TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione II civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. IA ET Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 04/03/2025 al n. 6908/2025 R.G.,
DA
Avv. ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso in proprio ricorrente
CONTRO
C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente
Avv. Fabrizio Paganelli avente per oggetto: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 09.10.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi , ordinando CP_1 Parte_1 agli Ufficiali dello stato civile competenti di effettuare le conseguenti annotazioni, alle seguenti
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Entrambi i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento (da intendersi quale spesa di vitto e abbigliamento) delle figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti ed attualmente conviventi con la madre, nei periodi di rispettiva spettanza.
Inoltre, entrambi i genitori continueranno a contribuire al mantenimento delle figlie
e sostenendo anche, in ragione del 50% ciascuno, ogni altra spesa loro Per_1 Per_2 afferente, indipendentemente che sia essa definibile “ordinaria” o “straordinaria” come da
Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Venezia con l'Ordine degli Avvocati di
Venezia. Quanto sopra, tramite rimborso della propria quota al genitore anticipatario della spesa entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Ferme ed impregiudicate, esclusivamente per quanto attiene le cc.dd. “spese straordinarie necessitanti di preventivo accordo”, le modalità di manifestazione dell'eventuale dissenso indicate nel predetto
Protocollo di Intesa.
3) Ciascuna delle parti dichiara di essere economicamente indipendente ed autosufficiente e pertanto non avanza nei confronti dell'altra richiesta alcuna di contributo al mantenimento personale. Le parti dichiarano altresì, all'esatto adempimento di tutto quanto precede, di aver definito in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale anche inerente al rapporto matrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo ragione
e/o causa.
4) Spese di giudizio compensate.
*
- La Dott.ssa ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, CP_1
CHIEDE ALTRESI'
Che codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, anche in considerazione dell'accordo raggiunto fra le parti, rebus sic stantibus,
Pt_2 ai sensi dell'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei Signori ed , celebrato con rito CP_1 Parte_1
pagina 2 di 7 concordatario in data 19 settembre 1992, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare le conseguenti annotazioni ed omologando le seguenti
CONDIZIONI
1) Disporre che entrambi i genitori continueranno a contribuire in via diretta al mantenimento (da intendersi quale spesa di vitto e abbigliamento) delle figlie e Per_1
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti ed attualmente conviventi Per_2 con la madre, nei periodi di rispettiva spettanza.
Inoltre, disporre che entrambi i genitori continueranno a contribuire al mantenimento delle figlie e sostenendo anche, in ragione del 50% ciascuno, ogni altra Per_1 Per_2 spesa loro afferente, indipendentemente che sia essa definibile “ordinaria” o
“straordinaria” come da Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Venezia con
l'Ordine degli Avvocati di Venezia. Quanto sopra, tramite rimborso della propria quota al genitore anticipatario della spesa entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Ferme ed impregiudicate, esclusivamente per quanto attiene le cc.dd. “spese straordinarie necessitanti di preventivo accordo”, le modalità di manifestazione dell'eventuale dissenso indicate nel predetto Protocollo di Intesa.
2) Dare atto dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
3) Spese di giudizio compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 19.9.1992 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Venezia, atto n. 169, Parte II, Serie A.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. il 05.8.1995), (n. il 31.10. 1997) e Per_3 Per_1
(n. il 10.12. 2001), maggiorenni. Per_2
Il ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con prosecuzione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le resistente si è costituita dando atto di aver raggiunto nelle more un accordo sulle condizioni della separazione.
All'udienza del 9.10.2025 le parti personalmente presenti hanno confermato l'accordo raggiunto e chiesto che la causa venisse rimessa al Collegio per essere decisa.
Il PM ha prestato rituale intervento nel giudizio.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte che possono trovare integrale accoglimento ed essere recepite anche in questa sede tenuto conto in particolare della maggiore età dei figli della coppia.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio così come richiesto congiuntamente dalle parti ex art. 473bis.49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia II° sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e lle Parte_1 CP_1 condizioni di cui agli accordi sopra riportati;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 169, Parte II, Serie A, anno 1992).
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia, in data 16.10.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa IA ET
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa IA ET Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al N. 6908/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato da
Avv. ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso in proprio ricorrente
CONTRO
C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente
Avv. Fabrizio Paganelli con l'intervento del Pubblico Ministero
intervenuto ex lege pagina 5 di 7 Rilevato che con odierna sentenza il collegio ha provveduto alla pronuncia della separazione e che le parti con le conclusioni dimesse hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili su condizioni congiunte;
considerato che
tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni;
RIMETTE la causa sul ruolo del relatore;
FISSA per la trattazione scritta la data del 28.5.2026, dispensando le parti ed i difensori dal comparire;
DISPONE che la predetta udienza si svolga mediante deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 della legge n. 898/70 e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ASSEGNA alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle predette note scritte;
INVITA
i procuratori a depositare nello stesso termine l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definita di omologa alle condizioni della separazione consensuale;
AVVERTE
- che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il Tribunale, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
Manda alla cancelleria l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta” e l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero per il suo parere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si comunichi.
pagina 6 di 7 Venezia, il 16.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa IA ET
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 7 di 7