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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9501 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 22777/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappr. e dif., come da procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
GE IC ER (C.F. ) ed elettivamente domiciliata ex art 47 c.c. C.F._2 presso il suo studio sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Roma n.124, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al Fax 081.827.42.24, e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. ELBERTI MAURO (C.F. ), giusta procura alle CP_1 C.F._3 liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità Legge n° 222/1984
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.2024 l'istante in epigrafe esponeva: che con decreto di omologa ex art. 445 bis cpc (RG. 1756/22) reso dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro in data 30/11/2022, le veniva riconosciuto il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1
Legge 222/84 ; che il decreto di omologa veniva ritualmente notificato alla parte resistente in data
10/01/2023 e in data 29/12/2022, veniva inviato ad opera del Patronato INAPA, modello di autocertificazione codice AP15; che in data 04/04/2023, la ricorrente riceveva comunicazione di liquidazione dell'assegno ordinario censito al numero 002510015068419 categoria IO, decorrenza 01 marzo 2019, con quantificazione del rateo corrente e degli arretrati di maturati per un importo complessivo di € 5.607,26; di fatto la ricorrente riceveva il solo pagamento del rateo corrente della prestazione di cui al relativo prospetto di liquidazione, per cui lamentava il mancato pagamento degli CP_ arretrati quantificati in € 5.607,26 lordi dall' ( netto pari da euro 5578,98 euro).
Tanto premesso chiedeva al Tribunale adito di : “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previo accertamento dei requisiti socio-economici sottesi alla prestazione invocata, dichiarare che la ricorrente Sig.ra come sopra identificata, ha diritto a percepire il pagamento degli Parte_1 arretrati di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge 222/1984 quantificato in euro 5.578,98
(cinquemilacinquecentosettantotto/98/€) come da prospetto di liquidazione del 04/04/2023 CP_1 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) Condannare, di conseguenza, l' tenuto a CP_1 corrispondere all'istante la somma di € 5.578,98 in virtù del prospetto di liquidazione datato CP_1
04/04/2023 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;
3) Condannare esso al pagamento delle spese e competenze del giudizio ai sensi del D.M. 55/2014 oltre spese, CP_2
Iva e Cpa con attribuzione separata ad esso Avvocato GE IC ER anticipatario”. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l deducendo che con provvedimento del 4.4.2023 liquidava l'assegno ordinario di invalidità ma il pagamento veniva sospeso in attesa dell'esito della domanda di conferma dell'assegno per scadenza del triennio di cui al comma 7 dell'art. 1 della L. n. 222/84; che la domanda di conferma veniva respinta con provvedimento dell'11.7.2023 e avverso tale reiezione la Sig.ra proponeva ricorso Parte_1 amministrativo in data 6.9.2023, anch'esso respinto con provvedimento del 5.12.2023, con conseguente definitività di tale provvedimento non essendo stato impugnato in via giudiziaria.
Evidenziava, pertanto, che il credito complessivo spettante alla ricorrente a titolo di arretrati era pari a Euro 2.706,40, in quanto non andavano conteggiati i ratei di assegno successivi al triennio (il provvedimento di liquidazione del 4.4.2023 includeva anche ratei successivi al triennio) e andavano detratte le imposte (€ 891,07); che alla predetta somma di €2.706,40 andavano aggiunti € 234,91 per interessi ed € 215,50 per rivalutazione monetaria.
Pertanto, chiedeva concedersi un breve rinvio al fine di verificare il pagamento di tale importo. All'udienza di discussione del 26.11.2025, trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. l' CP_1 deduceva di aver pagato, con valuta 14.11.2025, la somma netta di € 3.156,81 e chiedeva che fosse dichiarata cessata materia del contendere avendo pagato la somma residua effettivamente dovuta.
Il procuratore di parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, evidenziava che, con valuta in data
14/11/2025, era stata effettivamente corrisposta la somma complessiva pari ad € 3.156,81 ma insisteva per la condanna dell' al pagamento della somma netta residua di € 2.422,17 oltre CP_1 interessi e rivalutazione.
Alla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
**************
Occorre dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente in relazione alla somma netta di € 3.156,81 pagata in corso di giudizio in relazione alla prestazione oggetto del presente giudizio.
La difesa di parte ricorrente ha rilevato, tuttavia, che tale pagamento non sarebbe satisfattivo insistendo per la condanna dell' al pagamento della somma netta residua di € 2.422,17 oltre CP_1
CP_ interessi e rivalutazione, sulla scorta del provvedimento di liquidazione del 4.4.2023.
L'oggetto del contendere, quindi, verte unicamente sulla debenza di tale residua somma.
Orbene, come precisato dalla difesa dell' , dalla somma netta di euro 5607,60 liquidata con CP_2 provvedimento del 4.4.2023 relativa ai ratei di assegno ordinario di invalidità maturati dal marzo
2019 ad aprile del 2023 sono state trattenute e dunque non pagate le somme corrispondenti ai ratei a titolo di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 relativi al periodo da novembre 2022 ad aprile 2023, e da maggio 2023 a febbraio 2024, non spettanti in quanto successive alla scadenza del triennio di erogazione dell'assegno ordinario (su domanda del febbraio 2019) in mancanza di conferma (per il venir meno del requisito sanitario) della prestazione, a seguito di domanda della parte ricorrente in data 4.4.2023. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso CP_ amministrativo al Comitato Provinciale anch'esso rigettato e allo stato non è proposta alcuna impugnazione in sede giudiziale. CP_ Inoltre, sono state trattenute le ulteriori somme che l ha continuato ad erogare a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità, anch'esse non dovute in mancanza di conferma, da maggio 2023 a febbraio 2024.
Secondo la disciplina stabilita dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, l'assegno ordinario d'invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale. Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare. La conferma dell'assegno ha effetto dalla scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i cento venti giorni dalla predetta scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno d'invalidità è confermato automaticamente, ma l' Controparte_3 ha la facoltà di procedere a revisione dell'assegno.
Appare del tutto evidente, in base alla disciplina di legge dianzi citata, che la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presupponga la "domanda del titolare dell'assegno", domanda di cui la legge regola termini ed effetti in quanto "la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta". Solo "dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente" ossia senza la domanda dell'interessato (salvo il generale potere di revisione dell' ). CP_1
Sussiste, dunque, il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa dettato dalla legge in relazione a ciascuno dei tre periodi di godimento triennale, precedenti quello di godimento automatico. Invero, la conferma dell'assegno per un periodo successivo richiede la preliminare verifica delle condizioni legittimanti il godimento. (cfr. Cassazione n. 21709 del 2016 ; confermata dalla successiva pronuncia n. 25934/2018).
L'assegno ordinario d'invalidità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. n. 222/84, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale e ciò sia in ipotesi di riconoscimento della prestazione in via amministrativa sia in ipotesi di riconoscimento in via giudiziale, per come espressamente ritenuto al riguardo dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia sopra citata;
ciò in coerenza con la disciplina della prestazione delineata dal legislatore, che ne ha previso la definitività (ferma la facoltà di revisione dell' ) solo dopo tre CP_2 riconoscimenti consecutivi;
né può rilevare la circostanza – dl tutto eventuale - che il riconoscimento in via giudiziale della prestazione intervenga a distanza di molto tempo dalla presentazione della domanda in via amministrativa da parte dell'assicurato.
In caso di mancata conferma, il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità nel periodo successivo alla scadenza del triennio deve considerarsi indebito e soggetto alla disciplina dell'indebito previdenziale (cfr. Cass., 9.8.2003 n. 12040).
Nella fattispecie in esame, è pacifico che la dopo il primo triennio di godimento Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità (marzo 2019 – marzo 2022) decorrente dalla domanda amministrativa del febbraio 2019, ha presentato domanda di conferma solo in data 4.4.2023, respinta dall' e che tale diniego non è stato- attualmente - impugnato. CP_1
Ne deriva che i ratei erogati dall' successivamente alla scadenza del triennio, ovvero da aprile CP_1
2022 fino a febbraio 2024 sono indebiti, con conseguente possibilità da parte dell'Istituto di CP_ ripetizione degli stessi. L' tuttavia nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2025 ha poi precisato che per un favor nei confronti del ricorrente le somme erogate sono state ritenute tali indebite solo da novembre del 2022 (data di deposito del decreto di omologa che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dalla domanda ammnistrativa del febbraio 2019).
Dunque, riepilogando, rispetto al credito di cui al provvedimento di liquidazione del 4.4.2023 CP_1 di euro 5607,26, non sono dovute le somme relative al periodo da novembre 2022 ad aprile 2023. Tali somme compaiono nel provvedimento di liquidazione del 4.4.2023 e vanno detratte. Non sono dovute le somme relative al periodo da maggio 2023 a febbraio 2024 in quanto esse, benché non spettanti, furono indebitamente pagate dall' alle rispettive scadenze mensili dopo il triennio ( cfr. CP_1 documentazione in fascicolo ). CP_1
Tale credito dell' determina una corrispondente riduzione del predetto credito teorico. Trattasi CP_1 di un indebito di tipo previdenziale rispetto al quale l' ha effettuato una compensazione CP_1 impropria.
L'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 cc e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria/ allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Nella fattispecie in esame, opera la cd. compensazione impropria che si verifica, appunto, quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto e rende inapplicabili le
(sole) norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale. (Cass Sez. 3, Sentenza n. 8971 del 19/04/2011), (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11030 del 12/05/2006, Sentenza n. 7624 del 30/03/2010).
Quindi, dal credito teorico di Euro 5.607,26 vanno detratti Euro 233,44 relativi al 2022, Euro 1.498,77 relativi al 2023 ed Euro 249,60 relativi al 2024. Va, poi, decurtata l'IRPEF per Euro 891,07 e la trattenuta sindacale per Euro 27,75. Il residuo credito della ricorrente è pari a Euro 2.706,00, oltre accessori. La somma netta pagata dall' è di Euro 3.156,81 ( 2706,00 + interessi e CP_1 rivalutazione), sicchè null'altro è dovuto alla parte ricorrente.
Stante il parziale accoglimento della domanda le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente all'importo di € 3.156,81;
-rigetta per la restante parte la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, così deciso in data 23.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 22777/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappr. e dif., come da procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
GE IC ER (C.F. ) ed elettivamente domiciliata ex art 47 c.c. C.F._2 presso il suo studio sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Roma n.124, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al Fax 081.827.42.24, e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. ELBERTI MAURO (C.F. ), giusta procura alle CP_1 C.F._3 liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità Legge n° 222/1984
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.2024 l'istante in epigrafe esponeva: che con decreto di omologa ex art. 445 bis cpc (RG. 1756/22) reso dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro in data 30/11/2022, le veniva riconosciuto il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1
Legge 222/84 ; che il decreto di omologa veniva ritualmente notificato alla parte resistente in data
10/01/2023 e in data 29/12/2022, veniva inviato ad opera del Patronato INAPA, modello di autocertificazione codice AP15; che in data 04/04/2023, la ricorrente riceveva comunicazione di liquidazione dell'assegno ordinario censito al numero 002510015068419 categoria IO, decorrenza 01 marzo 2019, con quantificazione del rateo corrente e degli arretrati di maturati per un importo complessivo di € 5.607,26; di fatto la ricorrente riceveva il solo pagamento del rateo corrente della prestazione di cui al relativo prospetto di liquidazione, per cui lamentava il mancato pagamento degli CP_ arretrati quantificati in € 5.607,26 lordi dall' ( netto pari da euro 5578,98 euro).
Tanto premesso chiedeva al Tribunale adito di : “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previo accertamento dei requisiti socio-economici sottesi alla prestazione invocata, dichiarare che la ricorrente Sig.ra come sopra identificata, ha diritto a percepire il pagamento degli Parte_1 arretrati di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge 222/1984 quantificato in euro 5.578,98
(cinquemilacinquecentosettantotto/98/€) come da prospetto di liquidazione del 04/04/2023 CP_1 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) Condannare, di conseguenza, l' tenuto a CP_1 corrispondere all'istante la somma di € 5.578,98 in virtù del prospetto di liquidazione datato CP_1
04/04/2023 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;
3) Condannare esso al pagamento delle spese e competenze del giudizio ai sensi del D.M. 55/2014 oltre spese, CP_2
Iva e Cpa con attribuzione separata ad esso Avvocato GE IC ER anticipatario”. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l deducendo che con provvedimento del 4.4.2023 liquidava l'assegno ordinario di invalidità ma il pagamento veniva sospeso in attesa dell'esito della domanda di conferma dell'assegno per scadenza del triennio di cui al comma 7 dell'art. 1 della L. n. 222/84; che la domanda di conferma veniva respinta con provvedimento dell'11.7.2023 e avverso tale reiezione la Sig.ra proponeva ricorso Parte_1 amministrativo in data 6.9.2023, anch'esso respinto con provvedimento del 5.12.2023, con conseguente definitività di tale provvedimento non essendo stato impugnato in via giudiziaria.
Evidenziava, pertanto, che il credito complessivo spettante alla ricorrente a titolo di arretrati era pari a Euro 2.706,40, in quanto non andavano conteggiati i ratei di assegno successivi al triennio (il provvedimento di liquidazione del 4.4.2023 includeva anche ratei successivi al triennio) e andavano detratte le imposte (€ 891,07); che alla predetta somma di €2.706,40 andavano aggiunti € 234,91 per interessi ed € 215,50 per rivalutazione monetaria.
Pertanto, chiedeva concedersi un breve rinvio al fine di verificare il pagamento di tale importo. All'udienza di discussione del 26.11.2025, trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. l' CP_1 deduceva di aver pagato, con valuta 14.11.2025, la somma netta di € 3.156,81 e chiedeva che fosse dichiarata cessata materia del contendere avendo pagato la somma residua effettivamente dovuta.
Il procuratore di parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, evidenziava che, con valuta in data
14/11/2025, era stata effettivamente corrisposta la somma complessiva pari ad € 3.156,81 ma insisteva per la condanna dell' al pagamento della somma netta residua di € 2.422,17 oltre CP_1 interessi e rivalutazione.
Alla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
**************
Occorre dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente in relazione alla somma netta di € 3.156,81 pagata in corso di giudizio in relazione alla prestazione oggetto del presente giudizio.
La difesa di parte ricorrente ha rilevato, tuttavia, che tale pagamento non sarebbe satisfattivo insistendo per la condanna dell' al pagamento della somma netta residua di € 2.422,17 oltre CP_1
CP_ interessi e rivalutazione, sulla scorta del provvedimento di liquidazione del 4.4.2023.
L'oggetto del contendere, quindi, verte unicamente sulla debenza di tale residua somma.
Orbene, come precisato dalla difesa dell' , dalla somma netta di euro 5607,60 liquidata con CP_2 provvedimento del 4.4.2023 relativa ai ratei di assegno ordinario di invalidità maturati dal marzo
2019 ad aprile del 2023 sono state trattenute e dunque non pagate le somme corrispondenti ai ratei a titolo di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 relativi al periodo da novembre 2022 ad aprile 2023, e da maggio 2023 a febbraio 2024, non spettanti in quanto successive alla scadenza del triennio di erogazione dell'assegno ordinario (su domanda del febbraio 2019) in mancanza di conferma (per il venir meno del requisito sanitario) della prestazione, a seguito di domanda della parte ricorrente in data 4.4.2023. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso CP_ amministrativo al Comitato Provinciale anch'esso rigettato e allo stato non è proposta alcuna impugnazione in sede giudiziale. CP_ Inoltre, sono state trattenute le ulteriori somme che l ha continuato ad erogare a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità, anch'esse non dovute in mancanza di conferma, da maggio 2023 a febbraio 2024.
Secondo la disciplina stabilita dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, l'assegno ordinario d'invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale. Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare. La conferma dell'assegno ha effetto dalla scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i cento venti giorni dalla predetta scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno d'invalidità è confermato automaticamente, ma l' Controparte_3 ha la facoltà di procedere a revisione dell'assegno.
