Articolo 1 della Legge 29 marzo 1985, n. 112
Articolo 2
Versione
20 aprile 1985
Art. 1.
Il contributo annuo di L. 45.000.000 previsto a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano dalla legge 28 febbraio 1980, n. 49 , e' aumentato, per l'anno 1984, di L. 15.000.000.
Il contributo di cui al comma precedente e' prorogato per il quinquennio 1985-1989 ed e' elevato a lire 60.000.000.
Entrata in vigore il 20 aprile 1985
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