CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2023, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ASAD HAUSSISAM CUI 06046NM nato il [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 3301 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. SA IS ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dall'SA. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente il giudice a quo ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal difensore di fiducia, che è titolare di un potere di impugnazione autonomo e parallelo a quello spettante all'imputato, come stabilito dalle Sezioni unite. Dunque il difensore era pienamente legittimato a proporre il ricorso, indipendentemente dal conferimento di una procura speciale da parte dell'interessato. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Il giudice a quo assume che il difensore abbia proposto in proprio il ricorso ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da SA IS. Tale asserto è testualmente smentito dall'esame del predetto ricorso, da cui si evince che esso è proposto dall'avv. Rosemary Patrizi "in proprio, difensore di fiducia del sig SA IS". La formula, nella parte relativa all'espressione "in proprio", non è certamente felice. Tuttavia l'esplicito riferimento alla qualità di difensore di fiducia di SA IS elide qualunque dubbio in ordine alla proposizione del ricorso nell'interesse di quest'ultimo. Alla luce di tale formulazione, non può pertanto sostenersi che il difensore abbia voluto far valere, attraverso il predetto ricorso, un interesse personale, distinto da quello del cliente, tanto più che l'avv. Patrizi menziona specificamente la volontà di ricevere le notificazioni relative al procedimento presso la casella PEC del difensore espressa, per l'appunto, dall'SA. Erroneamente, pertanto, il giudice a quo non ha correlato l'espressione "in proprio", pur certamente non corretta sotto il profilo tecnico-giuridico, all'esplicita menzione della qualità di difensore di fiducia dell'SA, che non avrebbe avuto alcun senso enunciare ove il difensore avesse voluto far valere una legittimazione personale, distinta da quella dell'SA. Si impone, pertanto, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente. 1 5. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano, per nuovo giudizio.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Milano. Così deciso il 2P10/2022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 3301 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. SA IS ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dall'SA. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente il giudice a quo ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal difensore di fiducia, che è titolare di un potere di impugnazione autonomo e parallelo a quello spettante all'imputato, come stabilito dalle Sezioni unite. Dunque il difensore era pienamente legittimato a proporre il ricorso, indipendentemente dal conferimento di una procura speciale da parte dell'interessato. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Il giudice a quo assume che il difensore abbia proposto in proprio il ricorso ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da SA IS. Tale asserto è testualmente smentito dall'esame del predetto ricorso, da cui si evince che esso è proposto dall'avv. Rosemary Patrizi "in proprio, difensore di fiducia del sig SA IS". La formula, nella parte relativa all'espressione "in proprio", non è certamente felice. Tuttavia l'esplicito riferimento alla qualità di difensore di fiducia di SA IS elide qualunque dubbio in ordine alla proposizione del ricorso nell'interesse di quest'ultimo. Alla luce di tale formulazione, non può pertanto sostenersi che il difensore abbia voluto far valere, attraverso il predetto ricorso, un interesse personale, distinto da quello del cliente, tanto più che l'avv. Patrizi menziona specificamente la volontà di ricevere le notificazioni relative al procedimento presso la casella PEC del difensore espressa, per l'appunto, dall'SA. Erroneamente, pertanto, il giudice a quo non ha correlato l'espressione "in proprio", pur certamente non corretta sotto il profilo tecnico-giuridico, all'esplicita menzione della qualità di difensore di fiducia dell'SA, che non avrebbe avuto alcun senso enunciare ove il difensore avesse voluto far valere una legittimazione personale, distinta da quella dell'SA. Si impone, pertanto, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente. 1 5. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano, per nuovo giudizio.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Milano. Così deciso il 2P10/2022.