Appare del tutto evidente, in base alla disciplina di legge dianzi citata, che la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presupponga la "domanda del titolare dell'assegno", domanda di cui la legge regola termini ed effetti in quanto "la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta". Solo "dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente" ossia senza la domanda dell'interessato (salvo il generale potere di revisione dell' ). CP_1
Sussiste, dunque, il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa dettato dalla legge in relazione a ciascuno dei tre periodi di godimento triennale, precedenti quello di godimento automatico. Invero, la conferma dell'assegno per un periodo successivo richiede la preliminare verifica delle condizioni legittimanti il godimento. (cfr. Cassazione n. 21709 del 2016 ; confermata dalla successiva pronuncia n. 25934/2018).
L'assegno ordinario d'invalidità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. n. 222/84, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale e ciò sia in ipotesi di riconoscimento della prestazione in via amministrativa sia in ipotesi di riconoscimento in via giudiziale, per come espressamente ritenuto al riguardo dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia sopra citata;
ciò in coerenza con la disciplina della prestazione delineata dal legislatore, che ne ha previso la definitività (ferma la facoltà di revisione dell' ) solo dopo tre CP_2 riconoscimenti consecutivi;
né può rilevare la circostanza – dl tutto eventuale - che il riconoscimento in via giudiziale della prestazione intervenga a distanza di molto tempo dalla presentazione della domanda in via amministrativa da parte dell'assicurato.
In caso di mancata conferma, il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità nel periodo successivo alla scadenza del triennio deve considerarsi indebito e soggetto alla disciplina dell'indebito previdenziale (cfr. Cass., 9.8.2003 n. 12040).
Nella fattispecie in esame, è pacifico che la dopo il primo triennio di godimento Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità (marzo 2019 – marzo 2022) decorrente dalla domanda amministrativa del febbraio 2019, ha presentato domanda di conferma solo in data 4.4.2023, respinta dall' e che tale diniego non è stato- attualmente - impugnato. CP_1
Ne deriva che i ratei erogati dall' successivamente alla scadenza del triennio, ovvero da aprile CP_1
2022 fino a febbraio 2024 sono indebiti, con conseguente possibilità da parte dell'Istituto di CP_ ripetizione degli stessi. L' tuttavia nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2025 ha poi precisato che per un favor nei confronti del ricorrente le somme erogate sono state ritenute tali indebite solo da novembre del 2022 (data di deposito del decreto di omologa che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dalla domanda ammnistrativa del febbraio 2019).
Dunque, riepilogando, rispetto al credito di cui al provvedimento di liquidazione del 4.4.2023 CP_1 di euro 5607,26, non sono dovute le somme relative al periodo da novembre 2022 ad aprile 2023. Tali somme compaiono nel provvedimento di liquidazione del 4.4.2023 e vanno detratte. Non sono dovute le somme relative al periodo da maggio 2023 a febbraio 2024 in quanto esse, benché non spettanti, furono indebitamente pagate dall' alle rispettive scadenze mensili dopo il triennio ( cfr. CP_1 documentazione in fascicolo ). CP_1
Tale credito dell' determina una corrispondente riduzione del predetto credito teorico. Trattasi CP_1 di un indebito di tipo previdenziale rispetto al quale l' ha effettuato una compensazione CP_1 impropria.
L'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 cc e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria/ allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Nella fattispecie in esame, opera la cd. compensazione impropria che si verifica, appunto, quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto e rende inapplicabili le
(sole) norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale. (Cass Sez. 3, Sentenza n. 8971 del 19/04/2011), (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11030 del 12/05/2006, Sentenza n. 7624 del 30/03/2010).
Quindi, dal credito teorico di Euro 5.607,26 vanno detratti Euro 233,44 relativi al 2022, Euro 1.498,77 relativi al 2023 ed Euro 249,60 relativi al 2024. Va, poi, decurtata l'IRPEF per Euro 891,07 e la trattenuta sindacale per Euro 27,75. Il residuo credito della ricorrente è pari a Euro 2.706,00, oltre accessori. La somma netta pagata dall' è di Euro 3.156,81 ( 2706,00 + interessi e CP_1 rivalutazione), sicchè null'altro è dovuto alla parte ricorrente.
Stante il parziale accoglimento della domanda le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente all'importo di € 3.156,81;
-rigetta per la restante parte la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, così deciso in data 23.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)