CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 873/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16502/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250116467021 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avveso la cartella relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2020, eccependone l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del tributo.
Si costituiva l'ADER che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni sollevate.
La Regione Campania, del pari costituitasi, produceva documentazione attestante la notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, la Regione ha prodotto documentazione dalla quale si evince che l'avviso di accertamento - atto prodromico della cartella impugnata- risulta essere stato notificato per compiuta giacenza, in tempo utile ad interrompere il corso della prescrizione. Neppure vi è dubbio sulla ricollegabilità della documentazione depositata all'avviso in questione, essendo il dato unificante rappresentato dal numero della raccomandata (R AINIM 236616RR0084645).
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16502/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250116467021 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avveso la cartella relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2020, eccependone l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del tributo.
Si costituiva l'ADER che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni sollevate.
La Regione Campania, del pari costituitasi, produceva documentazione attestante la notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, la Regione ha prodotto documentazione dalla quale si evince che l'avviso di accertamento - atto prodromico della cartella impugnata- risulta essere stato notificato per compiuta giacenza, in tempo utile ad interrompere il corso della prescrizione. Neppure vi è dubbio sulla ricollegabilità della documentazione depositata all'avviso in questione, essendo il dato unificante rappresentato dal numero della raccomandata (R AINIM 236616RR0084645).
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese