Sentenza 18 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2019, n. 17071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17071 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2019 |
Testo completo
o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA HO, nato nella Repubblica popolare cinese il 21 dicembre 1982; LI Fa QI, nata a [...] il [...]; RE LE RE, nata a [...] il [...]; DE LE IS, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 2003/18 della Corte di appello di Milano del 19 marzo 2018; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi limitatamente alla qualificazione dei reati contestati ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990; sentiti, altresì, per i ricorrenti De ON, UR, PA, rispettivamente, l'avv.ssa Eva QUATTRI, del fori di Milano, in sostituzione dell'avv. Paolo CARRINO, del foro di Milano, l'avv. Andrea SALVIATI, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Fabio SPAZIANI, del foro di Roma, e l'avv.ssa Luisa OSELLAME, del foro di Treviso, che tutti hanno insistito per l'accoglimento dei loro ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 giugno 2018, ha confermato, quanto alla posizione degli imputati PA HO, IN Fa QI, UR LE RE e De ON IS la sentenza emessa a loro carico dal Gip del Tribunale di Milano e con la quale i predetti, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, erano stati rispettivamente condannati, in quanto ritenuti responsabili di reati connessi alla detenzione ed allo spaccio degli stupefacenti, il primo alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, il secondo alla pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ed alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa gli ultimi due. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza i quattro imputati di cui sopra. Quanto a PA HO, egli ha articolato quattro motivi di ricorso, di cui il primo riguarda il vizio di motivazione della sentenza in relazione alla stessa affermazione della sua responsabilità in ordine alle imputazioni a lui contestate;
il secondo motivo ha ad oggetto la mancata qualificazione delle predette imputazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, qualificazione invocata dal ricorrente in ragione della incertezza in ordine alla quantità di sostanza stupefacente oggetto di reato;
il terzo motivo riguarda, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta ricorrenza della recidiva semplice a lui contestata;
il quarto, infine, attiene al regime di bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate, essendo state le prime ritenute solo equivalenti e non prevalenti sulle seconde, ed alla dosimetria della pena irrogata. Il ricorrente IN Fa QI ha, a sua volta, articolato due motivi di impugnazione;
uno riguardante il vizio di motivazione in merito alla affermazione della sua responsabilità penale rispetto ai fatti a lui contestati;
l'altro, subordinato rispetto al precedente, riguardante la mancata qualificazione degli stessi ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. La ricorrente UR ha affidato le sue doglianze ad un solo articolato motivo di ricorso, avente ad oggetto la incertezza della prova della sua colpevolezza, tale da non superare il criterio della inesistenza di ogni ragionevole dubbio sulla sua responsabilità; ha anche lamentato che gli elementi di prova a suo carico siano stati ingiustificatamente valutati in senso accusatorio, laddove gli stessi erano invece caratterizzati dalla equivocità dimostrativa. Infine, l'imputato De ON ha, anche lui, articolato due motivi di ricorso dei quali, il primo riguarda la mancata qualificazione del fatto a lui addebitato sub 18 del capo di imputazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990; con il secondo, sempre riferito a tale episodio, censura il rigetto della richiesta di individuare la esistenza del vincolo della continuazione fra esso ed il reato già oggetto di giudizio celebrato di fronte al Tribunale di Milano, con rito direttissimo, e definito con sentenza n. 603 del 2015, e di rideterminare, pertanto, il trattamento sanzionatorio riferibile all'episodio in questione ai sensi dell'art. 81, cpv, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le impugnazioni proposte sono risultate tutte inammissibili con le derivanti conseguenze a carico dei ricorrenti. Con riferimento al ricorso proposto dall'imputato PA HO rileva la Corte, riguardo al primo motivo di impugnazione, con il quale è contestata la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità del prevenuto, che lo stesso è del tutto generico, essendosi limitato il ricorrente ad una ampia contestazione della motivazione della sentenza, senza evidenziare, tuttavia, specifici vizi della stessa;
