rinvio sul punto al Tribunale di Termini Imerese. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2021