Articolo 2 della Legge 7 ottobre 1977, n. 790
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1977
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 45 della medesima.
Entrata in vigore il 15 novembre 1977