in particolare, considerato che il compendio probatorio a carico dell'imputato è costituito da numerose intercettazioni telefoniche operate su utenze riconducibili all'imputato, questi non ha assolutamente dedotto con argomenti specifici la inconferenza dimostrativa di tali intercettazioni, essendosi limitato a contestarne in termini generici la concludenza;
riguardo alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73, cioè avere commesso il fatto in numero di persone non inferiore a tre, ridondante sul trattamento sanzionatorio, osserva il Collegio che la contestazione del ricorrente si è limitata alla negazione del fatto, contestazione, peraltro, riferita anche all'episodio delittuoso di cui al capo 3) della articolata rubrica, in relazione al quale la specifica aggravante neppure risulta essere stata contestata. Anche in relazione alla affermazione della penale responsabilità del prevenuto relativamente al capo 6), a fronte di una motivazione che argomenta in relazione ai contatti mediati fra il PA HO ed in correo Shi Xia Di, il ricorrente si è limitato a contestare in maniera aspecifica, e pertanto in termini di inammissibilità, la circostanza riportata dalla sentenza della Corte di Milano. Passando al secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata qualificazione dei fatti addebitati al prevenuto nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, va detto che la questione non è stata esaminata dalla Corte territoriale per il semplice motivo che la stessa non aveva formato oggetto di impugnazione della sentenza emessa dal giudice di primo grado, come può agevolmente rilevarsi ove si esamini la sentenza impugnata laddove a pag. 32 riassume i motivi di impugnazione formulati dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado senza delineare anche il tema di indagine ora sollevato. Riguardo, infine, al terzo motivo di censura, riferito alla, ritenuta da parte del giudice del merito, sussistenza della recidiva semplice, anche in questo caso la censura è inammissibile posto che in sede di gravame il ricorrente non aveva tanto lamentato la affermazione della ricorrenza della detta aggravante relativa alla persona del reo/quanto il regime di equivalenza e non di subvalenza con la quale la stessa era stata considerata in sede di comparazione con le ritenute attenenti generiche;
sul punto, peraltro, la motivazione della Corte distrettuale è esauriente, avendo essa osservato che il rilevante ruolo del prevenuto nelle vicende delittuose di cui egli si è reso protagonista non consente un più benevolo trattamento sanzionatorio rispetto a quello già assicuratogli in sede di giudizio di primo grado. Il ricorrente IN Fa QI ha, a sua volta, articolato due motivi di impugnazione: il primo attiene alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte che concerne la affermazione della responsabilità del prevenuto in ordine ai quattro capi di imputazione a lui contestati;
esso è manifestamente infondato posto che, diversamente da quanto riportato dal ricorrente, la Corte di Milano ha plausibilmente dimostrato la sua intraneità rispetto alle fattispecie delittuose a lui contestate;
ciò ha fatto sulla base del plurimo dato indiziario, caratterizzato dalla univocità e dalla convergenza del dato istruttorio, offerto dalla presenza di numerosi e ravvicinati contatti telefonici intercorsi fra lui e gli altri individui coinvolti dalla inchiesta, tutti contatti non altrimenti giustificabili, né tantomeno giustificati, se non con la cointeressenza nel traffico illecito di sostanze stupefacenti provenienti dalla Polonia, e dall'uso nel corso di tali colloqui di un linguaggio chiaramente allusivo, ma coerentemente decrittato in sede di merito, univocamente indicativo della natura illecita degli argomenti trattati durante le predette conversazioni. Con riferimento al subordinato motivo di impugnazione riguardante la mancata qualificazione dei fatti attribuiti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è escluso che, attesa la mole dei traffici posti in essere ed il fatto che il IN fosse in contatto con i produttori della sostanza importata dall'estero e svolgesse anche il ruolo di intermediario presso soggetti terzi nel territorio nazionale, il fatto potesse essere qualificato fra quelli di lieve entità, va osservato che la motivazione della decisione in tal modo assunta è certamente esauriente sol che si consideri che la stessa attivazione di una complessa organizzazione, coinvolgente la importazione della sostanza stupefacente da una altra Nazione europea ragionevolmente non per quantità ridotte, induce logicamente ad escludere che ci si trovi di fronte ad una condotta caratterizzata da quella modestissima offensività necessariamente tipica della fattispecie delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309b del 1990. Riguardo alla impugnazione della UR, affidata ad un solo complesso motivo di ricorso, rileva il Collegio che la stessa è inammissibile;
invero, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte di merito ha correttamente escluso che le condotte a quella ascritte possano essere riportate alla ipotesi del favoreggiamento, posto che una siffatta condotta avrebbe imposto, quale indefettibile presupposto, la assenza della partecipazione concorsuale della ricorrente nei reati commessi dal suo fidanzato, tale EN, e la posteriorità della condotta ascritta alla donna rispetto alla commissione del reato presupposto, laddove la Corte territoriale ha, invece, messo in luce il dato che, sia pure in posizione subordinata rispetto a quello, la UR ha cooperato con l'uomo nella realizzazione dei reati a lei addebitati;
ne è inequivocabile dimostrazione il fatto, evidenziato dalla Corte di merito e non contestato dalla ricorrente, che in un caso - si veda pag. 41 in capite della motivazione della sentenza impugnata - alla materiale consegna dello stupefacente era stata preposta dall'uomo la UR ed in un altro caso, in cui la donna aveva accompagnato l'EN fino a Prato per un'altra consegna di stupefacente, questa, lungi dall'essere un mero inconsapevole "paravento" utilizzato al fine di sviare eventuali possibilità di controllo in itinere, come invece ipotizzato in sede di ricorso, ha partecipato all'incontro che il fidanzato ebbe con il IN, essendo, pertanto, ben consapevole delle ragioni che li avevano portati a compiere la trasferta sino alla cittadina toscana.Si tratta, pertanto, come affermato in sede di merito anche in ragione della contestualità della condotta, di vero e proprio concorso e non di mera partecipazione nell'illecito a titolo di favoreggiamento personale. Con riferimento, infine, alla impugnazione proposta dal De ON, il quale ha svolto due motivi di censura, ritiene il Collegio che sia, anch'essa, inammissibile. Questi, cui è stata ascritta la sola ipotesi di reato di cui al n. 18) della complessiva imputazione, ha lamentato che la ipotesi criminosa a lui attribuita non sia stata oggetto, in assenza di una adeguata motivazione, di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990. Tale tematica, già da lui sollevata in sede di ricorso di fronte alla Corte di appello, ha formato oggetto della sentenza impugnata nella quale si è chiarito, in termini del tutto condivisibili e in conformità con la giurisprudenza di questa Corte in argomento, che la sistematicità della attività di procacciamento di sostanza da parte del prevenuto, il quale si riforniva in termini di quotidianità di sostanza stupefacente idonea a preparare anche più di 10 dosi al giorno, e la conseguente sua capacità di rifornire con essa ogni giorni) numerosi consumatori, rendono la fattispecie sicuramente esulante rispetto a quei limiti di modestissima offensività che, invece, la avrebbe dovuta caratterizzare ove la si fosse dovuta qualificare ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di impugnazione formulato dal ricorrente: con esso è lamentato il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati oggetto della presente sentenza e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Milano del 20 gennaio 2015. La Corte territoriale, riservata ad una successiva eventuale fase esecutiva del giudizio la valutazione sulla ricorrenza del dedotto vincolo, ha osservato che esso non poteva essere riconosciuto in sede di gravame, "non risultando al riguardo (...essere stata...) allegata alcuna documentazione che consenta di verificare la ricorrenza del presupposto della unicità del disegno criminoso". Tale essendo la motivazione addotta in sede di appello, non coglie evidentemente nel segno la difesa del ricorrente allorchè ha lamentato il fatto che la Corte di Milano non abbia ravvisato i profili della medesimezza del disegno criminoso fra i fatti oggetto di quella riferita sentenza e quelli ora in questione, atteso che la Corte distrettuale, lungi dall'esprimere sul punto qualsivoglia valutazione di merito, ha semplicemente rilevato che parte ricorrente non aveva adempiuto al proprio onere di documentazione in ordine alla esistenza di altro giudicato penale in relazione al quale fare valere la dedotta ipotesi di continuazione fra reati;
tale scarto argomentativo fra la motivazione della sentenza impugnata ed il contenuto del motivo di ricorso ne determina la inammissibilità. I ricorsi dei prevenuti debbono, pertanto, essere dichiarati tutti inammissibili ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s